Cassazione Civile, Ordinanza n. 23631/2025 del 21/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Un lavoratore subordinato impugnava un licenziamento disciplinare per giusta causa intimato il 16 dicembre 2021 da una società del settore metalmeccanico. In primo grado, nel rito ex L. n. 92/2012, la sua opposizione era stata respinta; la corte d'appello aveva poi rigettato il reclamo. Il lavoratore ricorreva per cassazione con due motivi: (1) violazione dell'art. 7 L. n. 300/1970 e dell'art. 8 del CCNL Metalmeccanica Industria, sostenendo che il datore non potesse ignorare la richiesta di essere sentito a difesa e che, secondo la clausola collettiva, contasse il momento di invio delle giustificazioni/richiesta di audizione, non quello della ricezione da parte datoriale; (2) violazione degli artt. 1334 e 1335 c.c. in relazione all'art. 7 Statuto dei lavoratori, assumendo che la documentazione postale sulla disponibilità del plico fosse sufficiente a provare la conoscenza della richiesta di audizione da parte della società. La Corte territoriale aveva invece ritenuto tardiva, perché non ricevuta prima del recesso, la richiesta del lavoratore, escludendo anche l'operatività della presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c. per difetto di prova dell'avviso di giacenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi, ritenendoli congiuntamente fondati. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla medesima Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha affermato che, per il CCNL applicato, il termine per difendersi va riferito all'invio entro i cinque giorni delle giustificazioni o della richiesta di audizione, non alla loro ricezione da parte del datore di lavoro; dunque, non è configurabile una decadenza ulteriore a carico del lavoratore quando questi abbia tempestivamente esercitato la facoltà difensiva con mezzo postale accreditato. Il datore che licenzi prima di avere certezza dell'inutile decorso del termine si assume il rischio della violazione delle garanzie difensive del dipendente.
Norme richiamate
art. 7 L. 300/1970
comma secondo; quinto comma
il datore di lavoro non può adottare sanzioni disciplinari senza previa contestazione e senza aver consentito al lavoratore di difendersi; il termine dei cinque giorni tutela il diritto di difesa e, per la clausola collettiva in esame, rileva il tempestivo invio della richiesta di audizione/giustificazioni.
art. 8 CCNL Metalmeccanica Industria
se il provvedimento non verrà comminato entro i 6 giorni successivi alla scadenza del termine per le giustificazioni, queste si riterranno accolte
la clausola non richiede che le giustificazioni o la richiesta di audizione siano ricevute dal datore entro il termine, ma soltanto che siano inviate tempestivamente; il datore assume il rischio di irrogare la sanzione prima della certa scadenza del termine difensivo.
art. 1334 c.c.
richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina degli atti unilaterali recettizi.
art. 1335 c.c.
la presunzione di conoscenza può operare solo se vi è prova del giungere dell'atto nella sfera di conoscibilità del destinatario; nel caso concreto la Corte d'appello aveva escluso la prova sufficiente della conoscenza del plico presso l'ufficio postale.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
norma processuale richiamata quale vizio denunciato in cassazione per violazione di legge.
L. n. 92/2012
richiamata solo per indicare il rito applicato nelle fasi di merito sull'impugnativa del licenziamento.
Massime di principio
- In materia disciplinare, quando il contratto collettivo collega la decadenza del datore alla scadenza del termine difensivo del lavoratore, il momento rilevante è quello dell'invio tempestivo delle giustificazioni o della richiesta di audizione, non quello della loro ricezione da parte del datore di lavoro, se il testo negoziale non prevede espressamente la ricezione.
- La richiesta del lavoratore di essere sentito oralmente, se espressamente formulata entro il termine previsto e con modalità idonee a farla pervenire al destinatario, integra un esercizio pieno e insindacabile del diritto di difesa e impone al datore di attendere l'inutile decorso del termine prima di adottare il licenziamento.
- Se il datore di lavoro irroga il provvedimento espulsivo prima di avere certezza dell'effettiva scadenza del termine per difendersi, si espone al rischio di invalidità del recesso per violazione delle garanzie procedimentali, senza poter addossare al lavoratore una decadenza non prevista dalla legge o dal contratto collettivo.
- La presunzione di conoscenza degli atti recettizi richiede la prova del loro effettivo ingresso nella sfera di conoscibilità del destinatario secondo le regole dell'art. 1335 c.c.; una mera attestazione di disponibilità del plico presso l'ufficio postale non basta, in mancanza di elementi idonei a dimostrare l'avviso di giacenza o analoga conoscenza.
- Quando la clausola collettiva usa il verbo 'presentare' riferito alle giustificazioni del lavoratore, l'interpretazione va orientata in senso conforme alla ratio di tutela del diritto di difesa, valorizzando il compimento dell'attività di invio e non creando requisiti ulteriori non espressamente previsti.
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