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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29571/2021 del 22/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'amministrazione finanziaria ha impugnato in cassazione la sentenza della CTR che aveva confermato l'annullamento di avvisi di accertamento per IRES e IRPEF relativi all'anno d'imposta 2008, emessi nei confronti dei soci di una s.a.s. cancellata dal registro delle imprese il 12 gennaio 2009. Secondo il ricorrente, la CTR aveva erroneamente ritenuto che, poiché gli atti erano stati notificati dopo l'estinzione della società, l'Ufficio dovesse procedere nei confronti dei soci nelle forme dell'art. 2495, comma 2, c.c.; al contrario, l'accertamento era stato notificato ai contribuenti nella qualità di soci per un periodo d'imposta in cui la società era ancora esistente, sicché la notifica era legittima. I controricorrenti hanno resistito al ricorso.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate. Ha ritenuto fondata la censura di violazione dell'art. 2495 c.c., dell'art. 43 d.P.R. 600/1973 e dell'art. 57 d.P.R. 633/1972, rilevando che, nel processo tributario, l'estinzione della società per cancellazione dal registro delle imprese determina un fenomeno successorio in favore dei soci, i quali subentrano nella legittimazione processuale dell'ente. Nel caso concreto, poiché gli avvisi riguardavano l'anno 2008, quando la società era ancora in vita, e furono notificati ai soci quali soci, la decisione della CTR è stata cassata con rinvio alla CTR della Liguria in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 2495 c.c.

    La cancellazione della società dal registro delle imprese ne determina l'estinzione; tale effetto si estende anche alle società di persone. Dopo l'estinzione, i rapporti obbligatori si trasferiscono ai soci secondo un fenomeno successorio, con conseguente subentro nella legittimazione processuale.

  • art. 43 d.P.R. 600/1973

    Richiamato quale norma sulla notificazione dell'atto impositivo nel sistema delle imposte sui redditi, in coordinamento con la legittimazione passiva dei soci dopo l'estinzione della società.

  • art. 57 d.P.R. 633/1972

    Richiamato in relazione ai termini e alle modalità di esercizio della pretesa impositiva nel sistema IVA, come parametro della legittimità dell'atto notificato ai soci.

  • art. 110 c.p.c.

    L'estinzione della società è assimilata, ai fini processuali, alla morte della persona fisica, con successione dei soci nel processo.

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    Norma invocata come vizio processuale dedotto nel ricorso per cassazione.

Massime di principio

  • La cancellazione della società dal registro delle imprese comporta, anche per le società di persone, l'estinzione dell'ente e il trasferimento dei rapporti obbligatori ai soci secondo un meccanismo successorio.
  • Nei confronti della società estinta, i soci sono i legittimi contraddittori processuali; la loro partecipazione al giudizio si impone a prescindere dalla scindibilità del rapporto sostanziale.
  • Nel processo tributario, la legittimazione passiva per gli atti relativi a debiti sociali già maturati può essere utilmente fatta valere nei confronti dei soci, in quanto successori della società estinta.
  • È legittima la notifica dell'avviso di accertamento ai soci quando la pretesa fiscale riguarda un periodo in cui la società era ancora esistente e l'atto sia riferito ai soci nella loro qualità di successori o aventi causa del debito sociale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioGiurisdizione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoLitisconsorzio necessario

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