Cassazione Penale, Sentenza n. 39938/2025 del 11/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente denunciava la violazione di legge per omessa assoluzione, sostenendo che il fatto contestato (detenzione a fini di vendita di tabacco lavorato estero per gr. 380,00) non è più previsto come reato a seguito della riforma normativa intervenuta con il d.lgs. 26/9/2024, n.141, che ha depenalizzato le condotte sotto la soglia di 15 kg trasformandole in illeciti amministrativi salvo le ipotesi aggravanti. Si contestava dunque la sussistenza della continuazione/recidiva e la sussistenza di rilevanza penale del fatto.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato (depinalizzazione). Il Collegio ha rilevato che la normativa nuova (d.lgs. n.141/2024) ha innalzato la soglia da 10 a 15 kg e ha trasformato in sanzione amministrativa la detenzione per la vendita sotto tale soglia, salvo le circostanze aggravanti previste dall'art.85; pertanto la recidiva penale richiamata non trova applicazione. Nella sentenza si è disposta altresì la trasmissione degli atti all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Napoli.
Norme richiamate
art. 291-bis d.P.R. n. 43/1973
previgente disciplina: condotta sanzionata se superiore a 10 chilogrammi convenzionali; per quantitativi fino a 10 chilogrammi la sanzione era "la sola pena della multa"
Sotto la previgente disciplina la detenzione fino a 10 kg era punita solo con multa; tuttavia la sanzione pecuniaria era comunque una misura penale e poteva concorrere alla valutazione della recidiva ai sensi dell'art.296
testo richiamato nel provvedimento (non integralmente riprodotto come citazione diretta)
Disciplina la recidiva nel contrabbando: chi, dopo condanna per delitto di contrabbando, commette un altro delitto per il quale la legge stabilisce la sola multa è punito oltre che con la multa con la reclusione fino a un anno, con incremento in caso di recidiva reiterata
d.lgs. 26 settembre 2024, n. 141, art. 84
la nuova disciplina stabilisce che la condotta è reato solo se superiore a 15 chilogrammi convenzionali; per quantitativi fino a 15 kg la fattispecie è punita con una sanzione amministrativa (euro 5 per grammo, non inferiore a euro 5.000), salvo aggravanti
La riforma innalza la soglia da 10 a 15 kg e trasforma in illecito amministrativo le condotte sotto tale soglia, rendendo penalmente irrilevanti molte condotte precedentemente punite penalmente
d.lgs. 26 settembre 2024, n. 141, art. 85
elenca le circostanze aggravanti che, se ricorrono, mantengono la rilevanza penale e prevedono sanzioni penali più gravi
Se ricorre almeno una delle circostanze indicate (es. uso di armi, commissione con più persone, connessione con reati contro la fede pubblica, uso di mezzi alterati o ricorso a strutture societarie opache), la fattispecie resta delittuosa e non viene depenalizzata
d.lgs. 26 settembre 2024, n. 141, art. 89
disciplina della recidiva come applicabile ai soli "delitti" di contrabbando per i quali la legge stabilisce la sola multa
La disposizione riguarda esclusivamente delitti; ove la condotta sia qualificata come illecito amministrativo (art.84, comma 2), la disciplina della recidiva penale non può trovare applicazione
legge 7 marzo 1985, n. 76, art. 9
Richiamata come fonte per la definizione dei "grammi convenzionali"; presente nel testo per riferire la misura tecnica del prodotto
art. 1, comma 2 (secondo periodo) e art. 5 d.lgs. n. 8/2016
Richiamate nel provvedimento come disposizioni sistematicamente non conciliabili con il nuovo assetto normativo e, pertanto, non applicabili nel caso concreto
codice penale (regole generali sulla recidiva)
Il Collegio segnala che, in assenza dell'applicabilità delle norme speciali, la recidiva nel contrabbando sarebbe disciplinata dal codice penale; tuttavia la nuova normativa speciale ha modificato la rilevanza penale di molte condotte, incidendo sul possibile ricorso alla recidiva
Massime di principio
- Principio della lex mitior: se una norma sopravvenuta è più favorevole all'imputato (es. depenalizzazione o attenuazione), essa si applica anche se intervenuta dopo il fatto e prima della pronuncia impugnata; ciò può determinare l'annullamento senza rinvio per non più punibilità
- Quando una riforma trasforma una condotta da reato a illecito amministrativo (sanzione non penale), non è applicabile la disciplina della recidiva penale riferita ai "delitti"; la condotta diviene penalmente irrilevante salvo che ricorrano specifiche circostanze aggravanti previste dalla nuova normativa
- Occorre verificare con attenzione la soglia quantitativa e le circostanze aggravanti previste dalla nuova legge: la presenza di un'aggravante mantiene la rilevanza penale anche per quantitativi altrimenti depenalizzati
- Se la depenalizzazione è stata invocata con successo, il provvedimento giudiziario penale viene annullato senza rinvio e gli atti possono essere trasmessi all'ente amministrativo competente (es. Agenzia delle Dogane e dei Monopoli) per l'irrogazione della sanzione amministrativa eventualmente prevista
- In casi analoghi è opportuno far valere tempestivamente la sopravvenuta normativa più favorevole in sede di ricorso (cautelando termini e mezzi di impugnazione) e documentare l'assenza di aggravanti che possano mantenere la rilevanza penale
- La mera condanna penale anteriore non obbliga l'applicazione automatica della recidiva se la nuova legge ha escluso la qualificazione come delitto della condotta reiterata; va verificata la compatibilità sistematica delle norme richiamate
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