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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22725/2024 del 12/08/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La lite nasce da un lungo contenzioso sul rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di un lavoratore con una società datrice. Dopo varie pronunce sulla nullità dei termini apposti ai contratti e sull'inquadramento contrattuale, il lavoratore ha chiesto in via monitoria il pagamento di differenze retributive che assumeva dovute per il periodo successivo alla sua riammissione in servizio avvenuta nel 2006, sostenendo che il giudicato formatosi sulla sentenza di rinvio del 2015 gli avesse riconosciuto il diritto all'inquadramento nel 2° livello, classe retributiva 3, sin dalla riammissione e che l'indennità ex art. 32 L. 183/2010 coprisse solo il periodo anteriore alla pronuncia. La società ha proposto opposizione deducendo che la sentenza del 2015 aveva già stabilito in modo definitivo che l'indennità ex art. 32 era omnicomprensiva per il periodo fino alla pronuncia e che, avendo essa adempiuto a tale sentenza, non erano dovute ulteriori somme; ha inoltre eccepito prescrizione e contestato i conteggi. In Cassazione il lavoratore ha dedotto, in sintesi, violazione del giudicato ex art. 2909 c.c., violazione delle norme sulla giusta retribuzione e del contratto collettivo, nullità della sentenza per motivazione illogica e violazione della disciplina eurounitaria sulla non discriminazione, sostenendo che per il periodo di effettiva prestazione dopo il ripristino del rapporto dovessero essere riconosciute le differenze retributive.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, ha interpretato come già coperta da giudicato la statuizione della sentenza di rinvio del 2015 secondo cui l'indennità ex art. 32 L. 183/2010 ristora integralmente il pregiudizio subito fino alla pronuncia giudiziale che ricostituisce il rapporto, comprensivo delle conseguenze retributive e contributive del periodo anteriore. Ha quindi affermato che il lavoratore non poteva chiedere ulteriori differenze retributive per il periodo tra la riammissione in servizio del 2006 e la sentenza definitiva del 2015, perché tale periodo risultava già assorbito dalla pregressa decisione passata in giudicato. Riconosciuto l'effetto preclusivo del giudicato, la Corte ha assorbito tutti gli altri motivi e ha rigettato il ricorso, condannando il ricorrente alle spese e dando atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    il giudicato esterno formatosi sulla sentenza di rinvio preclude la riproposizione di pretese già coperte dalla decisione definitiva

  • art. 32, comma 5, L. 183/2010

    l'indennità ivi prevista, secondo la sentenza passata in giudicato, copre integralmente il pregiudizio subito dal lavoratore nel periodo tra scadenza del termine e pronuncia che ricostituisce il rapporto

  • art. 1, comma 13, L. 92/2012

    norma di interpretazione autentica richiamata per affermare l'ampiezza temporale e risarcitoria dell'indennità ex art. 32

  • art. 2945 c.c.

    richiamato dalla parte ricorrente per sostenere l'effetto interruttivo della domanda giudiziale sulla prescrizione

  • art. 2099 c.c.

    invocato dal ricorrente a fondamento del diritto alla giusta retribuzione

  • art. 36 Cost.

    invocato dal ricorrente quale parametro costituzionale della giusta retribuzione

  • art. 115 c.p.c.

    invocato dal ricorrente per contestare la valutazione delle risultanze istruttorie e contrattuali

  • art. 113 c.p.c.

    invocato dal ricorrente per censurare la decisione come contraria a diritto

  • direttiva 1999/70/CE, clausola 4, punto 1

    invocata dal ricorrente per sostenere il principio di non discriminazione tra lavoratori a termine e comparabili

  • art. 6 d.lgs. n. 368 del 2001

    invocato dal ricorrente in collegamento al divieto di discriminazione nei contratti a termine

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per dare atto dei presupposti dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • Quando una precedente sentenza passata in giudicato ha già stabilito che l'indennità ex art. 32 L. 183/2010 copre integralmente il pregiudizio fino alla pronuncia che ricostituisce il rapporto di lavoro, il lavoratore non può chiedere ulteriori differenze retributive per lo stesso arco temporale sotto il diverso profilo dell'inquadramento o dell'anzianità.
  • L'interpretazione del giudicato esterno deve essere compiuta tenendo conto non solo del dispositivo, ma anche della motivazione della sentenza richiamata, se il contenuto essenziale della statuizione è riportato o ricostruibile nel processo successivo.
  • Le censure relative a giusta retribuzione, disciplina contrattuale e non discriminazione restano assorbite se la controversia è definita dalla preclusione del giudicato sulla medesima pretesa economica.
  • Se il giudice accerta che il datore ha adempiuto alle statuizioni definitive della sentenza precedente, non possono essere riconosciute ulteriori somme per il medesimo rapporto se queste risultano già comprese nell'indennizzo liquidato e coperto dal giudicato.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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