Cassazione Penale, Sentenza n. 39817/2025 del 11/12/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Domanda di riparazione per ingiusta detenzione relativa alla custodia cautelare in carcere dal 2/12/2019 al 30/03/2020 e agli arresti domiciliari dal 30/03/2020 al 16/07/2020 (227 giorni). La Corte d'appello aveva rigettato la domanda ritenendo sussistente "colpa grave" del ricorrente, basandosi su contatti telefonici (28/02/2019), la visita presso l'abitazione del Mangone il 2/03/2019, ripetute telefonate a Monica Maserati e dichiarazioni rese nell'interrogatorio di garanzia, considerate "opache" e sinergiche con l'attività criminosa. Il ricorrente era poi stato assolto con formula "per non avere commesso il fatto" con sentenza della Corte d'appello del 28/06/2024 (passata in giudicato il 16/01/2025). Il ricorso per cassazione denunciava vizio di motivazione per il mancato confronto con la sentenza di assoluzione e l'eccessivo affidamento sulle risultanze dell'ordinanza cautelare e della sentenza di primo grado.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando la causa alla Corte d'appello di Bologna per nuovo esame. La Corte ha affermato che il giudice della riparazione ha autonomia valutativa ma non può affermare circostanze già escluse dal giudice del merito (sentenza di assoluzione). Per negare l'indennizzo occorre accertare condotte specifiche del richiedente, dolose o gravemente colpose, non già limitarsi a rivalutare in senso colpevolista elementi neutri o esclusi dalla sentenza di merito. Il giudice del rinvio dovrà inoltre regolare le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 314 cod. proc. pen.
La norma regola il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione: il riconoscimento può essere escluso quando il richiedente abbia dato causa alla detenzione per dolo o colpa grave. Il giudice della riparazione deve valutare autonomamente la sussistenza di comportamenti extra-processuali o processuali (anche anteriori o successivi alla misura) idonei ad avere causato la detenzione
art. 43 cod. pen.
Fornisce la nozione di colpa riferita dalla Corte: la colpa grave ostativa all'indennizzo è quella che, per macroscopica negligenza, imprudenza o inosservanza di norme, determina una situazione prevedibile che giustifica l'intervento dell'autorità
Sez. U., n. 51779 del 28/11/2013 (Nicosia)
Principio che distingue l'operazione logico-valutativa del giudice penale da quella del giudice della riparazione: quest'ultimo deve stabilire se condotte abbiano costituito fattore condizionante alla produzione dell'evento detentivo e ha ampia libertà di valutare il materiale probatorio
Sez. U., n. 34559 del 26/06/2002
Conferma che il giudice della riparazione deve apprezzare autonomamente tutti gli elementi probatori disponibili e motivare adeguatamente la sussistenza della colpa grave
Sez. U., n. 43 del 13/12/1995 (Sarnataro)
Stabilisce che il giudice della riparazione non può affermare circostanze escluse dal giudice della cognizione e precisa la natura delle condotte ostative all'indennizzo (dolose o gravemente colpose)
Sez. U., n. 32383 del 27/05/2010 (D'Ambrosio)
Ribadisce che il giudice della riparazione deve valutare la condotta sia anteriormente sia successivamente alla sottoposizione alla misura cautelare e al momento della conoscenza del procedimento
Sez. 4, n. 8163 del 12/12/2001 (Pavone)
Indica che la condotta ostativa può essere sia extra-processuale sia processuale e che il giudice deve motivare sia l'addebitabilità al richiedente sia l'incidenza di tale condotta sulla detenzione
Massime di principio
- Il giudice della riparazione ha autonomia valutativa rispetto al giudice del merito: deve verificare ex ante se comportamenti del richiedente abbiano concretamente determinato o favorito la misura cautelare, ma non può ritenere fatti già esclusi dalla sentenza di assoluzione.
- Per negare l'indennizzo è necessario identificare comportamenti specifici del richiedente, dolosi o almeno gravemente colposi (macroscopica negligenza, imprudenza o inosservanza di norme), che abbiano ragionevolmente indotto l'autorità a intervenire; elementi neutri (telefonate, visite, dialoghi privi di chiari nessi) non sono di per sé sufficienti.
- Il giudice della riparazione deve considerare la condotta sia anteriore che successiva alla misura cautelare e il comportamento del soggetto dal momento in cui ha avuto conoscenza del procedimento penale.
- Non è lecito per il giudice della riparazione basarsi esclusivamente sulle argomentazioni dell'ordinanza cautelare o della sentenza di primo grado quando la sentenza di merito ha escluso la responsabilità: occorre un confronto motivato con l'assoluzione.
- Nei casi in cui il provvedimento di rigetto non espliciti condotte specifiche e imputabili al richiedente, la decisione deve essere annullata e la causa rinviata per un nuovo esame.
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