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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20028/2021 del 14/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto, resa quale giudice di rinvio dopo un precedente intervento della Corte di cassazione, che aveva accolto l'appello dell'Ufficio e ritenuto legittimo un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2000 per Ires, Irap, Iva e accessori. La lite traeva origine da operazioni di vendita di climatizzatori effettuate in regime di non imponibilità, nonostante la cessionaria indicata in atti non avesse i requisiti di esportatrice abituale. Il ricorso era articolato in quattro motivi, ma la società ha poi dichiarato di avere presentato domanda di definizione agevolata dei carichi e ha chiesto la cessazione della materia del contendere.

La decisione

La Corte ha preso atto della documentazione relativa alla definizione agevolata e del pagamento eseguito dalla contribuente per perfezionarla; ha quindi dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. La Corte ha altresì richiamato il principio per cui, in caso di processo estinto a seguito di definizione agevolata, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate, in base alla disciplina richiamata. Non è stata quindi esaminata nel merito la fondatezza dei quattro motivi di ricorso.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Quando interviene il perfezionamento di una definizione agevolata dei carichi relativa alla pretesa tributaria oggetto del giudizio, la Corte deve dichiarare l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere, senza esaminare i motivi di ricorso nel merito.
  • Nel processo tributario estinto per effetto di definizione agevolata, le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate, secondo la disciplina speciale richiamata dalla Corte.
  • Se il ricorso per cassazione diviene privo di oggetto per effetto del pagamento necessario a perfezionare la definizione agevolata, l'esito è l'estinzione del giudizio e la parte resistente risulta sostanzialmente vincitrice sotto il profilo processuale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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