Cassazione Civile, Sentenza n. 12041/2020 del 19/06/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
Il lavoratore aveva prestato attività alle dipendenze della società dal 22 agosto 1957 al 31 maggio 1987, con esposizione a polveri di amianto senza adeguate misure protettive e preventive né informazione sui rischi. Nel maggio 2005 manifestò difficoltà respiratorie; la patologia fu diagnosticata prima come adenocarcinoma e poi come mesotelioma pleurico epiteliomorfo, e condusse al decesso, la cui data è omessa nel testo. La moglie e la figlia convennero la datrice di lavoro per danni iure proprio e iure hereditatis; l’INAIL intervenne volontariamente chiedendo il regresso per le prestazioni erogate. Il Tribunale accertò la responsabilità datoriale e il nesso causale, condannando la società a pagare alle eredi Euro 9.852,40 iure hereditatis, Euro 223.760,35 alla moglie e Euro 180.000,00 alla figlia iure proprio, oltre Euro 116.706,22 all’INAIL in regresso. La Corte d’appello di Torino, con sentenza del 14 maggio 2013, confermò la responsabilità e il nesso causale, escluse la rivalutazione monetaria sulle somme indicate e rideterminò il danno iure hereditatis in Euro 297.000,00, detraendo Euro 260.000,00 già liquidati nel procedimento penale e Euro 3.805,37 erogati dall’INAIL, con condanna per la differenza di Euro 33.195,00 oltre interessi dalla pronuncia. Le eredi proposero ricorso per cassazione con tre motivi: dedussero ultrapetizione sull’esclusione degli interessi relativi ai danni iure proprio; violazione delle regole sul risarcimento del danno da ritardato pagamento dei debiti di valore; e nullità per motivazione omessa o apparente, con subordinata censura di omesso esame. La società propose ricorso successivo con sei motivi: tardività e nullità dell’intervento INAIL e inammissibilità del regresso; nullità della CTU per modalità di acquisizione documentale; omesso esame della concentrazione delle fibre di amianto; violazione degli artt. 2087 e 2697 c.c. quanto alle misure di sicurezza e all’onere probatorio; violazione degli artt. 2043 e 2697 c.c. e degli artt. 10 e 11 del D.P.R. n. 1124/1965, contestando i criteri civilistici di accertamento della responsabilità ai fini del danno differenziale e del regresso; infine, violazione dei criteri di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale iure hereditatis e difetto di motivazione sulla scelta di un parametro collegato all’ingiusta detenzione.
La decisione
La Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso delle eredi: ha escluso l’ultrapetizione, rilevando che la società aveva impugnato la liquidazione degli interessi e che l’interpretazione dei limiti dell’appello compete al giudice di merito; ha inoltre ritenuto che gli interessi compensativi non spettino automaticamente per il ritardo, richiedendo la prova, anche presuntiva, del mancato guadagno, non adeguatamente allegata. Del ricorso della società ha rigettato i primi cinque motivi: il primo era inammissibile per difetto di specificità e comunque non dimostrava un concreto pregiudizio difensivo; il secondo non denunciava un’omessa pronuncia, poiché l’eccezione di nullità della CTU era stata implicitamente respinta, e prospettava un pregiudizio solo potenziale; il terzo contestava una valutazione delle prove anziché l’omesso esame di un fatto storico; il quarto non poteva rimettere in discussione gli accertamenti di merito sull’inadeguatezza delle protezioni, ribadendo che il lavoratore prova danno, nocività e nesso causale, mentre il datore deve provare l’adozione delle cautele esigibili; il quinto è stato respinto, con enunciazione del principio secondo cui, per il danno differenziale e per il regresso INAIL, l’accertamento civile incidentale del fatto-reato segue le regole comuni della responsabilità contrattuale, anche per colpa e nesso causale. È stato invece accolto il sesto motivo della società: la liquidazione del danno non patrimoniale terminale iure hereditatis si era discostata dalle tabelle dell’inabilità temporanea assoluta senza adeguata motivazione e aveva assimilato la lesione della salute alla privazione della libertà personale, senza distinguere le componenti biologica e morale. La sentenza è stata cassata limitatamente a tale motivo, con rinvio alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione, anche per le spese. È stato inoltre disposto, a carico delle eredi, l’ulteriore contributo unificato, se dovuto, per il ricorso da loro proposto.
Norme richiamate
Univoco è l’insegnamento di questa Corte secondo il quale incombe sul lavoratore che lamenti di aver subito, a causa dell’attività lavorativa svolta, un danno, l’onere di provare l’esistenza di tale danno, come pure la nocività dell’ambiente di lavoro, nonchè il nesso di causalità tra l’una e l’altra, mentre spetta al datore di lavoro dimostrare di aver adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno.
Nella responsabilità datoriale ex art. 2087 c.c., il lavoratore deve provare danno, nocività dell’ambiente e nesso causale; il datore deve dimostrare l’adozione delle misure di sicurezza necessarie, comprese quelle suggerite da conoscenze tecniche e standard di sicurezza anche se non specificamente imposte dalla legge. La responsabilità non è oggettiva: resta necessario un difetto di diligenza imputabile al datore.
Univoco è l’insegnamento di questa Corte secondo il quale incombe sul lavoratore che lamenti di aver subito, a causa dell’attività lavorativa svolta, un danno, l’onere di provare l’esistenza di tale danno, come pure la nocività dell’ambiente di lavoro, nonchè il nesso di causalità tra l’una e l’altra, mentre spetta al datore di lavoro dimostrare di aver adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno.
La ripartizione dell’onere probatorio in materia di danno da lavoro grava sul lavoratore per il danno, la nocività e il nesso causale, e sul datore per la prova liberatoria relativa all’adozione delle cautele dovute. Ai fini del danno differenziale e del regresso INAIL, l’accertamento incidentale del fatto-reato in sede civile segue le regole civilistiche della responsabilità contrattuale.
In tema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la disciplina prevista dal D.P.R. n. 1124 del 1965, artt. 10 e 11, deve essere interpretata nel senso che l’accertamento incidentale in sede civile del fatto che costituisce reato, sia nel caso di azione proposta dal lavoratore per la condanna del datore di lavoro al risarcimento del cd. danno differenziale, sia nel caso dell’azione di regresso proposta dall’INAIL, deve essere condotto secondo le regole comuni della responsabilità contrattuale, anche in ordine all’elemento soggettivo della colpa ed al nesso causale tra fatto ed evento dannoso.
Il giudice civile accerta colpa e nesso causale, tanto nell’azione del lavoratore per danno differenziale quanto nel regresso INAIL, applicando il regime probatorio della responsabilità contrattuale e non le regole probatorie penali.
Nella determinazione complessiva, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l’adozione della regola equitativa contenuta nell’art. 1226 c.c., deve garantire non solo un’adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l’uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo non tollerabile nè rispondente ad equità che danni di analoga tipologia possano essere liquidati in misura diversa solo perchè esaminati da differenti uffici giudiziari.
La liquidazione equitativa deve considerare le circostanze concrete e assicurare uniformità per casi analoghi. Per il danno biologico terminale è appropriato il riferimento alle tabelle dell’inabilità temporanea assoluta con fattori di personalizzazione; un diverso criterio richiede circostanze specifiche e motivazione adeguata.
Si reputa comunemente che tale uniformità di trattamento sia garantita innanzitutto dal riferimento al criterio di liquidazione adottato dal Tribunale di Milano, per l’ampia diffusione sul territorio nazionale e il riconoscimento attribuito dalla giurisprudenza di legittimità, alla stregua, in linea generale e in applicazione dell’art. 3 Cost., del parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico a norma degli artt. 1226 e 2056 c.c., salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l’abbandono.
La valutazione equitativa del danno risarcibile deve di regola conformarsi a criteri tabellari uniformi, salvo specificità concrete che giustifichino lo scostamento e siano accertate e motivate.
Posto che nella specie la società aveva indiscutibilmente gravato la sentenza di primo grado in ordine alla liquidazione degli interessi riconosciuti sulle somme da corrispondersi alle eredi iure proprio, ogni questione in ordine all’interpretazione del motivo di appello ed ai conseguenti limiti del devolutum appartiene al giudice del merito e non può essere oggetto di rivalutazione in questa sede di legittimità.
La censura di ultrapetizione non è fondata quando il giudice d’appello decide una questione compresa nell’impugnazione; l’interpretazione del motivo di appello e la delimitazione del devolutum spettano al giudice di merito e non sono rivalutabili in cassazione.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Come noto, infatti, anche per l’error in procedendo, come tiene a precisare la sentenza di questa Corte a Sezioni unite n. 8077 del 2012, la proposizione del motivo di censura resta soggetta alle regole di ammissibilità e di procedibilità stabilite dal codice di rito, nel senso che la parte ha l’onere di rispettare il principio di specificità del ricorso e le condizioni di procedibilità di esso (in conformità alle prescrizioni dettate dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4), “sicchè l’esame diretto degli atti che la Corte è chiamato a compiere è pur sempre circoscritto a quegli atti ed a quei documenti che la parte abbia specificamente indicato ed allegato”.
Anche la denuncia di un error in procedendo deve rispettare specificità e autosufficienza: la parte deve indicare e allegare gli atti e i documenti rilevanti, in modo da consentire alla Cassazione l’esame diretto del vizio.
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
Come noto, infatti, anche per l’error in procedendo, come tiene a precisare la sentenza di questa Corte a Sezioni unite n. 8077 del 2012, la proposizione del motivo di censura resta soggetta alle regole di ammissibilità e di procedibilità stabilite dal codice di rito, nel senso che la parte ha l’onere di rispettare il principio di specificità del ricorso e le condizioni di procedibilità di esso (in conformità alle prescrizioni dettate dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4), “sicchè l’esame diretto degli atti che la Corte è chiamato a compiere è pur sempre circoscritto a quegli atti ed a quei documenti che la parte abbia specificamente indicato ed allegato”.
La parte che deduce un vizio processuale deve rispettare anche le condizioni di procedibilità del ricorso, indicando e producendo gli atti e documenti necessari al controllo della censura.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Con essa non si deduce un “fatto storico” che non sia stato esaminato, quanto piuttosto si contesta una valutazione probatoria, insindacabile in sede di legittimità, tanto più nel vigore del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, applicabile ratione temporis, così come rigorosamente interpretato dalle Sezioni unite di questa Corte con le sentenze nn. 8053 e 8054 del 2014.
Il vizio di omesso esame riguarda un fatto storico decisivo discusso tra le parti, non consente di sottoporre nuovamente alla Cassazione la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
art. 10 del D.P.R. n. 1124/1965
In tema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la disciplina prevista dal D.P.R. n. 1124 del 1965, artt. 10 e 11, deve essere interpretata nel senso che l’accertamento incidentale in sede civile del fatto che costituisce reato, sia nel caso di azione proposta dal lavoratore per la condanna del datore di lavoro al risarcimento del cd. danno differenziale, sia nel caso dell’azione di regresso proposta dall’INAIL, deve essere condotto secondo le regole comuni della responsabilità contrattuale, anche in ordine all’elemento soggettivo della colpa ed al nesso causale tra fatto ed evento dannoso.
L’esonero datoriale e la responsabilità per il danno differenziale vanno coordinati con l’accertamento incidentale civile del fatto-reato; tale accertamento, anche quanto a colpa e causalità, si compie secondo le regole comuni della responsabilità contrattuale.
art. 11 del D.P.R. n. 1124/1965
In tema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la disciplina prevista dal D.P.R. n. 1124 del 1965, artt. 10 e 11, deve essere interpretata nel senso che l’accertamento incidentale in sede civile del fatto che costituisce reato, sia nel caso di azione proposta dal lavoratore per la condanna del datore di lavoro al risarcimento del cd. danno differenziale, sia nel caso dell’azione di regresso proposta dall’INAIL, deve essere condotto secondo le regole comuni della responsabilità contrattuale, anche in ordine all’elemento soggettivo della colpa ed al nesso causale tra fatto ed evento dannoso.
L’azione di regresso INAIL è soggetta, quanto all’accertamento civile del fatto che costituisce reato e dei suoi elementi di colpa e causalità, alle regole comuni della responsabilità contrattuale.
Esclusa da Cass. SS.UU. n. 15350 del 2015 la risarcibilità iure hereditatis di un danno da perdita della vita, questa Corte ha ritenuto configurabile e trasmissibile il danno subito dalla vittima, nell’ipotesi in cui la morte sopravvenga dopo apprezzabile lasso di tempo dall’evento lesivo, nella duplice componente di danno biologico “terminale”, cioè di danno biologico da invalidità temporanea assoluta (Cass. n. 26727 del 2018; Cass. n. 21060 del 2016; Cass. n. 23183 del 2014; Cass. n. 22218 del 2014) e di danno morale -nella specie anche definito “catastrofale”- consistente nella sofferenza patita dalla vittima che lucidamente e coscientemente assiste allo spegnersi della propria vita.
È trasmissibile agli eredi il danno non patrimoniale terminale subito dalla vittima quando la morte segue all’evento lesivo dopo un apprezzabile intervallo; il danno può comprendere la componente biologica temporanea e la sofferenza morale coscientemente patita. Non è invece risarcibile iure hereditatis un autonomo danno da perdita della vita.
Si rammenta la giurisprudenza secondo cui “ai fini della risarcibilità del danno non patrimoniale ex artt. 2059 e 185 c.p., non osta il mancato positivo accertamento dell’autore del danno se essa (ndr. responsabilità) debba ritenersi sussistente in base ad una presunzione di legge (come l’art. 2054 c.c.) e se, ricorrendo la colpa, il fatto sarebbe qualificabile come reato”, per cui “una volta affermata l’autonomia tra il giudizio civile e quello penale, il Giudice civile deve accertare la fattispecie costitutiva della responsabilità aquiliana, posta al suo esame, con i mezzi suoi propri e, quindi, con i mezzi di prova offerti al Giudice dal rito civile per la sua decisione.
L’accertamento civile della responsabilità rilevante per il risarcimento del danno non patrimoniale può avvenire con gli strumenti probatori propri del processo civile, anche mediante presunzioni, senza necessità di un positivo accertamento penale.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti C. e F., dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso dalle stesse proposto.
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- Nelle azioni per danno differenziale da infortunio o malattia professionale e nelle azioni di regresso dell’INAIL, l’accertamento incidentale in sede civile del fatto che costituisce reato deve seguire le regole comuni della responsabilità contrattuale, anche quanto alla colpa e al nesso causale, e non i criteri probatori propri del processo penale.
- In materia di responsabilità datoriale ex art. 2087 c.c., il lavoratore deve provare il danno, la nocività dell’ambiente lavorativo e il nesso causale; il datore deve provare di avere adottato tutte le misure protettive esigibili, anche quelle suggerite dalla tecnica e dagli standard di sicurezza. La responsabilità non è oggettiva e richiede una condotta colposa del datore.
- Il motivo di ricorso per cassazione che denuncia un error in procedendo deve indicare e rendere disponibili gli atti e i documenti processuali rilevanti, rispettando i requisiti di specificità e procedibilità; la violazione processuale deve inoltre avere prodotto un pregiudizio concreto e decisivo.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. concerne un fatto storico decisivo discusso tra le parti e non permette di contestare in cassazione la valutazione probatoria del giudice di merito.
- Il danno non patrimoniale terminale trasmissibile agli eredi, quando la morte sopravviene dopo un apprezzabile lasso di tempo, può comprendere il danno biologico da invalidità temporanea assoluta e la sofferenza morale coscientemente patita; non comprende un autonomo danno da perdita della vita.
- La liquidazione del danno biologico terminale deve di regola assumere come riferimento le tabelle dell’inabilità temporanea assoluta, con adeguati fattori di personalizzazione. Lo scostamento richiede l’indicazione di specifiche circostanze del caso e una motivazione che distingua le componenti dinamico-relazionale e di sofferenza interiore; non è giustificata l’assimilazione non motivata della lesione della salute alla privazione della libertà personale.
- Gli interessi compensativi sul debito risarcitorio di valore non maturano automaticamente per il solo ritardo: occorre dimostrare, anche in via presuntiva, che la rivalutazione o la liquidazione in valori monetari attuali non reintegrino interamente il creditore e che il ritardo abbia causato un mancato guadagno.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- Sentenza lavoro · 19 giu 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 12030/2020 del 19/06/2020
- Sentenza lavoro · 19 giu 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 12029/2020 del 19/06/2020
- Sentenza lavoro · 19 giu 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 12032/2020 del 19/06/2020
- Sentenza lavoro · 19 giu 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 12031/2020 del 19/06/2020
- Sentenza lavoro · 17 giu 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 11701/2020 del 17/06/2020
- Sentenza lavoro · 17 giu 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 11702/2020 del 17/06/2020
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →