Cassazione Civile, Ordinanza n. 23640/2025 del 21/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da un’opposizione agli estratti di ruolo proposta da una società avverso pretese contributive/cartelle riferite all’INPS e alla riscossione. La Corte d’appello aveva respinto il gravame della società, ritenendo formato un giudicato interno sulla sussistenza dell’interesse ad agire e comunque non rilevando una sopravvenuta disciplina sulla non impugnabilità dell’estratto di ruolo, né la pronuncia delle Sezioni Unite richiamata dalla parte. Nel ricorso per cassazione la società deduce un unico motivo, formalmente qualificato come violazione dell’art. 395 n. 5 c.p.c. in relazione all’art. 2909 c.c. e agli artt. 113 e 324 c.p.c., lamentando che la Corte territoriale non avrebbe accolto l’eccezione di giudicato esterno sollevata nelle note scritte di trattazione: secondo la ricorrente, in un precedente giudizio sarebbe già stata dichiarata la prescrizione dei medesimi titoli poi oggetto di un preavviso di iscrizione ipotecaria, con identità di soggetti e oggetto. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione eccepisce l’improprio richiamo alla revocazione, la carenza di autosufficienza e la mancata prova del giudicato. La ricorrente insiste, sostenendo che il giudicato era stato prodotto e che non era necessario trascrivere integralmente gli atti nel ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Rileva anzitutto che il motivo è costruito come violazione dell’art. 395 n. 5 c.p.c., norma che attiene alla revocazione e non è correttamente invocabile in cassazione contro la sentenza d’appello nel modo proposto. Inoltre osserva che, secondo la giurisprudenza richiamata, il giudicato esterno formatosi nel corso del giudizio di secondo grado può essere fatto valere in cassazione solo se la sua deduzione sia rituale e documentata: nel caso concreto non risultava una formale attestazione di cancelleria del passaggio in giudicato alla data delle note di trattazione, né il ricorso riportava in modo sufficiente il contenuto della sentenza asseritamente coperta da giudicato, del decreto di sostituzione dell’udienza o delle stesse note scritte. La Corte sottolinea anche che, per consentire il sindacato di legittimità, il ricorso deve riprodurre le parti rilevanti del giudicato esterno, con richiamo congiunto a motivazione e dispositivo. In conseguenza dell’inammissibilità, la società ricorrente è condannata alle spese e, ai sensi dell’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., al pagamento di somme in favore della controparte e della Cassa delle Ammende, oltre al raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
consente una definizione accelerata del giudizio e si collega, nel caso di specie, alla valutazione di inammissibilità del ricorso in presenza di principi giurisprudenziali consolidati.
le note scritte sostitutive dell’udienza vengono in rilievo come sede in cui la parte afferma di avere sollevato l’eccezione di giudicato esterno.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
il motivo è formalmente proposto come violazione di legge, ma la Corte rileva che la censura è in realtà inidonea perché costruita su una disposizione di revocazione non coerente con il mezzo di impugnazione.
richiama un caso di revocazione della sentenza d'appello; non è il corretto paradigma per il ricorso per cassazione proposto contro la sentenza impugnata nel modo in esame.
evocato per sostenere l’efficacia del giudicato sostanziale e il vincolo della precedente decisione nel successivo giudizio.
richiamati dalla ricorrente per affermare la vincolatività del giudicato e la preclusione alla decisione difforme.
richiamato dalla Corte per distinguere la revocazione delle sentenze della Cassazione dall’impugnazione proposta nel caso concreto.
richiamato dalla Corte per evidenziare che la revocazione delle sentenze di legittimità è prevista solo nei casi stabiliti dalla norma.
la certezza del giudicato esterno deve risultare da formale attestazione di cancelleria, non dal solo decorso del termine breve per impugnare.
art. 366, nn. 3, 4 e 6, c.p.c.
impone che il ricorso sia specifico e autosufficiente, con esposizione chiara dei fatti, delle censure e degli atti/documenti rilevanti.
la Corte applica la condanna aggravata, ritenendo sussistenti i presupposti per la condanna equitativa in favore della controparte e per la somma in favore della Cassa delle Ammende.
Massime di principio
- Il giudicato esterno formatosi nel corso del giudizio di secondo grado può essere fatto valere in cassazione solo se la sua deduzione sia rituale e la sua esistenza sia dimostrata con una formale attestazione di cancelleria del passaggio in giudicato; il mero decorso del termine per impugnare non basta a provarlo.
- Nel ricorso per cassazione che invochi un giudicato esterno, la parte deve riportare nel corpo del ricorso le parti rilevanti della decisione invocata, con riferimento congiunto a motivazione e dispositivo, così da consentire alla Corte di legittimità l’interpretazione del giudicato senza integrare d’ufficio il contenuto degli atti.
- La denuncia di violazione dell’art. 395, n. 5, c.p.c. non è un corretto mezzo per censurare, in sede di cassazione ordinaria, la mancata considerazione di un asserito giudicato esterno formatosi nel giudizio di appello.
- L’omessa specificazione del contenuto degli atti processuali rilevanti, del decreto che disciplina la trattazione scritta e della decisione asseritamente coperta da giudicato integra difetto di specificità e autosufficienza del ricorso, rendendolo inammissibile.
- Quando il ricorso è inammissibile e si colloca in contrasto con orientamenti consolidati, la Corte può applicare le conseguenze economiche aggravate previste dall’art. 96 c.p.c., in funzione deterrente rispetto ad impugnazioni defatigatorie.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 21 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 23631/2025 del 21/08/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 21 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 23639/2025 del 21/08/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 21 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 23644/2025 del 21/08/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 21 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 23646/2025 del 21/08/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 21 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 23647/2025 del 21/08/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 21 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 23648/2025 del 21/08/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →