Cassazione Civile, Sentenza n. 12030/2020 del 19/06/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Il lavoratore, impiegato presso il precedente aggiudicatario dell'appalto di assistenza a terra in aeroporto, ha agito per ottenere dalla società subentrante l'assunzione prevista dalla clausola sociale del CCNL di settore e dagli accordi sindacali del giugno 2016. La Corte d'appello di Milano, riformando la decisione del Tribunale, ha riconosciuto il diritto al trasferimento del rapporto dal 20 giugno 2016, con mansioni di operatore unico aeroportuale, inquadramento al quinto livello e retribuzione globale mensile di euro 1.900,08; ha ordinato la riammissione in servizio e il pagamento delle retribuzioni maturate dalla data indicata fino alla riammissione, con interessi e rivalutazione, detratto l'aliunde perceptum di euro 22.145,84. La società aveva assunto solo una parte dei cinquanta lavoratori che, secondo l'accordo sindacale, avrebbe dovuto assumere, a fronte di ottantaquattro addetti, senza dimostrare l'applicazione dei criteri previsti dal CCNL né che il lavoratore avesse rifiutato una proposta conforme all'accordo. La società ha proposto cinque motivi: (1) violazione della disciplina di decadenza prevista dall'art. 32, comma 4, della L. n. 183/2010, sostenendo che la domanda mirava a costituire un rapporto con un datore diverso; (2) violazione dell'art. 115 c.p.c., assumendo che il rifiuto del lavoratore a un'offerta di assunzione fosse pacifico; (3) omesso esame della mancata cessazione del rapporto con il precedente appaltatore, che secondo la ricorrente sarebbe stata presupposto dell'assunzione presso la subentrante; (4) omesso esame dell'accordo sindacale sulle condizioni di assunzione, inclusi inquadramento e orario; (5) violazione degli artt. 2056 e 1223 c.c. quanto alle retribuzioni riconosciute per un periodo nel quale il lavoratore aveva continuato a essere retribuito dal precedente datore.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è infondato: la domanda riguardava l'obbligo di assunzione ex novo derivante dalla clausola sociale in occasione del cambio di appalto, non un trasferimento d'azienda, un'interposizione illecita o la contestazione della legittimità del precedente rapporto; pertanto non si applica la decadenza dell'art. 32, comma 4, lett. c) o d), della L. n. 183/2010. Il secondo motivo è inammissibile: l'eventuale offerta individuale allegata dalla società non coincideva con il fatto decisivo, cioè il rifiuto di una proposta conforme all'accordo sindacale; la società non ne aveva provato l'esistenza. Il terzo motivo è infondato: la tutela contrattuale verso l'impresa subentrante è autonoma rispetto alle eventuali iniziative del lavoratore contro il precedente datore e non presuppone la cessazione del rapporto con quest'ultimo. Il quarto motivo è inammissibile perché la società non ha trascritto le clausole contrattuali di cui contestava l'interpretazione né dedotto la violazione dei canoni ermeneutici. Il quinto motivo è inammissibile perché non indica il differenziale contestato né spiega concretamente l'errore nella quantificazione, una volta detratto l'aliunde perceptum e riconosciuto il trattamento previsto dall'accordo sindacale. Nessuna statuizione sulle spese di legittimità, poiché il resistente è rimasto intimato. È stato dichiarato sussistente, se dovuto, l'obbligo della ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.
Norme richiamate
art. 32, comma 4, lett. c) e d), L. n. 183/2010
Nell’ipotesi di cambio di gestione dell’appalto con passaggio dei lavoratori all’impresa nuova aggiudicatrice, la conseguente azione per l’accertamento e la dichiarazione del diritto di assunzione del lavoratore presso l’azienda subentrante non è assoggettata al termine di decadenza di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, non rientrando nella fattispecie di cui alla lett. c), riferita ai soli casi di trasferimento d’azienda, nè in quella di cui alla lett. d) del medesimo articolo; l’art. 32 citato presuppone, infatti, non il semplice avvicendamento nella gestione, ma l’opposizione del lavoratore ad atti posti in essere dal datore di lavoro dei quali si invochi l’illegittimità o l’invalidità con azioni dirette a richiedere il ripristino del rapporto nei termini precedenti, anche in capo al soggetto che si sostituisce al precedente datore, o ancora, la domanda di accertamento del rapporto in capo al reale datore, fondata sulla natura fraudolenta del contratto formale.
La decadenza prevista dall'art. 32, comma 4, lett. c) e d), non si applica all'azione con cui il lavoratore chiede l'assunzione presso il nuovo appaltatore in forza di una clausola sociale: tale domanda non contesta la legittimità del precedente rapporto né deduce un trasferimento d'azienda o un'interposizione.
art. 115 c.p.c.
Di conseguenza, la circostanza decisiva non può che essere costituita dal rifiuto di una proposta conforme all’accordo, della cui esistenza la società – – che vi era onerata – non aveva fornito la prova in giudizio, come riferito dalla Corte territoriale.
Nel caso concreto, per dimostrare che il lavoratore aveva rifiutato l'assunzione e liberarsi dall'obbligo derivante dalla clausola sociale, la società doveva provare il rifiuto di una proposta conforme all'accordo collettivo; la prova di un'offerta individuale non meglio precisata o difforme non era sufficiente.
art. 366, nn. 3 e 4, c.p.c.
Sin dalla più risalente giurisprudenza della Corte, poi costantemente ribadita, è stato affermato che, ove si censuri l’interpretazione di una norma contrattuale, il ricorrente è tenuto a riportare nel ricorso per cassazione il testo della regolamentazione pattizia del rapporto diversamente non ponendosi il giudice di legittimità in condizione di svolgere il suo compito istituzionale e dandosi luogo all’inammissibilità del motivo ex art. 366 c.p.c., nn. 3 e 4.
La censura in Cassazione sull'interpretazione di una clausola contrattuale è inammissibile se il ricorrente non riporta nel ricorso il testo della regolamentazione pattizia, impedendo alla Corte di svolgere il controllo richiesto.
art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- L'azione del lavoratore diretta a ottenere l'assunzione da parte dell'impresa subentrante in un appalto, quando fondata su una clausola sociale collettiva che impone l'assunzione ex novo a determinate condizioni, non è soggetta alla decadenza dell'art. 32, comma 4, della L. n. 183/2010 se non contesta la legittimità o la cessazione del precedente rapporto e non deduce trasferimento d'azienda o interposizione.
- Se la clausola sociale condiziona l'assunzione al rispetto di procedure e criteri collettivi, l'impresa subentrante che oppone il rifiuto del lavoratore deve provare che questi abbia rifiutato una proposta conforme all'accordo; l'offerta difforme o non specificamente provata non libera dall'obbligo di assunzione.
- La tutela contrattuale azionabile dal lavoratore nei confronti dell'impresa subentrante in forza di una clausola sociale è autonoma rispetto alle eventuali pretese esercitabili contro il precedente appaltatore e non richiede, come presupposto, la cessazione del rapporto con quest'ultimo.
- Per contestare in Cassazione l'interpretazione di una clausola contrattuale, il ricorrente deve trascrivere nel ricorso il testo pertinente della clausola e indicare, ove dedotta, la violazione dei canoni ermeneutici; in difetto, la censura è inammissibile.
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