Cassazione Civile, Ordinanza n. 23644/2025 del 21/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionisti)
La controversia
La controversia nasce da pretese contributive dell’INPS nei confronti di alcuni avvocati iscritti all’albo, in relazione ai redditi professionali dell’anno 2009 e all’obbligo di iscrizione alla Gestione separata per i liberi professionisti ex art. 2, comma 26, L. 335/1995, come interpretato dall’art. 18, comma 12, D.L. 98/2011. I professionisti avevano chiesto l’accertamento negativo dell’obbligo contributivo e contestato anche le sanzioni civili applicate dall’INPS. La Corte d’appello aveva escluso la prescrizione e aveva ritenuto dovuti i contributi, ma aveva qualificato la violazione come mera omissione contributiva, non come evasione, perché i redditi erano stati comunque dichiarati all’Amministrazione finanziaria e dunque l’INPS poteva conoscerli; aveva quindi escluso la più grave sanzione per evasione ex art. 116, comma 8, lett. b), L. 388/2000. L’INPS ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione dell’art. 116, comma 8, lett. a) e b), L. 388/2000, sostenendo che la condotta integrasse evasione e non semplice omissione, poiché vi era stata omessa comunicazione dell’attività lavorativa e tardivo pagamento dei contributi. I controricorrenti hanno resistito eccependo anche l’inammissibilità del ricorso e richiamando la sopravvenuta pronuncia della Corte costituzionale n. 104/2022 sulle sanzioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso. Ha confermato che la distinzione tra omissione ed evasione contributiva dipende dall’esistenza di una condotta di occultamento e dell’elemento intenzionale di non versare i contributi; nel caso concreto la comunicazione dei redditi era avvenuta, sia pure oltre il termine e senza compilazione del quadro RR, circostanza che escludeva l’evasione come automatismo. Ha inoltre osservato che la qualificazione della condotta e l’accertamento del fine fraudolento spettano al giudice di merito e non sono sindacabili in sede di legittimità. Ha infine ritenuto non applicabile in peius lo ius superveniens derivante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 104/2022, in mancanza di ricorso incidentale della parte interessata, e ha respinto anche l’argomento sulla prescrizione, rilevando comunque l’effetto interruttivo degli avvisi bonari intervenuti prima del decorso del termine. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dell’INPS alle spese e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
prevede l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata per i liberi professionisti nei casi considerati dalla controversia.
art. 18, comma 12, D.L. 98/2011
richiamato come interpretazione autentica dell’obbligo contributivo dei professionisti avvocati non iscritti alla Cassa per mancanza dei requisiti reddituali.
art. 116, comma 8, lett. a), L. 388/2000
disciplina l’ipotesi di omissione contributiva, riferita ai casi in cui le denunce e registrazioni obbligatorie siano state effettuate ma il pagamento sia omesso.
art. 116, comma 8, lett. b), L. 388/2000
disciplina l’ipotesi di evasione contributiva, che presuppone l’occultamento dei rapporti o delle retribuzioni e l’elemento intenzionale di non versare i contributi.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
indica il vizio di violazione o falsa applicazione di legge dedotto dall’INPS nel ricorso per cassazione.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
richiamato per delimitare i limiti del sindacato di legittimità sugli accertamenti di fatto del giudice di merito.
art. 136 Cost.
la declaratoria di illegittimità costituzionale produce cessazione di efficacia della norma dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.
evocati per escludere che lo ius superveniens costituzionale possa essere applicato in danno della parte ricorrente in assenza di impugnazione incidentale, per il divieto di reformatio in peius.
art. 22 L. 576/1980
richiamato dalla sentenza della Corte costituzionale menzionata, quale parametro delle soglie reddituali rilevanti per l’esonero dalla Cassa forense.
D.P.C.M. 10/6/2010
ha prorogato il termine di versamento, con conseguente rilevanza interruttiva degli avvisi bonari inviati prima della scadenza del termine quinquennale.
Corte cost. n. 104/2022
ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disciplina nella parte in cui non escludeva le sanzioni civili per il periodo anteriore all’entrata in vigore della norma interpretativa, ma nel caso concreto non è stata applicata in peius per mancanza di ricorso incidentale.
Massime di principio
- Ai fini della distinzione tra omissione ed evasione contributiva, l’omissione ricorre quando il soggetto obbligato abbia effettuato le denunce e registrazioni richieste ma non abbia versato i contributi; l’evasione, invece, richiede una condotta di occultamento dei presupposti dell’obbligo e un elemento intenzionale diretto a non pagare.
- La mera tardiva dichiarazione dei redditi o la mancata compilazione del relativo quadro fiscale non integrano automaticamente evasione contributiva: occorre un accertamento in fatto sul volontario occultamento e sul fine fraudolento, riservato al giudice di merito.
- L’elemento intenzionale previsto dalla disciplina sanzionatoria dei contributi opera come presunzione relativa, superabile con allegazioni e prova contraria da parte dell’obbligato; la sua valutazione non è liberamente riesaminabile in cassazione se sorretta da adeguato accertamento di merito.
- La sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale di una norma che incide sul trattamento sanzionatorio non può essere applicata in peius alla parte ricorrente se la parte interessata non ha proposto impugnazione incidentale, per effetto del divieto di reformatio in peius.
- La prescrizione e la sua interruzione devono essere valutate alla luce dei termini applicabili al caso concreto: un atto interruttivo tempestivo impedisce il maturare della prescrizione anche quando la contestazione venga proposta in epoca successiva.
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