Cassazione Civile, Ordinanza n. 29866/2021 del 25/10/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda avvisi di accertamento IMU per gli anni 2012 e 2013 relativi a un immobile concesso in locazione finanziaria. La società contribuente, poi incorporata dalla ricorrente, aveva impugnato l’atto sostenendo che, dopo la risoluzione del contratto di leasing, il presupposto per la soggettività passiva IMU non potesse tornare al locatore finché il bene non fosse stato materialmente riconsegnato, poiché il rapporto sarebbe rimasto ultrattivo finché il locatario conservava la disponibilità di fatto del bene. In cassazione la ricorrente ha dedotto la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011 e dell’art. 1, comma 672, L. n. 147/2013, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., sostenendo che la lettura letterale dell’art. 9 D.Lgs. n. 23/2011 sarebbe stata erronea e che, ai fini fiscali e civilistici, il leasing non si esaurirebbe fino alla riconsegna del bene.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato l’unico motivo di ricorso. Ha osservato, in via preliminare, che l’asserita irritualità della notifica della sentenza impugnata non aveva inciso sul diritto di difesa, poiché la parte aveva comunque proposto regolarmente ricorso. Nel merito ha ribadito il principio per cui, ai fini IMU, in caso di risoluzione del contratto di leasing, il soggetto passivo torna ad essere il locatore anche se non abbia ancora ottenuto la materiale disponibilità del bene per mancata riconsegna del locatario, rilevando la cessazione del vincolo contrattuale e non la mera detenzione di fatto. Ha quindi confermato la decisione della CTR e rigettato il ricorso, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato dalla ricorrente insieme all’art. 9 per sostenere una diversa lettura della soggettività passiva IMU nel leasing
la Corte ribadisce che, in caso di risoluzione del leasing, il soggetto passivo IMU torna ad essere il locatore, anche se il bene non sia ancora materialmente riconsegnato
art. 1, comma 672, L. n. 147/2013
richiamato dalla ricorrente a sostegno della tesi sull’imposizione e sulla permanenza del rapporto di leasing fino alla riconsegna
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
invocato come vizio di violazione e falsa applicazione di legge
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
richiamato per porre a carico della ricorrente l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis
base del contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Ai fini dell’IMU, nel contratto di locazione finanziaria risolto, la soggettività passiva torna in capo al locatore per effetto della cessazione del vincolo contrattuale, senza che sia necessario attendere la materiale riconsegna del bene.
- Nel contenzioso di legittimità, la dedotta irregolarità della notificazione della sentenza non comporta invalidità rilevante se non ha inciso concretamente sull’esercizio del diritto di difesa.
- Nel ricorso per cassazione, la censura di violazione di legge è infondata quando pretende di estendere al tributo IMU regole proprie di diverso prelievo o di diversa disciplina, non compatibili con il presupposto impositivo esaminato.
- Per stabilire il soggetto passivo dell’imposta su un bene concesso in leasing, rileva la titolarità di un titolo giuridico che legittima la detenzione qualificata; cessato quel titolo, la mera detenzione di fatto non basta a mantenere la soggettività passiva in capo al precedente utilizzatore.
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