Cassazione Civile, Sentenza n. 29168/2025 del 04/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Fallimento impugnava la sentenza di appello che aveva rigettato la domanda di accertamento di nullità della compravendita e di restituzione dell'immobile, nonché la domanda subordinata di revoca ex art. 2901 c.c. Il ricorrente deduceva che la vendita (a euro 1.400.000) e il contestuale leasing dell'immobile a G.C.R. Project (società collegata alla venditrice) costituivano una operazione funzionalmente volta a garantire crediti della Banca, vietata dal divieto del patto commissorio: argomenti specifici erano la coincidenza della compagine sociale di venditrice e utilizzatrice, il pagamento del maxicanone con provvista derivante dal prezzo, l'utilizzo del prezzo per estinguere ipoteche e debiti, la situazione di difficoltà economica della venditrice e l'appartenenza delle banche a gruppi collegati. In cassazione sono stati sollevati cinque motivi: questioni di interpretazione del divieto di patto commissorio e della sua estensione a schemi complessi (sale and lease back/ leasing trilatero), omissione di valutazione di fatti decisivi da parte del giudice d'appello (fra cui l'effetto complessivo dell'operazione e l'origine della provvista del maxicanone), e carenze motivazionali nella decisione sulla revocatoria ex art. 2901 c.c. (anche in relazione all'art. 66 legge fallimentare).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i primi quattro motivi e ha ritenuto infondati i rilievi che chiedevano una rinnovazione della valutazione di merito rispetto all'asserito 'patto commissorio', confermando il principio che la nozione di patto commissorio va interpretata funzionalmente e che la verifica della fittizietà e degli indici sintomatici è questione di merito riservata ai giudici di merito. Tuttavia la Corte ha accolto il quinto motivo relativo alla carenza motivazionale della Corte d'appello sulla domanda subordinata di revoca ex art. 2901 c.c.: la motivazione della Corte d'appello è stata considerata apodittica e insufficiente perché non ha esaminato in modo compiuto gli elementi e le prove addotte dal Fallimento (eventus damni, consilium fraudis, partecipatio fraudis, stato di ammissione passivo). Per questo la sentenza impugnata è stata cassata limitatamente a tale profilo e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Trieste per un nuovo esame, anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 2744 c.c.
Il divieto di patto commissorio è interpretato in senso funzionale: non solo il patto descritto dal testo è nullo, ma qualsiasi negozio che abbia la concreta efficacia di assicurare al creditore l'acquisizione della proprietà del bene in caso di inadempimento è sanzionato con la nullità.
art. 2901 c.c.
Norma sulla revocatoria per atti che diminuiscono l'attivo o aumentano il passivo in pregiudizio dei creditori. La Corte ha ritenuto che la valutazione della sussistenza dei presupposti (eventus damni, consilium fraudis, partecipatio fraudis) richiede motivazione specifica e verifica delle prove nel merito.
art. 66 legge fallimentare
Richiama le regole procedurali e di tutela nel processo fallimentare: la Corte ha ritenuto che la Corte d'appello non ha adeguatamente considerato gli elementi contenuti negli atti fallimentari (stato di ammissione passivo), violando l'obbligo di esame previsto in materia fallimentare.
art. 1418 c.c.
Richiamata relativamente alla nullità per illiceità della causa: lo schema negoziale che sia in realtà una vendita in funzione di garanzia può essere sanzionato per illiceità della causa ex art. 1418 in combinato con art. 2744 c.c.
art. 1343 c.c.
Richiamato nel contesto della illiceità della causa e degli effetti obbligatori, come riferimento ai vizi della volontà e delle condizioni della validità del contratto quando il negozio è in frode ai creditori.
artt. 115, 116 c.p.c.
Richiamati in ordine al potere istruttorio e alle regole procedurali: la Corte ha osservato che la Corte d'appello ha affermato di non essere state formulate istanze istruttorie, ma ha omesso di considerare le prove già acquisite, con conseguente insufficiente motivazione.
art. 291 c.c.
Richiamato in relazione agli effetti del contratto e alla possibilità di impugnazione o revoca; la Corte ne ha esaminato l'applicazione in combinato con la revocatoria fallimentare.
art. 360 c.p.c. (nn. 3,4,5)
Norme sul ricorso per cassazione: la Corte ha valutato i motivi per i vizi di diritto e per omesso esame di fatto. In particolare ha ritenuto che i motivi attinenti alla valutazione di merito (omesso esame di fatti decisivi) erano insindacabili perché rientrano nella valutazione di fatto del giudice di merito, salvo vizio motivazionale evidente; invece il vizio motivazionale relativo alla revocatoria è stato ritenuto sussistente e ha determinato la cassazione.
art. 111 Costituzione
Richiamata come parametro minimo di motivazione delle decisioni giudiziarie: la motivazione della Corte d'appello è stata considerata insufficiente rispetto al minimo costituzionale di difesa.
Massime di principio
- Il divieto del patto commissorio va interpretato in modo funzionale: non conta solo la forma negoziale ma la causa concreta e l'effetto reale dell'operazione. Qualsiasi schema (es. sale and lease back o leasing trilatero) può essere sanzionato se serve a garantire il creditore attraverso il trasferimento della proprietà in caso di inadempimento.
- La verifica della fittizietà o della patologìa di contratti complessi (vendita + leasing) è questione di fatto riservata al giudice di merito; la Cassazione interviene solo per vizi di motivazione, apparente contraddittorietà o mancanza di motivazione.
- Indizi sintomatici rilevanti per accertare una vendita in funzione di garanzia includono: rapporto di credito/debito tra venditore e acquirente/finanziaria, difficoltà economiche dell'alienante, sproporzione tra prezzo e valore del bene, pagamento del maxicanone o di canoni con provvista proveniente dal venditore, appartenenza a gruppi societari collegati. Non è necessaria la congiunta presenza di tutti gli indici: la valutazione è complessiva.
- Nelle azioni revocatorie ex art. 2901 c.c. in ambito fallimentare è essenziale che il proponente allegi e provi l'eventus damni, il consilium fraudis e la partecipatio fraudis del terzo; il giudice deve esaminare espressamente tali elementi e le prove depositate (ad esempio lo stato di ammissione passivo). La mancata motivazione su questi punti determina cassazione.
- Per il creditore/controricorrente: dimostrare la regolarità economica dell'operazione (pagamento integrale del prezzo, proporzione tra prezzo e valore, mancanza di indebitamento preesistente con l'acquirente, assenza di utilizzo dei proventi per sottrarre beni ai creditori) è cruciale per resistere a contestazioni di patto commissorio o revocatoria.
- Per il Fallimento/attore: raccogliere e documentare prove dirette e indirette (movimenti finanziari che mostrano l'origine della provvista, bilanci e documenti che attestino la situazione economica, collegamenti societari, documentazione dell'elenco creditori e dello stato di ammissione passivo) è fondamentale per ottenere un esame motivato da parte del giudice e per evitare che la controversia resti confinata alla valutazione di merito non sindacabile in cassazione.
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