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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23646/2025 del 21/08/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (impresa)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di addebito con cui l'ente previdenziale aveva richiesto contributi in relazione a lavoratori formalmente distaccati da imprese straniere e impiegati presso la cooperativa in un appalto/subappalto relativo a lavorazioni nel terminal portuale. In primo grado la cooperativa aveva contestato la pretesa, deducendo, tra l'altro, che i certificati E101/A1 non erano stati previamente annullati e che l'ente era decaduto o comunque non aveva provato la non genuinità del distacco; aveva inoltre sostenuto la prescrizione quinquennale. Il tribunale aveva respinto il ricorso della cooperativa. In appello la corte territoriale aveva parzialmente accolto il gravame dell'ente, ma aveva ritenuto vincolanti i certificati E101/A1 e aveva escluso che, senza preventiva interlocuzione con l'istituzione estera emittente e senza richiesta di ritiro o invalidazione dei certificati, potesse accertarsi la non genuinità del distacco e quindi l'obbligo contributivo italiano per i lavoratori rumeni distaccati. L'ente ricorreva in cassazione con due motivi: con il primo denunciava vizio motivazionale per avere la corte d'appello ritenuto esistente la documentazione E101 senza che fosse stata prodotta dalla controparte; con il secondo denunciava violazione della disciplina unionale sul distacco transnazionale e sostenendo che la durata del distacco, la mancanza di legami effettivi con le imprese distaccanti e gli altri elementi ispettivi dimostravano la fittizietà del distacco, indipendentemente dall'esistenza dei certificati.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo fosse formulato come censura di insufficienza/contraddittorietà della motivazione, non più deducibile nel paradigma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., salvo il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, non specificamente allegato. Quanto al secondo motivo, ha affermato che la censura non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sulla vincolatività dei certificati E101/A1 e sulla necessità di attivare la procedura di cui all'art. 5 del regolamento n. 987/2009 mediante richiesta di chiarimenti e, se del caso, di ritiro o invalidazione all'istituzione emittente prima di poter disconoscere la disciplina previdenziale dello Stato di origine e riqualificare il rapporto. Poiché l'ente non aveva allegato di aver chiesto il riesame o la revoca dei certificati all'istituzione estera, questi conservavano efficacia vincolante. È stata quindi confermata la condanna dell'ente alle spese di lite e al doppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Dopo la riforma, non consente più di censurare insufficienza o contraddittorietà della motivazione, ma solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e controverso, oltre ai casi estremi di motivazione mancante, apparente o perplessa.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È il parametro invocato per denunciare violazione di legge, ma la censura deve confrontarsi in modo specifico con la ratio decidendi della sentenza impugnata.

  • art. 12, par. 1, Regolamento (CE) n. 883/2004

    Nel distacco transnazionale il lavoratore resta soggetto alla legislazione previdenziale dello Stato membro di provenienza se la durata prevedibile del lavoro all'estero non supera i 24 mesi e il distacco avviene per conto del datore di lavoro di provenienza.

  • art. 5 Regolamento (CE) n. 987/2009

    I documenti e le certificazioni rilasciati da un altro Stato membro sono vincolanti finché non siano ritirati o dichiarati non validi; in caso di dubbi, l'istituzione dello Stato ricevente deve chiedere chiarimenti all'istituzione emittente e solo all'esito della procedura può essere disposto il ritiro o l'invalidazione.

  • art. 29 D.lgs. 276/2003

    Richiamato dal ricorrente per sostenere l'irrilevanza di un distacco fittizio e l'esigenza di accertare la reale utilizzazione della manodopera.

  • art. 4 D.lgs. 136/2016

    Richiamato come norma attuativa della direttiva sul distacco transnazionale, in collegamento con la permanenza del rapporto di lavoro con il datore distaccante.

  • art. 1 D.lgs. 136/2016

    Richiamato per affermare che il distacco presuppone la continuazione del rapporto di lavoro con il lavoratore distaccato.

  • Regolamento (CEE) n. 1408/71

    La Corte richiama il precedente sistema unionale di coordinamento per ribadire che il distacco è ammesso per lavori limitati nel tempo e che il lavoratore resta soggetto alla legislazione del primo Stato membro.

  • Regolamento (CE) n. 833/2004

    La Corte lo cita nel testo del motivo come riferimento normativo, ma la disciplina rilevante viene ricondotta al Regolamento n. 883/2004.

  • Regolamento (UE) n. 465/2012

    Richiamato quale modifica del Regolamento n. 883/2004 in materia di distacco e coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, la censura di motivazione è ammissibile solo nei limiti dell'art. 360, n. 5, c.p.c. vigente: non basta dedurre insufficienza o contraddittorietà argomentativa, occorrendo indicare l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso.
  • In materia di distacco transnazionale, i certificati E101/A1 emessi dallo Stato membro di provenienza producono un effetto vincolante per l'istituzione dello Stato ospitante finché non siano ritirati o dichiarati non validi dall'autorità emittente.
  • Se sussistono dubbi sulla validità o sull'esattezza dei fatti attestati dal certificato, l'istituzione dello Stato ricevente deve attivare la procedura di cooperazione prevista dall'art. 5 del Regolamento n. 987/2009 chiedendo chiarimenti e, se del caso, il ritiro del documento all'istituzione emittente.
  • Il giudice nazionale non può autonomamente disapplicare i certificati E101/A1 e riqualificare il rapporto previdenziale senza che sia stata previamente attivata e definita la procedura di verifica con lo Stato membro che li ha rilasciati.
  • La verifica della genuinità del distacco e della eventuale obbligazione contributiva nello Stato ospitante è logicamente successiva e subordinata alla questione della validità del certificato previdenziale estero.
  • Per dedurre utilmente la violazione della disciplina sul distacco, il ricorso deve confrontarsi con tutte le ragioni poste a base della decisione impugnata, non essendo sufficiente opporre elementi fattuali di fittizietà se non si contesta anche il presupposto della vincolatività del certificato estero.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniIntermediazione finanziaria
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazioneObblighi informativi MIFID
IstitutiOnere della provaGiudicato

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