Cassazione Civile, Ordinanza n. 21312/2023 del 19/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente non commerciale)
La controversia
Il comitato aveva presentato la dichiarazione IVA per l'anno d'imposta 2012, esponendo un credito IVA di euro 118.888 e chiedendone il rimborso ai sensi dell'art. 30, comma 2, del d.P.R. n. 633/1972, assumendo la cessazione dell'attività. L'Ufficio aveva negato il rimborso, sostenendo che le attività svolte e i costi sostenuti fossero riferibili all'attività istituzionale, quindi fuori campo IVA. I giudici di merito avevano invece ritenuto che il comitato avesse svolto attività commerciale: commercializzazione di spazi pubblicitari e parcheggi, vendita di gadgets, libri e servizi, con struttura organizzata e con comportamento conforme agli obblighi tipici di un soggetto commerciale. In cassazione l'Agenzia deduceva, con un unico motivo, violazione dell'art. 9 della direttiva 2006/112/CE e dell'art. 4 del d.P.R. n. 633/1972, sostenendo che la CTR avesse applicato una nozione errata di attività economica, trascurando che per gli enti non commerciali occorre una verifica in concreto dell'esclusività o prevalenza dell'attività commerciale, e che nella specie l'attività istituzionale gratuita dell'ente restava prevalente, mentre le attività onerose erano solo strumentali e collaterali.
La decisione
La Corte ha respinto le eccezioni preliminari di inammissibilità sollevate dal controricorrente, ha ritenuto ammissibile il motivo dell'Agenzia, ma lo ha giudicato infondato. Ha quindi confermato la decisione di merito che aveva riconosciuto la soggettività IVA del comitato per l'attività concretamente svolta e, conseguentemente, la spettanza del rimborso richiesto. L'ordinanza ha inoltre condannato l'Agenzia delle Entrate alle spese del giudizio di legittimità e ha precisato che non vi è luogo alla pronuncia sul raddoppio del contributo unificato per le amministrazioni dello Stato.
Norme richiamate
l'interesse ad agire e all'impugnazione va valutato in base all'utilità concreta che la parte può ricavare dall'accoglimento del gravame, non sulla base di un interesse astratto alla corretta soluzione della questione giuridica.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
il vizio di violazione di legge investe direttamente la regola di diritto e ricorre quando si attribuisce alla norma un contenuto che non ha o si nega l'esistenza della norma applicabile.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
la specificità del motivo è rispettata quando il ricorrente indica le norme violate e le pone in relazione con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
non è necessaria l'indicazione di atti o documenti ulteriori rispetto alla sentenza impugnata quando la censura attiene a violazioni di legge desumibili dal solo testo della decisione.
art. 9 direttiva 2006/112/CE
la nozione di attività economica è ampia e oggettiva; conta se l'attività sia di produttore, commerciante o prestatore di servizi, effettuata a titolo oneroso e diretta allo sfruttamento di beni per ottenere introiti stabili, indipendentemente da scopi, risultati e modalità di finanziamento.
ai fini IVA rileva la natura commerciale dell'attività effettivamente svolta dall'ente, da verificare in concreto.
art. 19-ter d.P.R. n. 633/1972
gli enti non commerciali hanno diritto alla detrazione IVA solo per acquisti relativi ad attività commerciali o agricole; per fruirne è richiesta la contabilità separata e la detrazione non spetta se la contabilità obbligatoria manca o è inattendibile.
richiamato quale disciplina di riferimento per la contabilità separata delle attività commerciali degli enti non commerciali.
art. 20-bis d.P.R. n. 600/1973
richiamato quale disciplina di riferimento per la contabilità separata delle attività commerciali degli enti non commerciali.
art. 30, comma 2, d.P.R. n. 633/1972
il rimborso del credito IVA è correlato alla verifica dei presupposti sostanziali della detrazione e della soggettività IVA dell'ente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
non si applica il raddoppio del contributo unificato nei confronti delle amministrazioni dello Stato, esonerate dal versamento mediante prenotazione a debito.
Massime di principio
- Per gli enti non commerciali, la qualificazione come soggetto passivo IVA non dipende dalla denominazione formale o dallo scopo istituzionale, ma richiede una verifica concreta dell'attività effettivamente svolta.
- La nozione di attività economica ai fini IVA è oggettiva: è sufficiente che l'attività sia effettuata a titolo oneroso e sia idonea a produrre introiti stabili mediante lo sfruttamento di beni o servizi; non rilevano, di per sé, lo scopo di lucro, i risultati economici o il finanziamento pubblico.
- La valutazione dell'onerosità non richiede che il corrispettivo copra integralmente i costi; occorre invece un nesso diretto tra prestazione e corrispettivo realmente percepito.
- Nel giudizio di impugnazione, l'interesse a ricorrere va apprezzato in relazione all'utilità concreta derivante dall'eventuale accoglimento del gravame.
- Il diritto alla detrazione IVA degli enti non commerciali presuppone che gli acquisti siano destinati all'attività commerciale o agricola e, in linea generale, l'osservanza della contabilità separata prevista dalla legge.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 19 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 21077/2023 del 19/07/2023
- ordinanza_civile · 19 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 21079/2023 del 19/07/2023
- ordinanza_civile · 19 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 21080/2023 del 19/07/2023
- ordinanza_civile · 19 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 21082/2023 del 19/07/2023
- ordinanza_civile · 19 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 21084/2023 del 19/07/2023
- ordinanza_civile · 19 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 21085/2023 del 19/07/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →