Cassazione Civile, Ordinanza n. 23659/2025 del 21/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal licenziamento intimato a un dirigente di azienda editoriale per asserite ragioni oggettive collegate alla soppressione della posizione e al venir meno del progetto cui era addetto. La Corte d'appello aveva ritenuto il recesso privo di giustificatezza, riconoscendo al dirigente l'indennità supplementare prevista dal CCNL, oltre a differenze su TFR e su altra voce contrattuale, e disponendo altresì la ripetizione in favore della società di quanto pagato in esecuzione della sentenza di primo grado con compensazione parziale dei crediti. In cassazione la società ricorrente ha dedotto, con tre motivi, anzitutto la violazione delle norme costituzionali e di legge sulla giustificatezza del licenziamento e degli artt. 21 e 27 del CCNL, sostenendo che l'incasso dell'indennità ex art. 27 avrebbe comportato rinuncia all'impugnazione del recesso; poi la violazione delle stesse norme per non avere la Corte considerato che la posizione del dirigente era stata integralmente eliminata, circostanza che sarebbe stata sufficiente a giustificare il licenziamento; infine l'omesso esame di un fatto decisivo, sempre relativo alla effettiva soppressione del posto. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo in parte inammissibile per difetto di specificità e divieto di nova, e in parte infondato perché la clausola contrattuale invocata si riferisce al solo procedimento arbitrale previsto dal CCNL e non preclude l'azione giudiziale. Ha poi dichiarato il secondo e il terzo motivo in parte inammissibili, perché diretti a sollecitare una nuova valutazione del fatto, e in parte infondati, avendo la Corte territoriale già esaminato la soppressione del posto ma escluso che essa bastasse a giustificare il recesso, valorizzando l'assenza di prova sull'impossibilità di ricollocazione della professionalità, la pretestuosità del motivo addotto e la dinamica temporale e documentale degli eventi. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna della società alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso della società datrice di lavoro. Ha confermato, nei limiti del giudizio di legittimità, la decisione della Corte d'appello che aveva dichiarato privo di giustificatezza il licenziamento del dirigente e aveva riconosciuto le conseguenze economiche conseguenti, oltre alla parziale ripetizione di quanto versato in esecuzione della sentenza di primo grado. Ha inoltre condannato la ricorrente alle spese del giudizio di cassazione e dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 41 Cost.
richiamato dalla ricorrente in relazione ai limiti dell'iniziativa economica privata, ma non ritenuto decisivo rispetto alla valutazione della giustificatezza del licenziamento
richiamato quale parametro di legittimità del recesso, insieme alla giustificatezza del licenziamento
richiamato dalla ricorrente; la Corte lo menziona anche nel contesto del principio di alternatività delle tutele e dell'onere probatorio sulla giustificazione del recesso
richiamato in relazione ai doveri di correttezza e buona fede nell'esecuzione del rapporto e nella gestione del recesso
artt. 21 e 27 CCNL Dirigenti Aziende Editrici di giornali quotidiani
l'art. 27 disciplina l'indennità supplementare e il procedimento arbitrale; la Corte afferma che la clausola invocata si riferisce al solo procedimento arbitrale e non preclude l'impugnazione giudiziale del licenziamento se tale procedura non sia stata attivata
invocato per dedurre omesso esame di un fatto decisivo; la Corte lo reputa inammissibile nella parte in cui mira a rivalutare il merito
art. 13, comma 1 bis, d.p.r. n. 115/2002
richiamato per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato dovuto in caso di rigetto
art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2000
richiamato nel dispositivo per dare atto dei presupposti dell'ulteriore contributo unificato
art. 5, primo comma, legge n. 533/1973
richiamato nel precedente giurisprudenziale citato dalla Corte a sostegno del principio di alternatività tra arbitrato e azione giudiziaria
Massime di principio
- Nel sistema contrattuale dei dirigenti, la previsione di un procedimento arbitrale per la determinazione dell'indennità supplementare non impedisce al dirigente di agire in giudizio se non ha attivato tale procedura; la preclusione nasce solo dal compimento di atti incompatibili con la volontà di avvalersi dell'arbitrato già instaurato.
- La valutazione della giustificatezza del licenziamento del dirigente per ragioni organizzative non si esaurisce nella mera allegazione della soppressione del posto: il datore deve provare anche la reale incidenza causale delle ragioni addotte e, se contestata, l'impossibilità di una diversa utilizzazione della professionalità del lavoratore.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare il motivo di ricorso in una richiesta di nuova valutazione delle prove e dei fatti già apprezzati dal giudice di merito; la censura è ammissibile solo se denuncia un effettivo vizio di diritto o un omesso esame nei limiti dell'art. 360 n. 5 c.p.c.
- Quando il giudice di merito fonda il proprio convincimento su una pluralità di elementi convergenti, tra cui documenti, successione temporale degli eventi e assenza di prova contraria, la motivazione resiste alle censure di legittimità se non viene attinto specificamente il percorso logico-giuridico seguito.
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