Cassazione Penale, Sentenza n. 39815/2025 del 11/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva la riparazione per ingiusta custodia cautelare subita dal 5 febbraio 2015 al 12 marzo 2015, poi assolto con sentenza del GUP del 15 settembre 2017. La custodia era stata disposta per gravi indizi relativi ai reati previsti dagli artt. 319, 353-bis e 353 c.p. (rapporti con l'imprenditore Antonio Posa, uso di linguaggio criptico e interlocuzioni su gare ed appalti). Povia ha impugnato il rigetto della domanda di riparazione sostenendo che la Corte della riparazione aveva erroneamente ravvisato la colpa grave ostativa basandosi su un generico richiamo all'ordinanza di custodia e su decisioni relative a terzi, non aveva adeguatamente confrontato la sentenza di assoluzione del GUP e non aveva dimostrato la relazione causale tra il suo comportamento e l'adozione della misura cautelare.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e confermato la decisione di rigetto della domanda di riparazione. Il Collegio ha ritenuto corretta l'analisi della Corte territoriale che, esercitando il proprio giudizio autonomo, ha valutato che i rapporti ambigui del Povia con imprenditori coinvolti e l'uso di linguaggio criptico avevano, quantomeno per grave imprudenza, contribuito a creare l'apparenza di condotte illecite che hanno concorso, in sinergia con altri elementi, alla adozione della custodia cautelare. È stata inoltre condannata la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, di una sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese a favore del Ministero resistente pari a euro 1.000.
Norme richiamate
art. 314, comma 1, cod. proc. pen.
La norma sulla colpa grave nel giudizio di riparazione è stata interpretata nel senso che il giudice deve valutare se la condotta dell'imputato abbia avuto un'incidenza tale da trarre in inganno l'autorità giudiziaria e ostare al riconoscimento dell'indennizzo.
La decisione definitiva resa nei confronti di coimputati può essere acquisita e utilizzata nel giudizio di riparazione nei confronti dell'istante per accertare fatti rilevanti.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Norma processuale richiamata per la formulazione dei motivi di ricorso in cassazione; qui citata come riferimento procedurale per i rilievi del ricorrente.
artt. 319, 353-bis, 353 cod. pen.
Articoli che descrivevano i reati per i quali Povia era stato inizialmente indiziato; la Corte segnala che, pur essendo poi intervenuta l'assoluzione, il quadro indiziario iniziale e le condotte del ricorrente sono state ritenute idonee a influire sulla misura cautelare.
Massime di principio
- Il giudice della riparazione svolge una valutazione autonoma rispetto al giudizio di merito: non deve accertare la responsabilità penale, ma se la condotta dell'interessato abbia concorso a far adottare la misura cautelare.
- L'assoluzione nel giudizio di cognizione non esclude automaticamente la sussistenza di dolo o colpa grave ai fini della riparazione; il giudice della riparazione può considerare comportamenti 'accertati o non negati' che abbiano contribuito a creare l'apparenza di illiceità.
- Rapporti ambigui o frequenti con soggetti poi ritenuti responsabili e l'uso di linguaggio criptico nelle conversazioni intercettate possono costituire elementi valutabili come indizi di complicità o di grave imprudenza idonea a escludere l'indennizzo.
- Decisioni irrevocabili rese nei confronti di terzi possono essere acquisite e utilizzate nel giudizio di riparazione ai sensi dell'art. 238-bis c.p.p., quando esse aiutino a ricostruire il quadro fattuale rilevante.
- Il ricorrente che contesta la valutazione del giudice della riparazione deve proporre censure specifiche e circostanziate sulla relazione causale tra la propria condotta e l'adozione della misura cautelare; argomentazioni generiche sulla innocenza non sono sufficienti.
- In presenza di rifiuto della domanda di riparazione, il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e a sanzioni pecuniarie, oltre alla rifusione delle spese del resistente quando la sua difesa abbia apportato contributi utili al giudizio.
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