Cassazione Civile, Ordinanza n. 14303/2024 del 22/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal Fondo contro la pretesa di un ex dipendente AAMS di ottenere € 10.730,00 a titolo di indennità aggiuntiva di fine servizio. Il Tribunale aveva accolto l'opposizione e revocato il decreto, ma la Corte d'appello ha poi accolto l'appello del lavoratore, ritenendo dovuta l'indennità anche per il periodo lavorato presso ETI. In cassazione il Fondo ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 4, comma 1, d.lgs. n. 283 del 1998, dell'art. 6 d.P.R. n. 1034 del 1984, del d.P.R. n. 211 del 1981 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che il lavoratore non era stato solo distaccato ma trasferito all'ETI, con conseguente irrilevanza del servizio presso ETI ai fini dell'iscrizione e della liquidazione dell'indennità; ha inoltre contestato la lettura dello stato matricolare e il rilievo dato alla distinzione tra distacco e trasferimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili le censure rivolte alla ricostruzione in fatto, perché la Corte territoriale aveva accertato che il dipendente non si era mai trasferito definitivamente all'ETI e tale accertamento non era più riesaminabile in sede di legittimità; inoltre il ricorrente non aveva adeguatamente trascritto gli atti rilevanti. Nel merito, ha affermato che per il personale ex AAMS inserito nel ruolo provvisorio ad esaurimento del MEF e temporaneamente applicato presso ETI, senza passaggio definitivo ai ruoli ETI, il servizio reso presso ETI deve essere computato ai fini dell'indennità aggiuntiva prevista dal d.P.R. n. 1034 del 1984, valorizzando l'art. 70, comma 12, d.lgs. n. 165 del 2001. Ha quindi confermato il diritto del lavoratore all'indennità e condannato la ricorrente alle spese.
Norme richiamate
art. 4, comma 1, d.lgs. n. 283 del 1998
prevede l'inserimento del personale ex AAMS nel ruolo provvisorio ad esaurimento del MEF e la sua temporanea applicazione presso ETI; per tale personale, non transitato definitivamente, il periodo presso ETI resta rilevante ai fini dell'indennità aggiuntiva.
art. 4, comma 4, d.lgs. n. 283 del 1998
si applica ai soli dipendenti ex AAMS transitati in via definitiva nei ruoli ETI; solo questi, dopo il trasferimento, hanno rapporto di impiego e di servizio con ETI e non hanno diritto all'indennità per il periodo lavorato presso tale ente.
art. 6 d.P.R. n. 1034 del 1984
il servizio reso presso ETI dai dipendenti ex AAMS temporaneamente applicati, ma non definitivamente trasferiti, va considerato servizio utile ai fini del computo dell'indennità aggiuntiva di fine servizio.
art. 4, n. 1, d.P.R. n. 1034 del 1984
prevede l'indennità aggiuntiva spettante agli iscritti al Fondo al cessare dell'appartenenza ai ruoli del personale.
d.P.R. n. 211 del 1981
ha istituito il Fondo di previdenza per il personale del Ministero delle Finanze; è il quadro normativo di base del Fondo.
richiamato dal ricorrente come violato in relazione all'accertamento del fatto del trasferimento all'ETI.
art. 70, comma 12, d.lgs. n. 165 del 2001
è valorizzato come norma che fa gravare sull'amministrazione di appartenenza gli oneri economici per le prestazioni rese presso altre amministrazioni dal personale ex AAMS inserito nel ruolo provvisorio.
le spese seguono la soccombenza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
non è dovuto l'ulteriore importo per il contributo unificato perché la ricorrente è P.A. statale.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non sono riesaminabili gli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito, se la censura mira solo a una diversa lettura degli atti senza specifica critica della motivazione.
- Quando una norma speciale distingue tra temporanea assegnazione e trasferimento definitivo, gli effetti economici del rapporto devono essere ricostruiti in base alla concreta posizione del lavoratore: la permanenza nel ruolo di appartenenza consente di computare il servizio prestato presso altra amministrazione ai fini del trattamento dovuto dal fondo di origine.
- Per il personale pubblico inserito in un ruolo provvisorio ad esaurimento e applicato presso altro ente, gli oneri economici relativi al rapporto restano imputati all'amministrazione di appartenenza, salvo il sopravvenire di un trasferimento definitivo nei ruoli dell'ente ospitante.
- L'indennità aggiuntiva di fine servizio deve essere riconosciuta anche per il periodo prestato presso l'ente di applicazione quando il lavoratore non sia mai transitato definitivamente nei ruoli di tale ente e continui a rimanere legato all'amministrazione di origine.
- Il trasferimento definitivo dell'impiegato presso l'ente ospitante costituisce il discrimine decisivo: solo da quel momento il rapporto di impiego e di servizio intercorre esclusivamente con il nuovo ente, con conseguente esclusione del periodo pregresso dal trattamento del fondo di provenienza.
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