Cassazione Civile, Sentenza n. 11702/2020 del 17/06/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La società aveva licenziato il dipendente il 21 dicembre 2016, contestandogli condotte tenute nei giorni 22-24 novembre 2016 durante un periodo di malattia, ritenute indicative della simulazione della malattia o comunque idonee a ritardare la guarigione, nonché la recidiva nel biennio per precedenti condotte sanzionate con sospensione. In sede di reclamo, la Corte d'appello di Napoli, con sentenza del 1° agosto 2018, aveva dichiarato illegittimo il licenziamento, ordinato la reintegrazione e condannato la società al pagamento di sei mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, pari a Euro 1.641,70 mensili, oltre ai contributi dal licenziamento alla reintegrazione. La Corte territoriale aveva ritenuto non provate né la simulazione della malattia né condotte capaci di aggravare lo stato di salute o di mettere in pericolo o ritardare il rientro al lavoro; aveva inoltre escluso che la collaborazione, più o meno attiva, del lavoratore nell'attività commerciale intestata alla moglie costituisse violazione della buona fede e correttezza, rilevando la genericità della contestazione e la consapevolezza datoriale dell'attività. La società ha proposto cinque motivi: 1) omesso esame di fatti decisivi relativi alle attività svolte durante la malattia, risultanti da una relazione investigativa e dalla deposizione di un testimone; in memoria ha aggiunto fatti relativi alla modifica dell'orario di lavoro conseguente alla riorganizzazione del magazzino; 2) violazione degli artt. 116 c.p.c. e 2697 c.c. per l'omessa considerazione della deposizione testimoniale e per la valutazione attribuita al video investigativo; 3) violazione degli artt. 2016 e 2119 c.c. per l'esclusione della giusta causa, nonostante i comportamenti contestati; 4) violazione dell'art. 7 della legge n. 300/1970 per l'esclusione della recidiva, in quanto le precedenti condotte sanzionate non erano della stessa indole; 5) in subordine, violazione dell'art. 18 della legge n. 300/1970, come modificato dalla legge n. 92/2012, sostenendo che, essendo materialmente avvenute le condotte contestate e non essendo previste dal contratto collettivo sanzioni conservative, spettasse la sola tutela indennitaria.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile: i fatti dedotti erano già stati esaminati dal giudice d'appello e, in presenza di una doppia conforme, la società non aveva allegato e dimostrato la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni; inoltre, le nuove circostanze introdotte nella memoria ex art. 378 c.p.c. non potevano integrare il motivo. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché, al di là del richiamo agli artt. 116 c.p.c. e 2697 c.c., mirava a ottenere una diversa valutazione delle prove, non deducibile come violazione di tali norme nei termini prospettati. Il terzo motivo è stato respinto: i principi sulla rilevanza disciplinare dell'attività svolta durante la malattia presuppongono la simulazione della malattia o un comportamento idoneo a mettere in pericolo la guarigione o il tempestivo rientro, presupposti che il giudice di merito aveva escluso con accertamento non validamente censurato. Il quarto motivo è rimasto assorbito, poiché l'insussistenza dell'addebito rendeva non decisiva la questione della recidiva. Il quinto motivo è stato respinto: ai fini dell'art. 18, comma 4, della legge n. 300/1970, l'insussistenza del fatto ricomprende anche il fatto materialmente avvenuto ma privo di illiceità; pertanto, l'effettivo svolgimento delle condotte non escludeva la tutela reintegratoria, essendo state escluse sia la simulazione sia l'idoneità a pregiudicare la ripresa del lavoro. È stata confermata la reintegrazione e la condanna a sei mensilità di retribuzione globale di fatto, oltre contribuzione. La società è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 5.000 per compensi, Euro 200 per esborsi, oltre spese forfettarie del 15% e accessori, con distrazione. È stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La denunzia di vizio di motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, formulata con il motivo in esame risulta inammissibile sia in quanto i fatti dei quali si denunzia l’omesso esame (ricorso pagg. 14 e sgg.) sono stati presi in considerazione dalla sentenza impugnata (sentenza, pag. 9 e sg.) sia per la preclusione scaturente, ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., comma 5, dalla esistenza di una “doppia conforme” in merito alla illegittimità del licenziamento, non avendo la parte allegato e dimostrato che le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, erano tra loro diverse, come suo onere al fine della valida censura della decisione sotto il profilo del vizio motivazionale.
Il vizio motivazionale relativo all'omesso esame non è ammissibile se i fatti indicati sono già stati esaminati; in caso di doppia conforme, la parte deve allegare e dimostrare che le ragioni di fatto delle due decisioni sono diverse.
La denunzia di vizio di motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, formulata con il motivo in esame risulta inammissibile sia in quanto i fatti dei quali si denunzia l’omesso esame (ricorso pagg. 14 e sgg.) sono stati presi in considerazione dalla sentenza impugnata (sentenza, pag. 9 e sg.) sia per la preclusione scaturente, ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., comma 5, dalla esistenza di una “doppia conforme” in merito alla illegittimità del licenziamento, non avendo la parte allegato e dimostrato che le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, erano tra loro diverse, come suo onere al fine della valida censura della decisione sotto il profilo del vizio motivazionale.
La preclusione alla denuncia del vizio motivazionale in presenza di doppia conforme opera quando il ricorrente non allega e dimostra la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado.
Preliminarmente deve rilevarsi che poichè la memoria ex art. 378 c.p.c., non può integrare i motivi del ricorso per cassazione, assolvendo all’esclusiva funzione di chiarire ed illustrare i motivi di impugnazione che siano già stati ritualmente – cioè in maniera completa, compiuta e definitiva – enunciati nell’atto introduttivo del giudizio di legittimità, con il quale si esaurisce il relativo diritto di impugnazione (Cass. 20/12/2016, n. 26332; Cass. 25/02/2015, n. 3780; Cass. 18/12/2014 n. 26670), risultano inammissibili le deduzioni con la quale la parte ricorrente indica, rispetto a quanto dedotto in ricorso, fatti ulteriori rispetto ai quali denunzia l’omesso esame da parte del giudice di merito.
La memoria depositata ai sensi dell'art. 378 c.p.c. può chiarire e illustrare motivi già compiutamente dedotti, ma non può introdurre fatti ulteriori né integrare i motivi del ricorso per cassazione.
Come è noto, mentre la deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge implica necessariamente un problema interpretativo della stessa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, solo sotto l’aspetto del vizio di motivazione.
La critica alla ricostruzione della fattispecie concreta sulla base delle prove investe la valutazione di merito e non l'interpretazione della norma; in cassazione è censurabile solo nei limiti del vizio di motivazione.
Può, inoltre aggiungersi, che la norma prevista dall’art. 2697 c.c., regola l’onere della prova, non anche (come concretamente censurata nella specie) la materia della valutazione dei risultati ottenuti mediante l’esperimento dei mezzi di prova, viceversa disciplinata dagli artt. 115 e 116 c.p.c. e la cui erroneità ridonda comunque in vizio di motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
L'art. 2697 c.c. disciplina la ripartizione dell'onere della prova, non la valutazione dei risultati probatori; contestare quest'ultima non integra, di per sé, violazione di tale norma.
Tali principi non risultano, tuttavia, applicabili alla concreta fattispecie in quanto la Corte di merito, con accertamento di fatto non incrinato dalle censure articolate dalla odierna ricorrente, ha escluso che le ragioni di salute alla base dell’assenza per malattie fossero simulate e che la condotta concretamente tenuta dal dipendente fosse idonea a pregiudicarne il rientro al lavoro.
La rilevanza disciplinare delle attività svolte durante la malattia, anche ai fini della giusta causa, presuppone che sia accertata la simulazione della malattia oppure che la condotta sia idonea a pregiudicare la guarigione o il rientro al lavoro; se tali presupposti sono esclusi in fatto, i principi richiamati non giustificano il recesso.
art. 18, comma 4, L. n. 300/1970
Come chiarito da questa Corte, la “insussistenza del fatto” comprende oltre alle ipotesi in cui la condotta contestata non si sia realizzata sul piano fenomenico anche la ipotesi in cui sia accertato il verificarsi del fatto materiale contestato ma lo stesso – come avvenuto nel caso di specie – non presenti profili di illiceità.
L'insussistenza del fatto disciplinare rilevante per la tutela reintegratoria comprende non soltanto la mancata verificazione materiale della condotta, ma anche il caso in cui la condotta sia avvenuta senza presentare profili di illiceità.
La norma è richiamata nell’esposizione del quarto motivo, ma la relativa questione è dichiarata assorbita in conseguenza del rigetto delle censure dirette a contestare l’insussistenza dell’addebito.
La Corte non esamina nel merito la censura relativa alla recidiva, che resta assorbita dall'accertata insussistenza dell'addebito.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, se dovuto.
Massime di principio
- La memoria ex art. 378 c.p.c. può illustrare o chiarire motivi già compiutamente formulati nel ricorso per cassazione, ma non può introdurre ulteriori fatti o integrare le censure originarie.
- In presenza di una doppia conforme, la censura per vizio motivazionale è preclusa se il ricorrente non allega e dimostra che le ragioni di fatto poste a base delle decisioni di merito sono diverse; inoltre, non è configurabile omesso esame di fatti che la sentenza impugnata abbia effettivamente considerato.
- La deduzione di violazione degli artt. 115 o 116 c.p.c. o dell'art. 2697 c.c. non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione delle prove: l'art. 2697 disciplina l'onere della prova, mentre la ricostruzione concreta sulla base dei risultati istruttori appartiene al giudice di merito ed è censurabile in cassazione nei limiti del vizio di motivazione.
- Lo svolgimento di attività durante l'assenza per malattia assume rilievo disciplinare quando risulti simulata la malattia oppure quando la condotta, valutata in concreto, sia idonea a pregiudicare la guarigione o il tempestivo rientro al lavoro; esclusi tali presupposti, la condotta materiale non fonda la giusta causa di licenziamento.
- Ai fini della tutela reintegratoria prevista dall'art. 18, comma 4, della legge n. 300/1970, l'insussistenza del fatto comprende anche la condotta materialmente verificatasi ma priva di illiceità; la sola prova del fatto materiale non esclude quindi la reintegrazione.
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