Cassazione Civile, Sentenza n. 11701/2020 del 17/06/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
La Fondazione aveva licenziato il dipendente, responsabile del Servizio Contabilità e Bilancio, il 16 dicembre 2014. Gli contestava di avere operato senza la necessaria diligenza, imputando nel bilancio preconsuntivo redatto nell’agosto 2014, tra gli oneri straordinari, fatture per complessivi Euro 648.075,75 per costi ordinari di produzione di competenza del 2013, ancora in corso di chiusura, e in alcuni casi di esercizi precedenti; gli contestava inoltre di non avere riconciliato i mastri dei conti correnti bancari con i relativi estratti conto, cagionando un considerevole danno economico. Il Tribunale aveva dichiarato illegittimo il licenziamento e disposto reintegrazione e indennità risarcitoria pari a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto; la Corte d’appello di Roma, in sede di reclamo, aveva confermato. Aveva rilevato che la contabilizzazione non aveva inficiato la veridicità del bilancio, con uno scostamento dei costi non contabilizzati inferiore all’1% (0,84), che non era stata provata la dedotta entità del danno e che l’addebito sulla mancata riconciliazione era stato escluso dalla consulenza tecnica e non specificamente censurato. La Fondazione ha proposto tre motivi di ricorso per cassazione: 1) violazione della L. n. 92/2012, art. 1, comma 51, e degli artt. 414 e 125 c.p.c., sostenendo l’inammissibilità del ricorso in opposizione per carente allegazione dei fatti e degli elementi di diritto; 2) violazione degli artt. 2119, 2104 e 2106 c.c., contestando l’esclusione della giusta causa e sostenendo che la sostanziale veridicità del bilancio e l’assenza di danno patrimoniale non escludevano la lesione del vincolo fiduciario; 3) violazione dell’art. 18, comma 4, dello Statuto dei lavoratori e dell’art. 33 del CCNL, per avere riconosciuto la reintegrazione in mancanza di una specifica tipizzazione collettiva della condotta tra quelle punibili con sanzione conservativa.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo: la Fondazione non aveva trascritto nel ricorso per cassazione il contenuto del ricorso in opposizione, necessario per verificare la censura ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. Il secondo motivo è stato rigettato: le doglianze non indicavano uno specifico standard sociale rispetto al quale fosse incoerente la valutazione della giusta causa e miravano invece a contestare l’apprezzamento di fatto e di proporzionalità compiuto dal giudice di merito; non era stato dedotto, nei termini richiesti, l’omesso esame di un fatto decisivo. Il terzo motivo è stato accolto. La tutela reintegratoria prevista dall’art. 18, comma 4, della L. n. 300/1970 presuppone che la condotta accertata sia specificamente contemplata dal contratto collettivo o dal codice disciplinare tra quelle punibili con sanzione conservativa; la mera sproporzione del licenziamento, fuori da tale ipotesi, ricade nella tutela indennitaria dell’art. 18, comma 5. Non è consentito estendere per analogia le previsioni collettive; è ammessa l’interpretazione estensiva solo quando il testo sia inadeguato a esprimere la volontà effettiva delle parti. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinviato alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
L. n. 300/1970, art. 18, comma 4
Secondo il giudice di legittimità la valutazione di non proporzionalità della sanzione rispetto al fatto contestato ed accertato comporta l’applicazione della tutela di cui all’art. 18, comma 4, solo nell’ipotesi in cui la fattispecie accertata sia specificamente contemplata dalle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili, che ad essa facciano corrispondere una sanzione conservativa; al di fuori di tale caso la sproporzione tra la condotta e la sanzione espulsiva rientra nelle “altre ipotesi” in cui non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa, per le quali l’art. 18, comma 5, prevede la tutela indennitaria c.d. forte.
La reintegrazione prevista dal comma 4 è applicabile quando la condotta accertata è specificamente ricondotta dalle previsioni collettive o dal codice disciplinare a una sanzione conservativa. La sola sproporzione del licenziamento, se manca tale tipizzazione, comporta la tutela indennitaria prevista dal comma 5.
L. n. 300/1970, art. 18, comma 5
Secondo il giudice di legittimità la valutazione di non proporzionalità della sanzione rispetto al fatto contestato ed accertato comporta l’applicazione della tutela di cui all’art. 18, comma 4, solo nell’ipotesi in cui la fattispecie accertata sia specificamente contemplata dalle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili, che ad essa facciano corrispondere una sanzione conservativa; al di fuori di tale caso la sproporzione tra la condotta e la sanzione espulsiva rientra nelle “altre ipotesi” in cui non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa, per le quali l’art. 18, comma 5, prevede la tutela indennitaria c.d. forte.
Le ipotesi di sproporzione del licenziamento non riconducibili a una fattispecie collettiva specificamente sanzionata in via conservativa rientrano nella tutela indennitaria prevista dal comma 5.
art. 2119 c.c.
Questa Corte ha ripetutamente affermato che la giusta causa di licenziamento deve rivestire il carattere di grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro e, in particolare, dell’elemento fiduciario, dovendo il giudice valutare, da un lato, la gravità dei fatti addebitati al lavoratore, in relazione alla portata oggettiva e soggettiva dei medesimi, alle circostanze nelle quali sono stati commessi e all’intensità del profilo intenzionale, dall’altro, la proporzionalità fra tali fatti e la sanzione inflitta, per stabilire se la lesione dell’elemento fiduciario, su cui si basa la collaborazione del prestatore di lavoro, sia tale, in concreto, da giustificare la massima sanzione disciplinare; quale evento “che non consente la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto”, la giusta causa di licenziamento integra una clausola generale, che richiede di essere concretizzata dall’interprete tramite valorizzazione dei fattori esterni relativi alla coscienza generale e dei principi tacitamente richiamati dalla norma, quindi mediante specificazioni che hanno natura giuridica e la cui disapplicazione è deducibile in sede di legittimità come violazione di legge, mentre l’accertamento della ricorrenza concreta degli elementi del parametro normativo si pone sul diverso piano del giudizio di fatto, demandato al giudice di merito e incensurabile in cassazione se privo di errori logici e giuridici.
La giusta causa richiede una grave lesione degli elementi essenziali del rapporto, in particolare della fiducia. La valutazione considera gravità oggettiva e soggettiva, circostanze, intensità dell’elemento intenzionale e proporzionalità; la concretizzazione dei fatti spetta al giudice di merito, mentre in cassazione è sindacabile l’interpretazione della clausola generale secondo i limiti indicati.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Le ragioni alla base del rigetto della eccezione di inammissibilità del ricorso in opposizione non sono validamente censurate dalla odierna ricorrente per la dirimente considerazione che, in violazione del disposto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, nel corpo del ricorso per cassazione non è trascritto il contenuto del ricorso in opposizione, adempimento indispensabile al fine di consentire al collegio la verifica, sulla base della sola lettura del ricorso per cassazione, della fondatezza della censura articolata sia con riguardo alla corretta interpretazione delle conclusioni spiegate dal reclamante sia con riguardo alla conformità del ricorso in opposizione ai prescritti requisiti di ammissibilità.
Chi censura in cassazione la valutazione di ammissibilità di un atto processuale deve riportarne nel ricorso il contenuto rilevante, così da consentire alla Corte la verifica diretta della fondatezza della censura.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
L’attività di integrazione del precetto normativo di cui all’art. 2119 c.c. (norma c.d. elastica), compiuta dal giudice di merito ai fini della individuazione della giusta causa di licenziamento mediante riferimento alla “coscienza generale”, è sindacabile in cassazione a condizione che la contestazione del giudizio valutativo operato in sede di merito non si limiti ad una censura generica e meramente contrappositiva, ma contenga, invece, una specifica denuncia di non coerenza del predetto giudizio rispetto agli “standards”, conformi ai valori dell’ordinamento, esistenti nella realtà sociale.
La violazione di legge può essere dedotta contro la concretizzazione di una clausola generale solo denunciando specificamente l’incoerenza della valutazione di merito rispetto a standard sociali conformi ai valori dell’ordinamento; non basta una critica generica o contrappositiva.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
In questa prospettiva è stato puntualizzato che la giusta causa di licenziamento, quale clausola generale, viene integrata valutando una molteplicità di elementi fattuali, la cui disapplicazione è deducibile in sede di legittimità come violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, solo ove si denunci che la combinazione ed il peso dei dati fattuali, come definiti ed accertati dal giudice di merito, non ne consentono la riconduzione alla nozione legale; al contrario, l’omesso esame di un parametro, tra quelli individuati dalla giurisprudenza, avente valore decisivo, nel senso che l’elemento trascurato avrebbe condotto ad un diverso esito della controversia, va denunciato come vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ferma, in tal caso, la possibilità di argomentare successivamente che tale vizio avrebbe cagionato altresì un errore di sussunzione per falsa applicazione di legge.
L’omesso esame di un parametro fattuale decisivo per la valutazione della giusta causa deve essere denunciato ai sensi del n. 5; la violazione di legge ai sensi del n. 3 riguarda invece l’erronea riconduzione dei fatti accertati alla nozione legale.
art. 366, comma 1, c.p.c.
Le ragioni alla base del rigetto della eccezione di inammissibilità del ricorso in opposizione non sono validamente censurate dalla odierna ricorrente per la dirimente considerazione che, in violazione del disposto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, nel corpo del ricorso per cassazione non è trascritto il contenuto del ricorso in opposizione, adempimento indispensabile al fine di consentire al collegio la verifica, sulla base della sola lettura del ricorso per cassazione, della fondatezza della censura articolata sia con riguardo alla corretta interpretazione delle conclusioni spiegate dal reclamante sia con riguardo alla conformità del ricorso in opposizione ai prescritti requisiti di ammissibilità.
Il ricorso per cassazione deve contenere gli elementi necessari a rendere verificabile la censura sulla base del suo stesso contenuto; nel caso deciso, ciò richiedeva la trascrizione del ricorso in opposizione contestato.
L. n. 92/2012, art. 1, comma 51
Ha precisato che, in ogni caso, come chiarito dal giudice di legittimità, la fase di opposizione L. n. 92 del 2012, ex art. 1, comma 51, non rappresenta un giudizio impugnatorio ma una vera e propria fase a cognizione piena del giudizio di primo grado, che con questo si completa; ciò rendeva sufficiente l’individuazione degli elementi essenziali del ricorso, in fatto e in diritto, attraverso l’esame complessivo dell’atto, anche alla luce della documentazione allegata al ricorso e del contenuto dei mezzi istruttori articolati.
La fase di opposizione prevista dalla norma non è un giudizio di impugnazione, ma completa il giudizio di primo grado a cognizione piena; la sufficienza dell’atto va valutata complessivamente, anche considerando documenti allegati e mezzi istruttori. Nel caso concreto, tuttavia, il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità del ricorso per cassazione.
art. 414 c.p.c.
Ha precisato che, in ogni caso, come chiarito dal giudice di legittimità, la fase di opposizione L. n. 92 del 2012, ex art. 1, comma 51, non rappresenta un giudizio impugnatorio ma una vera e propria fase a cognizione piena del giudizio di primo grado, che con questo si completa; ciò rendeva sufficiente l’individuazione degli elementi essenziali del ricorso, in fatto e in diritto, attraverso l’esame complessivo dell’atto, anche alla luce della documentazione allegata al ricorso e del contenuto dei mezzi istruttori articolati.
I requisiti dell’atto introduttivo nella fase di opposizione vanno apprezzati considerando l’atto nel suo complesso, inclusi documenti e mezzi istruttori; la Corte ha però definito inammissibile il motivo di ricorso senza svolgere una verifica diretta del ricorso in opposizione, non trascritto.
Massime di principio
- La giusta causa di licenziamento richiede una grave lesione degli elementi essenziali del rapporto, in particolare del vincolo fiduciario; la valutazione deve considerare gravità oggettiva e soggettiva della condotta, circostanze, intensità dell’elemento intenzionale e proporzionalità della sanzione.
- La concretizzazione della clausola generale di giusta causa e l’apprezzamento delle circostanze del caso concreto appartengono al giudice di merito. In cassazione la violazione di legge va dedotta indicando specificamente l’incoerenza della valutazione rispetto a standard sociali conformi ai valori dell’ordinamento; l’omesso esame di un fatto decisivo va invece denunciato secondo il pertinente vizio motivazionale.
- La tutela reintegratoria prevista dall’art. 18, comma 4, della L. n. 300/1970, nel testo modificato dalla L. n. 92/2012, opera quando la condotta accertata è specificamente contemplata dal contratto collettivo o dal codice disciplinare come punibile con sanzione conservativa. Se manca tale tipizzazione, la sola sproporzione tra condotta e licenziamento ricade nella tutela indennitaria del comma 5.
- La tipizzazione collettiva rilevante per la tutela reintegratoria non può essere estesa per analogia; è ammessa l’interpretazione estensiva soltanto quando l’espressione letterale della previsione sia inadeguata a tradurre la volontà delle parti collettive.
- Chi deduce in cassazione l’inammissibilità di un atto processuale deve riportarne il contenuto rilevante nel ricorso, in modo da permettere alla Corte di verificarne direttamente la censura.
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