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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 12032/2020 del 19/06/2020

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratrice)

La controversia

La controversia trae origine dal licenziamento disciplinare intimato alla lavoratrice per asserito uso abusivo dei permessi previsti dall’art. 33, comma 3, della L. 104/1992, fruiti per assistere la madre disabile. Il Tribunale, in sede di opposizione, aveva ritenuto non sufficientemente provato l’addebito e disposto la tutela reintegratoria; la Corte d’appello di Bologna, con sentenza del 26 luglio 2018, aveva confermato tale decisione, riconoscendo la reintegrazione e un’indennità risarcitoria pari a dodici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto. Secondo la Corte territoriale, la relazione investigativa era lacunosa e non dimostrava che la lavoratrice avesse svolto attività incompatibili con l’assistenza; le attività accertate potevano, inoltre, essere funzionali alla madre anche senza permanenza presso la sua abitazione. La società ha proposto quattro motivi di ricorso: con i primi tre ha denunciato, in sostanza, violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 33 L. 104/1992, contestando la valutazione delle risultanze investigative e testimoniali, l’apprezzamento delle dichiarazioni della lavoratrice circa il fatto di essere rimasta a disposizione della madre e il mancato trasferimento su quest’ultima dell’onere della prova; con il quarto ha lamentato l’omesso esame dei tempi di svolgimento di attività ritenute incompatibili con l’assistenza, invocando il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. I primi tre motivi, esaminati congiuntamente, non dimostravano una violazione delle regole sull’onere della prova: spettava alla società datrice provare la legittimità del licenziamento e, quindi, l’infrazione disciplinare. Le doglianze relative agli artt. 115 e 116 c.p.c. miravano invece a ottenere una nuova valutazione delle prove, estranea al giudizio di legittimità; inoltre, la sentenza d’appello aveva motivatamente escluso che gli elementi investigativi e le dichiarazioni della lavoratrice costituissero indizi sufficienti a provare l’assenza di assistenza o attività incompatibili con essa. Non era configurabile l’inversione dell’onere probatorio richiesta dalla società, né risultava provato il venir meno del nesso causale tra permessi e assistenza. Quanto al quarto motivo, la censura era preclusa dall’art. 348-ter, quinto comma, c.p.c., trattandosi di decisione d’appello conforme a quella di primo grado, e comunque non individuava un fatto storico decisivo omesso: la Corte territoriale aveva esaminato gli accadimenti e gli intervalli temporali contestati. La società è stata condannata a rifondere alla lavoratrice le spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 5.000 per compensi ed euro 200 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge; è stato dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    la doglianza relativa alla violazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c. è configurabile soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne risulta onerata secondo le regole dettate da quella norma e che tale ipotesi non ricorre nel caso di specie, gravando sulla ricorrente la prova della legittima irrogazione della sanzione espulsiva in ragione della infrazione perpetrata.

    La violazione dell’art. 2697 c.c. ricorre se il giudice assegna l’onere della prova alla parte diversa da quella gravata secondo legge. In materia di licenziamento disciplinare, incombe sul datore di lavoro la prova della legittimità del recesso e dell’infrazione contestata.

  • art. 115 c.p.c.

    in tema di ricorso per cassazione una questione di violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorchè si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte di ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti, invece, a valutazione.

    La norma non consente di censurare in cassazione la mera valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito; la violazione è deducibile nei casi in cui siano utilizzate prove non introdotte dalle parti o disposte d’ufficio fuori dai limiti legali, oppure siano trattate in modo scorretto prove legali o elementi soggetti a libero apprezzamento.

  • art. 116 c.p.c.

    in tema di ricorso per cassazione una questione di violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorchè si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte di ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti, invece, a valutazione.

    La censura non può risolversi in una richiesta di rivalutazione del materiale istruttorio. La violazione è configurabile se il giudice disattende una prova legale o attribuisce valore di prova legale, senza apprezzamento critico, a elementi sottoposti al prudente apprezzamento.

  • art. 33, comma 3, L. 104/1992

    soltanto ove venga a mancare del tutto il nesso causale tra assenza dal lavoro ed assistenza al disabile, si è in presenza di un uso improprio o di un abuso del diritto ovvero di una grave violazione dei doveri di correttezza e buona fede sia nei confronti del datore di lavoro che dell’ente assicurativo che genera la responsabilità del dipendente.

    L’abuso dei permessi presuppone la totale mancanza del nesso causale tra l’assenza dal lavoro e l’assistenza al familiare disabile. La fruizione non richiede che l’assistenza escluda ogni spazio per esigenze personali, ma non può essere slegata dalla sua funzione assistenziale.

  • art. 2729 c.c.

    In particolare, la Corte ha escluso che la “pochezza” delle risultanze investigative potesse integrare un quadro indiziario di una certa significatività nell’ambito di un ragionamento presuntivo ex art. 2729 c.c., essendo piuttosto emerso che la D.A. svolgeva una serie di attività a vantaggio dell’anziana madre non implicanti necessariamente la permanenza presso l’abitazione della stessa, alla luce delle risultanze istruttorie acquisite, per la configurabilità delle deduzioni di parte reclamante in termini di mere illazioni e congetture prive di riscontro, escludendo la ipotizzabilità di qualsivoglia inversione dell’onere della prova.

    Gli elementi indiziari devono avere consistenza sufficiente per sostenere un ragionamento presuntivo; risultanze investigative lacunose, compatibili con attività svolte nell’interesse del familiare assistito, non bastano a provare l’abuso né a trasferire l’onere della prova sulla lavoratrice.

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    non può prescindersi dalla previsione d’inammissibilità del ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., comma 5, che esclude che possa essere impugnata ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 la sentenza di appello “che conferma la decisione di primo grado”.

    Quando la sentenza d’appello conferma quella di primo grado, non è proponibile il ricorso per cassazione per il vizio di omesso esame previsto dall’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    in seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposto dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 col, lett. b), convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 2012, n. 134, che ha limitato la impugnazione delle sentenze in grado di appello o in unico grado per vizio di motivazione alla sola ipotesi di “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”, con la conseguenza che, al di fuori dell’indicata omissione, il controllo del vizio di legittimità rimane circoscritto alla sola verifica della esistenza del requisito motivazionale nel suo contenuto “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, ed individuato “in negativo” dalla consolidata giurisprudenza della Corte -formatasi in materia di ricorso straordinario- in relazione alle note ipotesi (mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale; motivazione apparente; manifesta ed irriducibile contraddittorietà; motivazione perplessa od incomprensibile) che si convertono nella violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4), e che determinano la nullità della sentenza per carenza assoluta del prescritto requisito di validità.

    Il vizio è limitato all’omesso esame di un fatto storico decisivo discusso tra le parti; non consente di contestare la valutazione degli elementi istruttori o la ricostruzione dei fatti. Al di fuori di tale omissione, il sindacato motivazionale riguarda soltanto la mancanza del contenuto minimo costituzionale della motivazione.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    al di fuori dell’indicata omissione, il controllo del vizio di legittimità rimane circoscritto alla sola verifica della esistenza del requisito motivazionale nel suo contenuto “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, ed individuato “in negativo” dalla consolidata giurisprudenza della Corte -formatasi in materia di ricorso straordinario- in relazione alle note ipotesi (mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale; motivazione apparente; manifesta ed irriducibile contraddittorietà; motivazione perplessa od incomprensibile) che si convertono nella violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4), e che determinano la nullità della sentenza per carenza assoluta del prescritto requisito di validità.

    La nullità per difetto di motivazione è configurabile nei casi di mancanza, apparenza, contraddittorietà irriducibile o incomprensibilità della motivazione, che impediscano di riconoscere il requisito essenziale richiesto per la validità della sentenza.

  • art. 18, comma 4, L. 300/1970

    Con sentenza in data 26 luglio 2018, la Corte d’Appello di Bologna, confermando la decisione resa in sede di opposizione dal locale Tribunale, ha respinto il reclamo avverso l’ordinanza che aveva ritenuto l’insufficienza della prova in ordine all’addebito disciplinare ascritto a D.A.G. dalla Piquadro S.p.A. inerente la fruizione abusiva dei permessi previsti dalla L. n. 104 del 1992, art. 33, comma 3; la Corte ha, quindi, confermato le tutele apprestate ai sensi del novellato L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 4, disponendo la reintegrazione nel posto di lavoro della lavoratrice e la corresponsione di un’indennità risarcitoria pari a dodici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.

    Nel caso concreto, l’insufficienza della prova dell’addebito disciplinare ha comportato la conferma della tutela prevista dall’art. 18, comma 4, con reintegrazione e indennità risarcitoria pari a dodici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio relativo a un licenziamento disciplinare, grava sul datore di lavoro l’onere di provare la legittimità del recesso e la sussistenza dell’infrazione contestata; la mera allegazione di indizi o dichiarazioni del lavoratore non trasferisce automaticamente tale onere.
  • L’abuso dei permessi per assistere un familiare disabile ricorre quando venga meno del tutto il nesso causale tra l’assenza dal lavoro e l’assistenza. La compatibilità dell’uso dei permessi va valutata in concreto, senza presumere che l’assistenza richieda la permanenza continuativa presso l’abitazione del disabile.
  • Risultanze investigative lacunose, che non dimostrino l’assenza di assistenza o lo svolgimento di attività incompatibili con essa e che siano compatibili con attività svolte a vantaggio del familiare, non sono sufficienti a provare l’abuso né a invertire l’onere della prova.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere dedotta per ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio: occorre denunciare l’impiego di prove non introdotte o disposte fuori dai limiti legali, la violazione delle regole sulle prove legali o l’attribuzione di efficacia legale a elementi soggetti a valutazione.
  • Il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. riguarda l’omesso esame di un fatto storico decisivo, discusso tra le parti, e non consente di rimettere in discussione la valutazione delle prove o la ricostruzione di fatti già considerati dal giudice di merito.
  • Quando la sentenza d’appello conferma la decisione di primo grado, è preclusa la censura per omesso esame prevista dall’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., ai sensi dell’art. 348-ter, quinto comma, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioniProve
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieLicenziamento disciplinareRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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