Cassazione Civile, Ordinanza n. 16740/2026 del 28/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società poi ammessa a concordato preventivo in liquidazione per il pagamento di euro 16.072,60, oltre accessori, quale corrispettivo di servizi asseritamente resi a favore di un Comune. Il Comune ha proposto opposizione al decreto, accolta dal Tribunale con revoca del monitorio; l’appello della società è stato rigettato. In cassazione la società ha proposto due motivi. Con il primo ha denunciato violazione degli artt. 1309 e 1988 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che alcune comunicazioni provenienti da soggetti dell’amministrazione comunale e un documento di ricognizione inserito nella nota informativa sui debiti e crediti ex art. 6, comma 4, d.l. 95/2012 integrassero riconoscimento del debito da parte dell’ente. La Corte di merito, però, aveva ritenuto: per alcune fatture, la nullità del contratto per difetto di forma scritta richiesta ad substantiam per i contratti della P.A.; per un’altra fattura, l’esistenza della forma scritta ma l’insussistenza di un valido riconoscimento di debito e, in ogni caso, la mancanza di prova dell’esecuzione della prestazione. Con il secondo motivo la ricorrente ha dedotto omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sulla questione dell’asserita irrilevanza del mancato DURC ai fini del pagamento e sulla tesi secondo cui il creditore assoggettato a concordato preventivo dovrebbe considerarsi in regola sotto il profilo contributivo, richiamando l’art. 5, comma 2, lett. b), d.m. 279/2007.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Quanto al primo motivo, ha dichiarato inammissibile la censura relativa alle fatture diverse da quella n. 379/2008 perché non colpiva una autonoma ratio decidendi della sentenza impugnata: per quattro fatture la decisione si fondava sulla mancanza della forma scritta del contratto con la pubblica amministrazione e sulla conseguente nullità, statuizione non impugnata e quindi ormai decisiva da sola. Inoltre ha osservato che l’eventuale ricognizione di debito non può superare, per gli atti della P.A., la mancanza dei requisiti formali e procedimentali che ne condizionano validità ed efficacia. Quanto alla fattura n. 379/2008, ha ritenuto insindacabile in sede di legittimità l’accertamento di merito sul contenuto delle comunicazioni e ha richiamato anche il limite del doppio conforme ex art. 348-ter ult. co. c.p.c. Quanto al secondo motivo, la Corte ha escluso l’omessa pronuncia, osservando che il giudice d’appello non era tenuto a decidere su una questione logicamente successiva e assorbita da ragioni precedenti e autonome: esclusione del riconoscimento di debito, difetto di forma scritta e mancanza di prova dell’esecuzione della prestazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite e la Corte ha dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
è stato invocato come vizio di violazione di legge per censurare la decisione di merito; la Corte ha esaminato i motivi sotto tale profilo ma li ha respinti o dichiarati inammissibili
richiamato dal ricorrente per contestare la valutazione della documentazione; la Corte ha ritenuto che le censure in realtà mirassero a rivalutare il merito
richiamato dal ricorrente per contestare l’apprezzamento delle prove; la Corte ha ribadito che la valutazione del contenuto documentale spetta al giudice di merito
la Corte ha escluso l’omessa pronuncia perché la questione dedotta era assorbita da rationes precedenti e logicamente autonome
invocato dal ricorrente in tema di riconoscimento del debito; la Corte non ha accolto la censura
la Corte ha ribadito che la ricognizione di debito è configurabile anche nei confronti della P.A. solo se sussistono i requisiti formali e procedimentali che ne condizionano validità ed efficacia
richiamato quale conseguenza della mancanza di forma scritta ad substantiam del contratto con la P.A., con nullità del contratto
richiamato per precludere il controllo di legittimità su censure attinenti al merito in presenza di doppia conforme
art. 6, comma 4, d.l. n. 95 del 2012
richiamato dal ricorrente come base del documento con nota informativa su debiti e crediti; la Corte ha escluso che ciò valesse di per sé come riconoscimento di debito
art. 5, comma 2, lett. b), d.m. 279/2007
richiamato dal ricorrente per sostenere l’irrilevanza del DURC in caso di creditore assoggettato a concordato preventivo; la Corte non ha accolto la censura
art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115 del 2002
applicato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 13, comma 1-bis, d.p.r. n. 115 del 2002
richiamato come parametro del contributo unificato cui si aggiunge l’ulteriore importo in caso di rigetto
Massime di principio
- Nei contratti stipulati dalla pubblica amministrazione la forma scritta richiesta ad substantiam costituisce un presupposto indefettibile: la sua mancanza determina la nullità del contratto e non può essere sanata o superata da mere comunicazioni interne o da atti successivi che abbiano contenuto ricognitivo.
- La ricognizione di debito ex art. 1988 c.c. può operare anche nei confronti della pubblica amministrazione solo se l’atto risulta validamente formato e conforme ai requisiti formali e procedimentali che ne condizionano efficacia e validità.
- In sede di legittimità non è sindacabile l’accertamento di merito sul significato delle dichiarazioni e dei documenti, quando il ricorrente miri in sostanza a ottenere una diversa lettura del materiale probatorio.
- Quando la sentenza impugnata è sorretta da rationes decidendi autonome e sufficienti, il ricorso che non le censuri tutte è inammissibile per difetto di interesse rispetto alle censure rivolte solo ad alcune di esse.
- Il vizio di omessa pronuncia ricorre solo se manca del tutto il provvedimento su un capo autonomamente apprezzabile; non sussiste se la questione dedotta risulta assorbita da una decisione fondata su ragioni logicamente antecedenti e decisive.
- La verifica della prova dell’esecuzione della prestazione resta un profilo autonomo del credito azionato: anche a prescindere da ulteriori contestazioni amministrative o contabili, il creditore deve dimostrare il titolo e l’effettivo adempimento della propria prestazione.
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