Cassazione Civile, Ordinanza n. 09388/2024 del 08/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da una procedura esecutiva intrapresa per il recupero di compensi professionali riconosciuti da titolo giudiziale formatosi a seguito di ricorso ex art. 702-bis c.p.c. e d.lgs. n. 150/2011, art. 14. Il debitore ha proposto opposizione esecutiva sostenendo la nullità o comunque l'inefficacia delle notificazioni del titolo esecutivo, del precetto e del pignoramento presso terzi, deducendo che gli atti erano stati notificati presso la residenza anagrafica e non presso il suo effettivo domicilio/residenza abituale, che il creditore avrebbe conosciuto. In particolare, il ricorrente ha lamentato che il creditore aveva indicato in altri atti una diversa residenza del debitore e che le notifiche erano state effettuate con dolo per impedirgli la conoscenza degli atti e l'esercizio del diritto di difesa. Nel ricorso per cassazione ha denunciato nullità della sentenza per violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4, e 137-140 c.p.c., sostenendo che la notifica eseguita ex art. 140 c.p.c. nel luogo di residenza anagrafica era nulla perché il notificante conosceva l'effettiva dimora del destinatario; ha inoltre insistito sulla pretesa incompatibilità del creditore con l'esercizio della professione forense negli anni in cui avrebbe svolto l'attività difensiva, assumendo che ciò rendesse illegittimi mandato e patrocinio.
La decisione
La Corte di cassazione non ha esaminato il merito dei motivi di doglianza relativi alla validità delle notificazioni e alla pretesa incompatibilità professionale, perché ha rilevato d'ufficio un vizio processuale del ricorso. Il ricorso era stato notificato in modalità telematica come documento nativo digitale, ma nel fascicolo depositato in cancelleria non risultava l'attestazione di conformità della copia analogica del ricorso all'originale digitale notificato. Poiché l'intimato non si era costituito con controricorso ed era rimasto solo intimato, mancava il presupposto che avrebbe potuto sanare tale omissione. La Corte ha quindi dichiarato il ricorso improcedibile e ha posto a carico del ricorrente l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato, senza provvedere sulle spese per la mancata costituzione dell'intimato.
Norme richiamate
istanza di sospensione ex art. 624 cod. proc. civ.
richiamato solo come base del provvedimento di sospensione dell'esecuzione nel giudizio di merito; non è oggetto della ratio decisoria della Cassazione.
chiedendo pure la condanna del Marano a norma dell’art. 96 cod. proc. civ.
richiamato come domanda di condanna per responsabilità aggravata formulata dal creditore opposto nel merito.
violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4), cod. proc. civ. e “degli artt. 137-140” cod. proc. civ.
invocati dal ricorrente per contestare la validità delle notificazioni del titolo, del precetto e del pignoramento.
la notificazione eseguita ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ. nel luogo di residenza risultante dai registri anagrafici è nulla nell’ipotesi in cui il destinatario sia trasferito altrove e il richiedente abbia conosciuto (ovvero con l’ordinaria diligenza avrebbe potuto conoscere) l’effettiva residenza, domicilio o dimora
richiamato dal ricorrente come principio giurisprudenziale a sostegno della nullità della notifica effettuata presso la residenza anagrafica anziché presso il luogo di effettiva dimora conosciuto dal notificante.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
nullità della sentenza — ex art. 360, comma 1, nn. 3), 4) e 5), cod. proc. civ. — per violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4), cod. proc. civ.
dedotto dal ricorrente come vizio di motivazione/nullità della sentenza impugnata.
art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
ex art. 360, comma 1, nn. 3), 4) e 5), cod. proc. civ.
norma posta a base del motivo di ricorso per cassazione.
ricorso ex art. 702-bis cod. proc. civ.
richiamato come base del procedimento da cui è scaturito il titolo giudiziale per il credito professionale.
d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, art. 14
e 14 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150
richiamato come ulteriore base normativa del procedimento monitorio/camerale da cui è derivato il titolo esecutivo.
art. 3, comma 2, r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578
sussiste una situazione di incompatibilità con l’esercizio della professione di avvocato, ex art. 3, comma 2, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578
invocato dal ricorrente per sostenere che il creditore fosse incompatibile con l'esercizio della professione forense e dunque che il mandato e l'attività difensiva fossero illegittimi.
art. 23, comma 2, d.lgs. n. 82 del 2005
disconoscimento della conformità della copia informale all’originale notificatogli ex art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 82 del 2005
richiamato dalla Corte nella ricostruzione della disciplina della conformità della copia informale al documento digitale notificato.
art. 9, commi 1-bis e 1-ter, l. n. 53 del 1994
attestazione di conformità del difensore ex art. 9, commi 1-bise 1-ter, della l. n. 53 del 1994
la Corte richiama tali disposizioni per affermare che, in mancanza di controricorso o di disconoscimento da parte dell'intimato, il ricorrente deve depositare l'attestazione di conformità della copia analogica del ricorso notificato telematicamente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
sussiste l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato
la Corte applica la norma conseguente alla declaratoria di improcedibilità, dando atto del presupposto per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Quando il ricorso per cassazione è notificato in forma telematica come documento nativo digitale, il deposito in cancelleria della copia analogica deve essere corredato dall'attestazione di conformità all'originale digitale notificato, salvo che la parte intimata si costituisca depositando copia autenticata o non disconosca la conformità della copia ricevuta.
- Se l'intimato rimane solo intimato e non si costituisce, l'assenza dell'attestazione di conformità della copia analogica del ricorso notificato via PEC comporta l'improcedibilità del ricorso, salvo che la conformità sia comunque attestata tempestivamente dal ricorrente nei termini utili fino all'adunanza camerale o all'udienza.
- In sede di legittimità, la Corte può rilevare d'ufficio l'improcedibilità derivante dal mancato deposito della necessaria attestazione di conformità senza esaminare i motivi di merito del ricorso.
- La declaratoria di improcedibilità del ricorso comporta, se dovuto, l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
- Le questioni attinenti alla validità delle notificazioni eseguite presso la residenza anagrafica e alla pretesa conoscenza da parte del notificante del diverso domicilio effettivo restano assorbite se il ricorso è dichiarato improcedibile per un vizio processuale autonomo.
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