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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 29113/2025 del 04/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente, cessionaria del credito risarcitorio originato da un sinistro stradale (ceduto dall'assicurato/danneggiato Massimo Scaglione), ha promosso azione ex art. 149 d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 contro l'assicuratore del danneggiato (Unipol) e contro il conducente responsabile (Furio/ Fulvio Cavalieri) per ottenere il rimborso del costo di noleggio di un'auto sostitutiva. In sede di Cassazione il ricorso verteva sull'esito negativo dei gradi di merito e sulla possibilità per il cessionario di esercitare l'azione diretta prevista dall'art. 149. Tuttavia la Corte ha rilevato che la ricorrente non aveva ottemperato all'ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario (il responsabile) disposto con ordinanza della Corte, inviata via PEC l'11/11/2024, e la richiesta di rimessione in termini per malfunzionamento della PEC è stata ritenuta tardiva e non sufficientemente provata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ex art. 371-bis c.p.c. per mancata ottemperanza all'ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario. L'istanza di rimessione in termini è stata respinta perché tardiva e per insufficiente prova del presunto malfunzionamento della casella PEC. Non sono state disposte spese di giudizio in Cassazione, ma è stato disposto che la ricorrente versi all'ufficio di merito l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002. Pur dichiarando il ricorso inammissibile, la Corte ha enunciato un principio di diritto: il cessionario del credito di risarcimento patrimoniale da sinistro stradale è legittimato ad esercitare l'azione ex art. 149 d.lgs. n. 209/2005 nei confronti dell'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato dal soggetto danneggiato.

Norme richiamate

  • d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 - art. 149

    «l'impresa, a seguito della presentazione della richiesta di risarcimento diretto, è obbligata a provvedere alla liquidazione dei danni per conto dell'impresa di assicurazione del veicolo responsabile, ferma la successiva regolazione dei rapporti fra le imprese medesime»

    La Corte afferma che il credito risarcitorio ceduto può essere fatto valere anche mediante l'azione diretta ex art. 149: il cessionario è legittimato a chiedere la liquidazione direttamente all'impresa che assicura il veicolo del danneggiato, stante la sostanziale corrispondenza di posizione tra le imprese coinvolte.

  • codice di procedura civile - art. 371-bis

    Norma richiamata per dichiarare l'inammissibilità del ricorso dovuta al difetto del necessario contraddittorio (mancata ottemperanza all'ordine di integrazione delle parti essentiali).

  • codice di procedura civile - art. 153, secondo comma

    Regola la rimessione in termini: la Corte richiede tempestività nella richiesta e che la parte dimostri l'assenza di colpa; l'istanza della ricorrente è stata ritenuta tardiva.

  • codice di procedura civile - art. 363, terzo comma

    Consente alla Corte di enunciare un principio di diritto nell'interesse della legge; la Corte ha utilizzato questa facoltà per chiarire che il cessionario può esperire l'azione ex art. 149.

  • codice civile - art. 1263

    Richiamato per spiegare gli effetti della cessione del credito (trasferimento comprensivo di privilegi, garanzie e azioni), a fondamento della legittimazione del cessionario ad esercitare le azioni relative al credito ceduto.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - art. 13, comma 1-quater

    Norma che disciplina il contributo unificato: la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per eventuale versamento aggiuntivo da parte della ricorrente.

  • d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 - art. 144

    Richiamato in generale per le azioni derivanti da sinistro stradale: la Corte osserva che la trasmigrazione del credito al cessionario comprende anche le azioni previste dalla normativa sulle r.c. auto.

Massime di principio

  • Il cessionario di un credito di risarcimento patrimoniale da sinistro stradale è legittimato a proporre l'azione diretta ex art. 149 d.lgs. n. 209/2005 contro l'impresa di assicurazione che ha stipulato la polizza per il veicolo utilizzato dal danneggiato.
  • In giudizio va sempre assicurato il corretto contraddittorio: il conducente/ proprietario responsabile è litisconsorte necessario nelle azioni di risarcimento diretto e deve essere tempestivamente compreso nel processo; l'ordine di integrazione va ottemperato o il ricorso può risultare inammissibile.
  • Le comunicazioni via PEC si presumono validamente ricevute quando la cancelleria attesta la regolare consegna; chi invoca malfunzionamenti deve fornire prove solide e tempestive (log di consegna, ricevute, attestazioni tecniche) e attivarsi senza indugio per sanare il vizio.
  • La richiesta di rimessione in termini per cause non imputabili richiede immediatezza: la parte deve agire con 'tempestività' e dimostrare la causa esterna in modo convincente, altrimenti l'istanza viene respinta per tardività o insufficienza probatoria.
  • Per evitare rischi processuali, il cessionario dovrebbe notificare e/o costituire tutte le controparti rilevanti (assicuratore e responsabile) e conservare tracce documentali della cessione e delle comunicazioni (atto di cessione, PEC con ricevute, prove di consegna e ricezione).

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