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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23639/2025 del 21/08/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La controversia nasce dalla pretesa dell’INPS di assoggettare a contribuzione alla gestione separata i redditi prodotti nel 2006 da un avvocato iscritto all’albo, non iscritto alla cassa forense per mancanza delle soglie reddituali. La Corte d’appello aveva confermato l’obbligo contributivo ma aveva qualificato la condotta come semplice omissione contributiva, applicando quindi il regime sanzionatorio più lieve di cui all’art. 116, comma 8, lett. a), L. 388/2000, e non quello per evasione di cui alla lett. b). L’INPS ricorre in cassazione deducendo violazione di legge: sostiene che non vi fosse un mero ritardo ma un’omessa comunicazione, o comunque una denuncia non resa nei termini, idonea a integrare evasione contributiva, poiché l’ente avrebbe appreso solo indirettamente l’esistenza del rapporto e il modello fiscale sarebbe stato presentato tardivamente. Il resistente eccepisce anche l’inammissibilità del ricorso per asserita acquiescenza dell’INPS, oltre a difendere la correttezza della qualificazione in termini di omissione, valorizzando la regolare dichiarazione dei redditi e l’assenza di intento fraudolento.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso dell’INPS. Ha ritenuto corretta la qualificazione della fattispecie come omissione contributiva e non come evasione, perché nel caso concreto la comunicazione all’ente previdenziale vi era stata, la dichiarazione dei redditi era stata presentata, e mancava l’accertamento di un intento specifico di occultare il rapporto o di non versare i contributi. La Corte ha quindi confermato la sentenza d’appello quanto all’applicazione dell’art. 116, comma 8, lett. a), L. 388/2000, con condanna del ricorrente alle spese e con dichiarazione della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 116, comma 8, lett. a), L. 388/2000

    "caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie"

    si applica quando le denunce e le registrazioni obbligatorie siano state rese e il mancato pagamento riguardi solo l’adempimento contributivo, senza occultamento del rapporto o finalità fraudolenta

  • art. 116, comma 8, lett. b), L. 388/2000

    si applica alle ipotesi di evasione contributiva, in presenza di omessa o infedele denuncia e di occultamento dei rapporti o delle retribuzioni, con specifico intento di non versare i contributi

  • art. 2, comma 26, L. 335/1995

    fondamento dell’obbligo di iscrizione e contribuzione alla gestione separata per il professionista in relazione ai redditi prodotti

  • art. 18, comma 12, D.L. n. 98/2011

    richiamato come interpretazione autentica della disciplina dell’obbligo contributivo dei professionisti interessati

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    consente di denunciare in cassazione la violazione o falsa applicazione di legge, qui invocata dall’INPS

  • art. 329 c.p.c.

    l’acquiescenza presuppone atti incompatibili con la volontà di impugnare; nel caso concreto non è stata ravvisata

  • artt. 100 e 112 c.p.c.

    richiamati in relazione al divieto di reformatio in peius e ai limiti dell’effetto devolutivo in assenza di impugnazione incidentale

  • art. 136 Cost.

    la declaratoria di illegittimità costituzionale produce effetti dal giorno successivo alla pubblicazione, ma non può essere applicata in danno della parte che non ha impugnato

  • L. n. 576/1980, art. 22

    richiamato quale disposizione sulle soglie reddituali e di volume d’affari rilevanti per l’iscrizione alla cassa forense

  • Corte cost. n. 104/2022

    ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disciplina che non esonerava gli avvocati non iscritti alla cassa forense, per il periodo anteriore, dalle sanzioni civili per l’omessa iscrizione alla gestione separata

  • Cass. n. 28966/2011

    afferma che l’omissione contributiva riguarda il mancato pagamento a fronte di denunce e registrazioni obbligatorie regolarmente effettuate, mentre l’omessa o infedele denuncia integra evasione

  • Cass. n. 9159/2017

    richiamata per la rilevanza dell’assenza di fine fraudolento o di volontario occultamento ai fini della qualificazione della fattispecie

  • Cass. n. 29272/2022

    chiarisce che l’occultamento può consistere anche in una denuncia mancata, incompleta o non veritiera, non essendo necessario il totale difetto di documentazione

  • Cass. n. 20466/2022

    richiamata per il principio secondo cui lo ius superveniens derivante da sentenza costituzionale non opera in danno della parte che non ha impugnato, per il divieto di reformatio in peius

  • Cass. n. 4730/2025

    richiamata per il principio che l’elemento intenzionale consente di escludere l’evasione anche in caso di denunce omesse, se manca la prova del fine fraudolento

  • Cass. n. 330/2025

    richiamata per escludere un automatismo tra mancata compilazione del quadro RR e occultamento doloso del debito contributivo

Massime di principio

  • L’omissione contributiva ex art. 116, comma 8, lett. a), L. 388/2000 presuppone che il soggetto obbligato abbia adempiuto alle denunce e registrazioni obbligatorie, ma non abbia poi versato i contributi nei termini; in tale ipotesi non è sufficiente il mero ritardo o il mancato pagamento per integrare l’evasione.
  • L’evasione contributiva ex art. 116, comma 8, lett. b), L. 388/2000 richiede un comportamento di omessa o infedele denuncia idoneo a occultare all’ente previdenziale i presupposti dell’obbligazione e, soprattutto, un intento specifico di non versare i contributi dovuti; tale elemento soggettivo è accertamento di fatto riservato al giudice di merito.
  • La qualificazione della condotta come evasione non può fondarsi automaticamente sulla sola tardività della dichiarazione o sulla mancata compilazione di un quadro fiscale, dovendo il giudice verificare in concreto se vi sia stato un occultamento doloso del rapporto o della retribuzione.
  • Lo ius superveniens derivante da una declaratoria di illegittimità costituzionale non può essere applicato in cassazione in danno della parte che non abbia proposto impugnazione incidentale, quando ciò determinerebbe una reformatio in peius rispetto alla sentenza impugnata.
  • L’acquiescenza alla sentenza non si presume dalla mera rideterminazione amministrativa dell’importo dovuto o dal richiamo alla decisione impugnata; occorrono atti incompatibili con la volontà di coltivare l’impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicatoNullità

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