Cassazione Civile, Ordinanza n. 20028/2021 del 14/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto, resa quale giudice di rinvio dopo un precedente intervento della Corte di cassazione, che aveva accolto l'appello dell'Ufficio e ritenuto legittimo un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2000 per Ires, Irap, Iva e accessori. La lite traeva origine da operazioni di vendita di climatizzatori effettuate in regime di non imponibilità, nonostante la cessionaria indicata in atti non avesse i requisiti di esportatrice abituale. Il ricorso era articolato in quattro motivi, ma la società ha poi dichiarato di avere presentato domanda di definizione agevolata dei carichi e ha chiesto la cessazione della materia del contendere.
La decisione
La Corte ha preso atto della documentazione relativa alla definizione agevolata e del pagamento eseguito dalla contribuente per perfezionarla; ha quindi dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. La Corte ha altresì richiamato il principio per cui, in caso di processo estinto a seguito di definizione agevolata, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate, in base alla disciplina richiamata. Non è stata quindi esaminata nel merito la fondatezza dei quattro motivi di ricorso.
Norme richiamate
art. 1, comma 1, lett. c), d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
È richiamato come base normativa del regime di non imponibilità delle cessioni oggetto di contestazione, ma la sentenza non ne sviluppa l'interpretazione nel merito perché il giudizio si estingue.
art. 6 del D.L. n. 193/2016, conv. con modif. dalla L. n. 225/2016
È la disciplina sulla definizione agevolata dei carichi a ruolo invocata dalla contribuente per ottenere la cessazione della materia del contendere.
art. 6, comma 13, D.L. n. 119 del 2018
"Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate"
La Corte richiama tale previsione per affermare che, nel processo estinto per definizione agevolata, le spese processuali restano a carico di chi le ha anticipate.
art. 46, comma 3, codice del processo tributario
Viene richiamato in via conforme alla regola sulle spese nei processi estinti a seguito di definizione agevolata.
Massime di principio
- Quando interviene il perfezionamento di una definizione agevolata dei carichi relativa alla pretesa tributaria oggetto del giudizio, la Corte deve dichiarare l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere, senza esaminare i motivi di ricorso nel merito.
- Nel processo tributario estinto per effetto di definizione agevolata, le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate, secondo la disciplina speciale richiamata dalla Corte.
- Se il ricorso per cassazione diviene privo di oggetto per effetto del pagamento necessario a perfezionare la definizione agevolata, l'esito è l'estinzione del giudizio e la parte resistente risulta sostanzialmente vincitrice sotto il profilo processuale.
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