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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 12029/2020 del 19/06/2020

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Il lavoratore, dipendente con mansioni di aiuto cuoco, aveva impugnato due trasferimenti disposti dalla società datrice di lavoro. Il primo, anteriore all’entrata in vigore della L. n. 183 del 2010, era stato disposto dopo una comunicazione formale di non gradimento dell’Amministrazione militare committente; il secondo lo aveva spostato dalla Stazione Elicotteri a una mensa diversa, in seguito a lamentele sul servizio di cucina e a reiterate segnalazioni di non gradimento. Il Tribunale della Spezia aveva respinto il ricorso e la Corte d’appello di Genova, con sentenza n. 56/2015 depositata il 10 aprile 2015, aveva confermato tale decisione. In Cassazione il lavoratore ha proposto sei motivi: (1) falsa applicazione della disciplina transitoria dell’art. 32 della L. n. 183 del 2010 e dell’art. 252 disp. att. c.c., sostenendo che il primo trasferimento, precedente alla legge, non fosse soggetto alla nuova decadenza; (2) violazione dell’art. 2103 c.c., perché il non gradimento del committente non integrerebbe le ragioni tecniche, organizzative e produttive richieste per il trasferimento; (3) violazione dell’art. 2 della L. n. 604 del 1966, per non avere esteso al trasferimento l’obbligo di comunicare contestualmente i motivi previsto per il licenziamento; (4) ulteriore violazione dell’art. 2103 c.c., contestando che la clausola regolamentare di non gradimento potesse prevalere sulla legge e giustificare di per sé il trasferimento; (5) omesso esame di fatti decisivi, assumendo che le testimonianze non provassero effettive esigenze organizzative; (6) violazione dell’art. 36 Cost., per le conseguenze economiche e personali derivanti dalla notevole distanza della nuova sede dalla residenza. Non sono indicate nel testo le date esatte dei trasferimenti, che risultano omesse.

La decisione

La Corte ha respinto il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato infondato: il regime decadenziale introdotto dalla L. n. 183 del 2010, con il differimento al 31 dicembre 2011 previsto in sede di prima applicazione, riguarda anche gli altri atti datoriali ai quali la disciplina è stata estesa e non soltanto i licenziamenti; il primo trasferimento, impugnato stragiudizialmente il 3 settembre 2009 ma contestato in giudizio soltanto con ricorso depositato l’8 novembre 2013, era quindi decaduto. Il secondo motivo è rimasto assorbito. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per mancata specifica censura della motivazione d’appello e comunque infondato: non è applicabile per analogia al trasferimento l’obbligo di contestuale indicazione dei motivi previsto per il licenziamento; in assenza di diversa previsione, il trasferimento e la richiesta o comunicazione delle ragioni sono soggetti alla libertà delle forme, fermo restando che, contestata la legittimità, il datore deve allegare e provare in giudizio le ragioni giustificative. Il quarto motivo è stato respinto: negli appalti di servizi presso enti della Difesa, la richiesta di sostituzione del dipendente non gradito, prevista dall’art. 20 del Capitolato annesso al D.P.R. n. 751 del 1977, costituisce un’oggettiva ragione organizzativa e un presupposto di legittimità del trasferimento, poiché l’impresa deve rispettare la richiesta dell’Amministrazione militare e continuare a garantire i livelli di servizio concordati. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile per la preclusione della doppia conforme, non avendo il ricorrente indicato le differenze tra gli accertamenti di fatto dei due gradi. Il sesto motivo è stato respinto: l’art. 36 Cost. tutela la retribuzione quale compenso della prestazione lavorativa ordinaria, ma non si estende alle conseguenze economiche che possono derivare da un trasferimento; inoltre, la decisione d’appello aveva rilevato la disponibilità di provvidenze collettive per alleviarne i disagi e il lavoratore non aveva dedotto specifici disagi non compensabili. Il ricorrente è stato condannato alle spese di cassazione, liquidate in euro 200 per esborsi ed euro 4.000 per compensi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge. La Corte ha inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 32, commi 1-bis e 3, lett. c), L. n. 183/2010

    la ragione del differimento (al 31/12/2011) dell’applicabilità del nuovo regime decadenziale risiede nell’esigenza di evitare che l’immediata decorrenza di un termine di decadenza, prima non previsto, potesse pregiudicare chi, intenzionato a contestare la cessazione del rapporto di lavoro o le altre tipologie di atti datoriali indicati nella L. n. 183 del 2010, art. 32, si trovasse ad incorrere inconsapevolmente nella decadenza e che, pertanto, non sarebbe giustificata, a fronte del principio di eguaglianza, una differenziazione che limitasse tale differimento alla sola ipotesi dell’impugnativa del licenziamento ed escludesse le altre (tra cui – come nel caso posto all’attenzione della Corte – la contestazione della legittimità del termine di durata del contratto).

    Il differimento del nuovo regime decadenziale al 31 dicembre 2011 si applica anche agli atti datoriali diversi dal licenziamento ai quali l’art. 32 estende la disciplina, per evitare che l’introduzione di un termine prima inesistente determini una decadenza inconsapevole.

  • art. 2103 c.c.

    Ne consegue che il venir meno del gradimento delle autorità militari competenti, quale verificatosi nella specie, si traduce in una obiettiva ragione di tipo organizzativo, e di conseguenza in un presupposto di legittimità ex art. 2103 c.c., del provvedimento di trasferimento, non potendo l’impresa appaltatrice ulteriormente avvalersi, nella stessa unità produttiva, della prestazione del dipendente non più gradito e, tuttavia, rimanendo contrattualmente obbligata ad assicurare i livelli di servizio già in precedenza concordati con il committente.

    Nel particolare contesto degli appalti presso enti della Difesa, il venir meno del gradimento dell’Amministrazione militare integra un’oggettiva esigenza organizzativa idonea a giustificare il trasferimento del dipendente ai sensi dell’art. 2103 c.c.

  • art. 20 del Capitolato annesso al D.P.R. n. 751/1977

    La disposizione dell’art. 20 cit. è, d’altra parte, chiara, nel trasparente riflesso della particolare qualità dell’Amministrazione committente e dei suoi compiti istituzionali, nel ricondurre la richiesta di sostituzione, da parte delle autorità militari, all’ambito di una valutazione che è espressamente definita “insindacabile” e alla quale l’appaltatore non ha facoltà di opporre alcuna obiezione o pretesa, essendo al contrario tenuto ad attuare un comportamento pienamente adesivo e cooperativo.

    La richiesta di sostituzione del dipendente non gradito formulata dalle autorità militari è, secondo la disciplina speciale, una valutazione insindacabile dall’appaltatore, che deve aderirvi senza obiezioni o pretese.

  • art. 2, comma 2, L. n. 604/1966

    il provvedimento di trasferimento non sia soggetto ad alcun onere di forma e non debba necessariamente contenere l’indicazione dei motivi, nè il datore di lavoro abbia l’obbligo di rispondere al lavoratore che li richieda (salvo che sia contestata la legittimità del trasferimento, avendo in tal caso il datore di lavoro l’onere di allegare e provare in giudizio le fondate ragioni che lo hanno determinato e non potendo limitarsi a negare la sussistenza dei motivi di illegittimità oggetto di allegazione e richiesta probatoria della controparte)

    La disciplina sull’indicazione contestuale dei motivi prevista per il licenziamento non si estende al trasferimento; quest’ultimo non richiede una forma specifica né l’indicazione delle ragioni nell’atto, ma, se contestato, il datore deve allegare e provare in giudizio le ragioni che lo giustificano.

  • art. 36 Cost.

    Non è configurabile la dedotta violazione dell’art. 36 Cost., posto che la particolare garanzia prevista da tale norma si riferisce alla retribuzione che nell’ordinario sinallagma contrattuale è destinata a compensare la prestazione lavorativa eseguita nella normalità delle situazioni (Cass. n. 12054/2003), rimanendo, pertanto, estranea al suo stesso fondamento, come alla sua portata applicativa, la situazione di un trasferimento suscettibile di comportare conseguenze economiche per il dipendente.

    La garanzia costituzionale della retribuzione proporzionata e sufficiente non si estende, in quanto tale, alle conseguenze economiche che il lavoratore subisce per effetto del trasferimento.

  • art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.

    Con esso infatti viene proposta una critica di ordine motivazionale, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, come tale oggetto di preclusione per quanto disposto dall’art. 348 ter c.p.c., u.c., c.p.c. (c.d. “doppia conforme”); nè il ricorrente, al fine di evitare la inammissibilità del motivo, ha indicato le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse.

    In presenza di una doppia conforme, la censura motivazionale è preclusa, salvo che il ricorrente indichi le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni e dimostri che sono tra loro diverse.

  • art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

    Il rigetto del ricorso comporta, in presenza dei presupposti processuali e se dovuto, l’obbligo per il ricorrente di versare un ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.

Massime di principio

  • Il differimento del termine decadenziale introdotto per la prima volta dall’art. 32 della L. n. 183 del 2010 si applica, per le tipologie di atti datoriali incluse nella disciplina, anche oltre l’impugnazione del licenziamento: la ratio è evitare che l’immediata decorrenza del termine nuovo pregiudichi chi non poteva prevederlo.
  • Il trasferimento del lavoratore non è soggetto, in assenza di una specifica previsione, a forme vincolate né all’obbligo di indicare contestualmente le ragioni. Se il trasferimento è contestato, il datore di lavoro deve però allegare e provare in giudizio le ragioni che lo hanno determinato.
  • Negli appalti di servizi presso enti della Difesa, la richiesta dell’Amministrazione militare di sostituire un dipendente non più gradito costituisce una ragione oggettiva di tipo organizzativo idonea a fondare il trasferimento ai sensi dell’art. 2103 c.c.; l’appaltatore è tenuto a conformarsi alla richiesta e a garantire la continuità dei livelli di servizio pattuiti.
  • La garanzia dell’art. 36 Cost. attiene alla retribuzione dovuta quale corrispettivo della prestazione lavorativa ordinaria e non consente, da sola, di qualificare come lesive di tale disposizione le conseguenze economiche derivanti da un trasferimento.
  • Quando le decisioni di primo e secondo grado sono conformi nella ricostruzione dei fatti, una censura motivazionale è inammissibile se il ricorrente non indica le diverse ragioni di fatto poste a fondamento delle due decisioni e non ne dimostra la diversità.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimento d'azienda
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaDecadenza

Testo integrale

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