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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39958/2025 del 11/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza del 15/07/2025 che confermava il sequestro preventivo di somme di denaro, telefoni cellulari, dispositivi informatici, documentazione contabile e merce contraffatta. Il motivo unico denunciava l'omessa e/o insufficiente motivazione in relazione al mantenimento del sequestro sui telefoni cellulari, sostenendo che il sequestro fosse di natura esplorativa: mancherebbero selezione preventiva dei dati, criteri di selezione, perimetrazione temporale e garanzie sulla restituzione dei dati non rilevanti, con violazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza.

La decisione

Il Collegio ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che il sequestro fosse disposto per finalità impeditive e che la motivazione del Tribunale — secondo cui i telefoni potevano servire a mantenere contatti con fornitori e acquirenti nell'ambito di un'attività di commercio illegale di sigarette elettroniche di provenienza illecita — sia congrua alla situazione di fatto (numerose merci occultate, cassaforte, assenza dei sigilli del Monopolio, elevate somme in contanti, strumenti per il conteggio, fogli con cifre e riferimenti societari, presenza degli indagati). Inoltre il Collegio ha rilevato che l'argomento relativo alla mancata selezione dei dati non era stato adeguatamente posto al Tribunale del riesame, sicché non poteva essere esaminato in questa sede e eventualmente doveva costituire oggetto di apposita istanza di dissequestro. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa per le ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • artt. 474, 648, 648-bis cod. pen.

    Le ipotesi di reato indicate riguardano i fatti contestati (tra cui ricettazione/riciclaggio e contraffazione), e costituiscono la base delle esigenze cautelari che hanno giustificato il sequestro preventivo.

  • art. 84, comma 1, d.lgs. n. 141/24

    Norma richiamata tra le disposizioni rilevanti per le fattispecie contestate (citata nel provvedimento), utile a inquadrare la disciplina sostanziale delle condotte contestate.

  • art. 4, l. n. 110/75

    Richiamata rispetto al regime delle armi (sono stati sequestrati un taser e un coltello a scatto), giustificando l'inclusione di tali oggetti nel decreto cautelare.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma processuale applicata per la condanna alle spese e per l'ammenda a favore della Cassa per le ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Il sequestro preventivo di dispositivi elettronici può essere giustificato per finalità impeditive quando vi siano elementi indiziari che colleghino tali strumenti all'attività illecita (contatti con fornitori/acquirenti, modalità organizzative, profitti illeciti).
  • Per evitare che il sequestro di dati informatici sia considerato esplorativo, la giurisprudenza richiede criteri di proporzionalità e adeguatezza: selezione preventiva dei dati, perimetrazione temporale, criteri di selezione e garanzie di restituzione dei dati non pertinenti; tali profili vanno però tempestivamente dedotti nell'iter di impugnazione o con istanza di dissequestro.
  • Se una censura non è stata sollevata in modo specifico davanti al giudice che ha riesaminato il provvedimento, il giudice di legittimità può ritenere la questione non ammissibile in questa sede e rinviare la cognizione al rimedio procedurale più adeguato (es. istanza di dissequestro).
  • La presenza di molteplici indizi concreti (quantità e caratteristiche della merce, modalità di occultamento, denaro contante, strumenti contabili, compresenza degli indagati) rafforza la legittimità del sequestro per finalità impeditiva.
  • In casi analoghi, chi ritiene illegittimo il sequestro di dispositivi deve considerare sia l'impugnazione dell'atto motivando specificamente i profili di eccesso e carenza di motivazione, sia l'eventuale istanza di dissequestro con proposta di misure tecniche (analisi selettiva, nomina di CTU o custode certificato, definizione temporale) per tutelare i dati personali e la proporzionalità dell'intervento.

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