Cassazione Civile, Ordinanza n. 05404/2023 del 21/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un contribuente aveva impugnato due avvisi di accertamento IRPEF relativi agli anni d'imposta 2007 e 2008, emessi con metodo sintetico ai sensi dell'art. 38 d.P.R. n. 600/1973 sulla base di elementi indicativi di capacità contributiva (possesso di autoveicolo, motociclo, immobile gravato da mutuo e disponibilità finanziarie per l'acquisto di una quota sociale). Dopo il rigetto del ricorso in primo grado e in appello, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidandolo a tre motivi: violazione dell'art. 42 d.P.R. n. 600/1973, omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5 c.p.c. e violazione dell'art. 38 d.P.R. n. 600/1973. Prima della decisione, però, ha depositato atto di rinuncia, dichiarando di aver aderito alla definizione agevolata dei carichi ex art. 6 d.l. n. 193/2016 conv. in l. n. 225/2016, di aver incluso anche i carichi relativi agli avvisi in causa e di aver pagato tutte le rate, con prova della comunicazione della rinuncia all'Agenzia delle Entrate via PEC.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, resa dal contribuente dopo l'adesione alla definizione agevolata dei carichi e il pagamento integrale delle rate. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio di cassazione ai sensi dell'art. 6 d.l. n. 193/2016 e dell'art. 391 c.p.c. Ha inoltre richiamato il principio per cui, in presenza della definizione agevolata e dell'impegno a rinunciare al giudizio seguito dalla comunicazione dell'esattore, il giudizio va dichiarato estinto; se risulta anche il pagamento integrale del debito rateizzato, si dichiara la cessazione della materia del contendere. Le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
Norme richiamate
È la norma posta a base degli avvisi di accertamento sintetico impugnati; la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché il giudizio si estingue per rinuncia.
Norma invocata come violata nel primo motivo di ricorso; la Corte non la esamina nel merito per effetto della rinuncia.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro processuale richiamato per i motivi di violazione di legge dedotti nel ricorso per cassazione.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
È il parametro processuale richiamato per il motivo di omesso esame di un fatto decisivo.
art. 6 d.l. 22 ottobre 2016, n. 193
La definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione, con impegno a rinunciare al giudizio e successivo pagamento delle rate, determina l'estinzione del giudizio di cassazione.
Legge di conversione del d.l. n. 193/2016 richiamata nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata.
La Corte lo indica come base processuale dell'estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia.
È richiamato per affermare che le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
Massime di principio
- In presenza di adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione, accompagnata dall'impegno a rinunciare al giudizio e dalla comunicazione prevista dalla disciplina applicabile, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto.
- Se, oltre alla definizione agevolata, risulta il pagamento integrale del debito rateizzato, la conseguenza processuale è la cessazione della materia del contendere.
- La rinuncia al ricorso, quando validamente intervenuta prima della decisione, preclude l'esame dei motivi di impugnazione e conduce alla definizione estintiva del giudizio.
- La disciplina delle spese del giudizio estinto segue la regola per cui esse restano a carico della parte che le ha anticipate.
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