Cassazione Penale, Sentenza n. 39811/2025 del 11/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che, pur assolvendo per la non punibilità per particolare tenuità del fatto, non aveva revocato la sanzione amministrativa accessoria consistente nella sospensione della patente di guida disposta in primo grado. Sosteneva che l'art. 186 c.2 cod. strada collega la sanzione alla semplice accertamento della violazione ma che, dopo l'esclusione della punibilità ex art. 131-bis c.p., l'autonomia delle sanzioni amministrative impone che la competenza a irrogarle o a riesaminarle spetti all'amministrazione (Prefetto) e non al giudice penale; chiedeva pertanto l'annullamento della decisione per omessa revoca della sanzione accessoria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo fondato. Richiamando le Sezioni Unite n.13681/2016 e successiva giurisprudenza (tra cui Sez.4 n.37118/2024), ha affermato che quando manca una pronunzia di condanna o di proscioglimento (qui per la non punibilità per particolare tenuità del fatto) le sanzioni amministrative accessorie "riprendono la loro autonomia" e la loro applicazione o revoca rientra nella competenza dell'amministrazione (Prefetto) e non del giudice penale. Di conseguenza la Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla mancata revoca della sospensione della patente e ha disposto la trasmissione degli atti al Prefetto di Messina per quanto di competenza.
Norme richiamate
"all'accertamento della violazione consegue la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida..."
La Corte ha riconosciuto che l'art. 186 collega la sanzione accessoria al semplice accertamento del fatto, ma ha precisato che se manca una pronunzia di condanna o di proscioglimento tale sanzione recupera autonomia e la sua applicazione/rimozione compete all'amministrazione (Prefetto)
L'istituto della non punibilità per particolare tenuità incide solo sulla pena; non ha automaticamente effetti sulle sanzioni amministrative accessorie del codice della strada, salvo che la legge non richieda espressamente una pronuncia di condanna
art. 224 e art. 224-ter Codice della Strada
Richiamati nella motivazione per evidenziare la competenza dell'amministrazione nelle materie di sanzioni amministrative accessorie quando manca pronunzia penale di condanna o proscioglimento
Decreto penale/opposizione (art. 461 c.p.p. - procedimento di primo grado citato)
Richiamato quale iter processuale: decreto penale sostituito da giudizio con opposizione e sentenza di primo grado che aveva disposto la sospensione della patente come sanzione accessoria
Sezioni Unite, Sent. n. 13681/2016 (giurisprudenza)
Principio affermato: in caso di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto le sanzioni amministrative accessorie restano applicabili ma la loro irrogazione è di competenza del Prefetto e non del giudice penale; la regola si applica anche quando manca pronunzia di condanna o proscioglimento
Sez. 4, Sent. n. 37118/2024 (giurisprudenza)
Conferma e applica il principio delle Sezioni Unite al caso della sospensione della patente dopo un provvedimento che esclude la punibilità per tenuità: la sanzione deve essere gestita dall'amministrazione
Massime di principio
- Quando il giudice penale non emette una pronunzia di condanna o di proscioglimento (ad esempio perché dichiara la non punibilità per particolare tenuità), le sanzioni amministrative accessorie previste dal codice della strada non vengono automaticamente revocate dal giudice penale ma tornano ad essere autonome e di competenza dell'amministrazione (Prefetto).
- L'art. 186 c.d.s. collega alcune sanzioni accessorie all'accertamento della violazione; tuttavia la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in assenza di condanna, l'irrogazione o la revoca di tali sanzioni deve essere disposta dall'autorità amministrativa.
- Se si desidera la revoca della sospensione della patente dopo una pronuncia penale che elimina la punibilità, il rimedio pratico è rivolgersi al Prefetto/uffici amministrativi competenti (procedura amministrativa), non sollecitare il giudice penale a intervenire salvo casi in cui la legge espressamente richieda una sentenza di condanna per l'applicazione o la revoca della sanzione.
- Nei casi in cui la norma espressamente richiede una pronuncia di condanna o di patteggiamento per l'applicazione di una sanzione accessoria (es. confisca in talune ipotesi), il giudice penale non può applicarla se non vi è condanna; per le sanzioni invece collegate all'accertamento, la competenza, se manca la condanna, è amministrativa.
- In procedimenti simili è utile richiamare la giurisprudenza di legittimità (Sez. U. 13681/2016 e pronunce successive) per prevedere che la questione amministrativa sulla patente sarà trattata dal Prefetto.
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