Cassazione Penale, Sentenza n. 39810/2025 del 11/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per equa riparazione ex art. 314 c.p.p. per ingiusta detenzione: il ricorrente sostiene di aver subito 28 giorni di custodia cautelare in carcere e 385 giorni di arresti domiciliari in relazione a un procedimento per droga (concorso nell'acquisto, detenzione e cessione di 10 kg di hashish e 100 g di cocaina). Era stato assolto con sentenza irrevocabile del GUP di Trento del 12/07/2019. L'istanza di riparazione fu discussa in Corte d'Appello di Trento e rigettata con ordinanza del 16/06/2025; il ricorrente deduce l'insufficienza e la contraddittorietà della motivazione di detta ordinanza (in particolare riguardo alla presunta "colpa grave" consistente nella presenza sul luogo quale "bonificatore" e ai contatti telefonici con il corriere), nonché ritardi nella motivazione e nel deposito dei provvedimenti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati i motivi del ricorrente: ha annullato l'ordinanza della Corte d'Appello di Trento e ha disposto il rinvio per un nuovo giudizio alla stessa Corte di Appello. La Corte ha ritenuto la motivazione dell'ordinanza gravemente carente, in particolare perché non indicava gli atti dai quali "risulta la presenza" del ricorrente sul luogo né spiegava il rilievo probatorio dei contatti telefonici, mentre la sentenza di assoluzione aveva escluso riscontri concreti oltre a "generiche conversazioni intercettate". La Corte ha inoltre respinto la richiesta di liquidazione delle spese a favore del ricorrente in questa sede, rilevando che il Ministero resistente non si era costituito nel giudizio.
Norme richiamate
art. 314 cod. proc. pen.
Norma che disciplina l'equa riparazione per ingiusta detenzione; la Corte ha applicato il principio che per escludere l'indennizzo occorre provare una "colpa grave" del detenuto, ma ha rilevato che la Corte d'appello non ha fornito adeguata motivazione sull'esistenza di tale colpa, rendendo necessario il rinvio.
art. 611 c.p.p.
Riferimento procedurale alle conclusioni del Sostituto Procuratore generale; presente nel fascicolo come parte delle conclusioni del pubblico ministero che aveva chiesto il rigetto del ricorso.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Norma che limita l'ampiezza dei motivi in Cassazione; il ricorrente ha presentato i motivi nei limiti imposti da tale disposizione.
art. 110 cod. pen. e art. 73 commi 1 e 4 DPR n. 309/1990
Norme penali richiamate per descrivere il reato originario (concorso e reati di stupefacenti). Nel procedimento di riparazione tali norme costituiscono il contesto fattuale, ma non hanno mutato l'esito sul piano della motivazione richiesta per accertare la "colpa grave".
Massime di principio
- Per negare l'equa riparazione ex art. 314 c.p.p. occorre provare la sussistenza di "colpa grave": non basta richiamare indizi generici (es. conversazioni telefoniche) se non è mostrato il nesso probatorio tra tali elementi e la condotta idonea ad avere inciso sulla decisione di cautela.
- La Corte chiamata a decidere sulla riparazione deve motivare compiutamente quali atti o riscontri concreti giustificano l'attribuzione di condotte rilevanti (es. presenza sul luogo, ruolo di "bonifica"): enunciazioni generiche o mere affermazioni senza indicazione degli atti dai quali risultano i fatti sono insufficiente.
- Una precedente sentenza di assoluzione per "non aver commesso il fatto" che evidenzi la mancanza di riscontri concreti indebolisce fortemente qualsiasi ricostruzione successiva che pretenda di qualificare una condotta come "colpa grave"; il giudice della riparazione deve confrontarsi esplicitamente con le ragioni dell'assoluzione.
- Ritardi nella formazione o nel deposito della motivazione non sopperiscono alla necessità di una motivazione adeguata: sia la serietà del danno subito che il principio di legalità richiedono decisioni ben motivate anche nel giudizio di riparazione.
- L'inerzia o la mancata costituzione del resistente può influire sugli effetti di decisione (es. sulle spese), ma non sostituisce la necessità che il giudice motivi correttamente la valutazione della colpa grave.
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