Cassazione Civile, Ordinanza n. 21709/2021 del 29/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società aveva chiesto il rimborso dell'IVA relativa agli anni 1988, 1992 e 1995, impugnando il silenzio-rifiuto dell'Amministrazione finanziaria. L'Ufficio aveva eccepito la prescrizione del diritto al rimborso per le annualità 1988 e 1992. In appello la Commissione tributaria regionale aveva rigettato il gravame dell'Agenzia ritenendo che la prescrizione decennale del diritto al rimborso decorresse dalla presentazione della dichiarazione annuale, oppure dal momento successivo alla scadenza di due anni e tre mesi da essa, senza però indicare con precisione il dies a quo effettivamente applicato né le date di presentazione delle domande di rimborso. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: il primo per nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione dell'art. 36 d.lgs. 546/1992; il secondo per falsa applicazione della disciplina sul rimborso IVA e sulla decorrenza della prescrizione, motivo rimasto assorbito.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo la motivazione della sentenza regionale meramente apparente perché non esplicitava l'iter logico-giuridico seguito, né individuava in modo chiaro il dies a quo della prescrizione e le date delle domande di rimborso rilevanti. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c.
È stato utilizzato per denunciare la nullità della sentenza per violazione dell'obbligo di motivazione in relazione al contenuto imposto dalla legge processuale.
art. 36, nn. 3 e 4, d.lgs. n. 546/1992
La sentenza tributaria deve esporre concisa ma sufficientemente le ragioni di fatto e di diritto della decisione; la loro mancanza integra vizio di motivazione apparente.
art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.
È stato invocato per la censura di falsa applicazione della disciplina sostanziale sul rimborso IVA e sulla prescrizione, ma il motivo è rimasto assorbito.
art. 38-bis, d.P.R. n. 633/1972
Norma richiamata come disciplina del rimborso IVA; la Corte non ne affronta il merito perché il relativo motivo è assorbito.
Richiamato in tema di decorrenza della prescrizione dal momento in cui il diritto può essere fatto valere; anche su questo profilo la Corte non si pronuncia nel merito per assorbimento.
Massime di principio
- In materia tributaria, la sentenza è nulla quando la motivazione si limiti ad affermazioni generiche o astratte senza indicare il percorso logico-giuridico che collega i fatti accertati alla decisione adottata.
- Quando il giudice decide sulla prescrizione di un credito da rimborso, deve individuare con precisione il dies a quo, la disciplina applicabile e le date rilevanti della domanda, così da rendere controllabile la correttezza della decisione.
- Il richiamo a più possibili termini di decorrenza della prescrizione, senza chiarire quale sia stato effettivamente applicato al caso concreto, integra motivazione apparente.
- Il motivo che attacca il merito della decorrenza della prescrizione resta assorbito se viene accolto il motivo preliminare sulla nullità della motivazione della sentenza impugnata.
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