Cassazione Civile, Sentenza n. 12031/2020 del 19/06/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
La società datrice di lavoro aveva licenziato due dipendenti addetti alla raccolta differenziata, contestando loro di avere, in più occasioni, riversato nel compattatore rifiuti di polistirolo raccolti presso un mobilificio e un’impresa di autotrasporti senza leggere i microchip dei cassonetti e quindi senza registrare i prelievi, nonché, in relazione ai prelievi presso l’impresa di autotrasporti, di avere fruito di pause non autorizzate. I lavoratori avevano giustificato le modalità operative adducendo direttive aziendali e malfunzionamenti dei dispositivi, circostanze ritenute non provate. Il Tribunale aveva giudicato provati gli addebiti e proporzionati i licenziamenti. La Corte d’appello di Trento, con sentenza n. 47/2018 depositata il 22 giugno 2018, riformò la decisione: dichiarò illegittimi i licenziamenti, risolse i rapporti dal 27 febbraio 2018 e riconobbe indennità risarcitorie onnicomprensive pari a diciotto e dodici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto. Pur ritenendo provati gli addebiti, la Corte territoriale escluse la giusta causa e giudicò sproporzionata la sanzione, valorizzando la tardività della contestazione per alcuni fatti, il trattamento riservato a un altro lavoratore e una presunta tolleranza aziendale verso condotte analoghe, da cui inferì una ridotta consapevolezza del disvalore. La società ricorse per cassazione con cinque motivi: il primo contestava la valutazione della giusta causa e della proporzionalità, anche per l’asserita valorizzazione di disparità di trattamento, contesto lavorativo, tolleranza e attenuazione dell’elemento psicologico; il secondo censurava la valutazione della prova e l’affermazione di una non diffusa consapevolezza delle regole; il terzo denunciava l’applicazione della tutela dell’art. 18, comma 5, anziché dell’indennità sostitutiva del preavviso per giustificato motivo soggettivo; il quarto deduceva ultrapetizione per avere la Corte d’appello valorizzato profili non contestati dai lavoratori; il quinto denunciava una motivazione apparente o irriducibilmente contraddittoria.
La decisione
La Cassazione ha accolto il quinto motivo e ha dichiarato assorbiti gli altri quattro. Ha rilevato che la sentenza d’appello presentava un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili: da un lato riteneva provati gli addebiti, reiterate le condotte, infondate le giustificazioni e consapevole la violazione di regole essenziali per l’attività aziendale; dall’altro escludeva la proporzionalità del licenziamento sulla base di una ridotta consapevolezza e di una tolleranza non coerentemente ricostruite. Ha inoltre osservato che la tardività della contestazione era stata utilizzata per escludere la giusta causa pur avendo la stessa Corte territoriale negato che il ritardo avesse ingenerato affidamento, e che, pur riconosciuto un notevole inadempimento, non era stata motivata l’esclusione del giustificato motivo soggettivo. La decisione impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Trento, in diversa composizione, perché rinnovi l’esame dell’appello; al giudice di rinvio è stata demandata anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 2119 c.c.
Per stabilire se sussiste la giusta causa di licenziamento, con specifico riferimento al requisito della proporzionalità della sanzione, occorre accertare in concreto se – in relazione alla qualità del singolo rapporto intercorso tra le parti, alla posizione che in esso abbia avuto il prestatore d’opera e, quindi, alla qualità e al grado del particolare vincolo di fiducia che quel rapporto comportava – la specifica mancanza commessa dal dipendente, considerata e valutata non solo nel suo contenuto obiettivo, ma anche nella sua portata soggettiva, risulti obiettivamente e soggettivamente idonea a ledere in modo irreparabile la fiducia del datore di lavoro.
La giusta causa richiede una valutazione concreta della mancanza, considerando sia la sua consistenza oggettiva sia la portata soggettiva, in rapporto alle caratteristiche del rapporto e all’idoneità della condotta a compromettere irreparabilmente la fiducia.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
In seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6.
Il sindacato sulla motivazione non consente di dedurre una mera insufficienza o contraddittorietà argomentativa; resta limitato alle anomalie che incidono sul minimo costituzionale della motivazione, mentre l’omesso esame deve riguardare un fatto storico discusso e decisivo.
art. 111, comma 6, Cost.
L’obbligo di motivazione previsto in via generale dall’art. 111 Cost., comma 6 e, nel processo civile, dall’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 è violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perchè perplessa ed obiettivamente incomprensibile) e, in tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.
La motivazione viola il requisito costituzionale quando è assente, apparente o inidonea a rendere comprensibili le ragioni della decisione, anche per un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili; il vizio integra nullità processuale deducibile in cassazione.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
L’obbligo di motivazione previsto in via generale dall’art. 111 Cost., comma 6 e, nel processo civile, dall’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 è violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perchè perplessa ed obiettivamente incomprensibile) e, in tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.
La sentenza è nulla quando la motivazione manca o è solo apparente, oppure quando contrasti inconciliabili o formulazioni incomprensibili impediscono di ricostruire le ragioni della decisione.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
L’obbligo di motivazione previsto in via generale dall’art. 111 Cost., comma 6 e, nel processo civile, dall’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 è violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perchè perplessa ed obiettivamente incomprensibile) e, in tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.
La nullità della sentenza per vizio motivazionale radicale è denunciabile in cassazione ai sensi del n. 4 quando la motivazione è mancante, apparente, irriducibilmente contraddittoria o obiettivamente incomprensibile.
Massime di principio
- La verifica della giusta causa, ai fini della proporzionalità del licenziamento, deve essere condotta in concreto considerando il contenuto oggettivo della mancanza e la sua portata soggettiva, le caratteristiche del rapporto, la posizione del lavoratore e il grado del vincolo fiduciario; la contrattazione collettiva può offrire parametri per riempire di contenuto la clausola generale.
- Il giudizio di merito sulla giusta causa e sulla proporzionalità è sindacabile in cassazione quanto alla corretta interpretazione delle previsioni applicabili e alla sussunzione della condotta; la motivazione non può fondarsi su affermazioni reciprocamente inconciliabili, tali da impedire di ricostruire l’iter logico della decisione.
- La mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione non è di per sé denunciabile in cassazione dopo la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.; è invece deducibile la radicale anomalia motivazionale che integri violazione del minimo costituzionale, compreso il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili.
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