Cassazione Civile, Ordinanza n. 21798/2023 del 20/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Un lavoratore, già dipendente di un ente previdenziale soppresso e poi transitato all'INPS, aveva ottenuto in primo grado il riconoscimento del diritto all'inquadramento nell'area A, posizione economica A1, del CCNL Enti Pubblici non Economici con decorrenza dal 1.12.2008, oltre alle differenze retributive. La Corte d'appello ha invece rigettato le domande, ritenendo legittimo che, dopo la dismissione dell'immobile in cui prestava servizio come addetto al portierato e dopo la reintegrazione nel posto di lavoro, l'istituto lo avesse adibito al portierato di un altro immobile di proprietà non destinato ad attività istituzionali, mantenendo l'inquadramento nel livello A3 del CCNL dipendenti da proprietari di fabbricati. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1343, 1418 e 1419 c.c., dell'art. 43, comma 19, L. n. 388/2000, dell'art. 42, comma 5, L. n. 289/2002 e della Dichiarazione Congiunta n. 2 del CCNL Enti Pubblici non Economici. Ha sostenuto che la dismissione dell'immobile fosse successiva alla reintegrazione e che l'assegnazione ad altra portineria, in luogo distante e privo di alloggio, integrasse una "sanzione di riserva" di carattere ritorsivo; ha inoltre affermato che avrebbe dovuto essere considerato alle dipendenze del datore di lavoro sin dalla data della sentenza di primo grado che aveva dichiarato illegittimo il licenziamento, con conseguente diritto al diverso inquadramento. Ha infine contestato l'applicazione del Protocollo di intesa del 30.3.2004, ritenuto meno favorevole della disciplina legale e contrattuale richiamata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che le censure non erano formulate con specifici motivi riconducibili in modo chiaro alle ipotesi dell'art. 360 c.p.c., non contenevano l'enunciazione puntuale delle ragioni di violazione di legge né il necessario raffronto tra le norme invocate e le statuizioni impugnate. La Corte ha inoltre osservato che, nella parte in cui il ricorso mirava a contestare la ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito e le ragioni dell'assegnazione ad altra portineria, esso tendeva a ottenere una rivalutazione del merito, preclusa in sede di legittimità. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
impone l'onere di specificità dei motivi di ricorso per cassazione; la censura è inammissibile se non indica con precisione le norme violate, il loro contenuto precettivo e il contrasto con la decisione impugnata
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
la deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge richiede una critica specifica e argomentata, non una mera affermazione apodittica
richiamato dal ricorrente, senza che il ricorso ne sviluppasse adeguatamente la pertinenza rispetto alla sentenza impugnata
richiamato dal ricorrente, senza che il ricorso ne sviluppasse adeguatamente la pertinenza rispetto alla sentenza impugnata
richiamato dal ricorrente, senza che il ricorso ne sviluppasse adeguatamente la pertinenza rispetto alla sentenza impugnata
art. 43, comma 19, L. n. 388/2000
richiamato quale parametro sostanziale invocato dal ricorrente, ma non adeguatamente confrontato con la decisione di merito
art. 42, comma 5, L. n. 289/2002
richiamato quale parametro sostanziale invocato dal ricorrente, ma non adeguatamente confrontato con la decisione di merito
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
comporta, in caso di esito sfavorevole del ricorso, l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione dedotto per violazione di legge non basta indicare le norme asseritamente violate: il ricorrente deve esaminarne il contenuto precettivo e confrontarlo con le specifiche affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata.
- È inammissibile il ricorso che si risolva in enunciazioni apodittiche o generiche, prive di una puntuale dimostrazione del contrasto tra la decisione di merito e la norma invocata.
- La Corte di cassazione non può essere chiamata a ricostruire autonomamente, con ricerca esplorativa, la norma violata o i passaggi decisivi della sentenza censurata.
- Non sono scrutinabili in sede di legittimità censure che, sotto la veste della violazione di legge, mirino in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti o delle risultanze di merito.
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