Cassazione Civile, Ordinanza n. 04157/2024 del 15/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce da un’istanza di restituzione/rivendica di cinquantasei beni mobili proposta nell’ambito di una procedura fallimentare, fondata su quattro scritture private e quattro fatture. Il giudice delegato aveva escluso il credito/reclamo dallo stato passivo delle rivendiche, e il tribunale fallimentare aveva poi rigettato l’opposizione. Il tribunale ha ritenuto che le scritture private non avessero data certa anteriore al fallimento, anche perché le fatture allegate risultavano duplicative di altre già emesse con la stessa numerazione e comunque prive di descrizione analitica dei beni e dell’indicazione del prezzo di ciascun bene, con conseguente impossibilità di collocarle nel tempo e di correlare le scritture alle fatture. Il tribunale ha inoltre escluso la necessità di ordinare l’esibizione del libro giornale e del registro dei beni ammortizzabili, e ha negato la prova testimoniale ritenendo incapace a testimoniare il legale rappresentante della fallita e irrilevante la deposizione della coniuge dell’opponente, perché de relato. Nel ricorso per cassazione il fallimento istante ha dedotto: violazione degli artt. 115 c.p.c., 2704 e 2697 c.c. per non avere il tribunale considerato che le fatture erano state registrate prima del fallimento e inserite nelle dichiarazioni IVA; violazione degli artt. 2704, 2607 e 2729 c.c. per non avere il tribunale valutato complessivamente gli indizi e il collegamento tra fatture, schede contabili e scritture di vendita; motivazione apparente in ordine al rigetto dell’ordine di esibizione; violazione degli artt. 113, 115, 116, 183, comma 7, e 246 c.p.c., 178, 179 e 2697 c.c., nonché degli artt. 24 e 111 Cost. e 6 CEDU, per l’esclusione della prova testimoniale, per l’incapacità a testimoniare del legale rappresentante della fallita e per la ritenuta irrilevanza della testimonianza della coniuge.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto non censurata la ratio decidendi del decreto impugnato, fondata sulla genericità delle fatture e sull’impossibilità di attribuire data certa anteriore al fallimento alle scritture private; ha giudicato inammissibili anche le censure su presunzioni e collegamento documentale, per difetto di specificità e perché la valutazione delle presunzioni appartiene al merito; ha escluso la censura sulla mancata esibizione documentale, trattandosi di potere discrezionale del giudice; ha confermato il principio per cui il fallito, o chi ne rappresenta la persona giuridica, non può testimoniare nei giudizi relativi a rapporti economici compresi nel fallimento; ha ritenuto infondate le doglianze sulla pretesa violazione del principio di parità delle armi e comunque irrilevanti le censure sulla testimonianza della coniuge e sulla consulenza tecnica, in quanto assorbite o prive di interesse. Le spese sono state poste a carico del ricorrente.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente, ma la Corte non ravvisa una violazione decisiva perché la censura non aggredisce la ratio della decisione di merito.
La doglianza è stata dichiarata inammissibile in quanto diretta a contestare valutazioni di merito sulla prova.
L’ordine di esibizione è subordinato ai presupposti di legge ed è rimesso al prudente apprezzamento del giudice.
Come per l’art. 118 c.p.c., la richiesta di esibizione è discrezionale e non coercitiva in cassazione se non nei limiti del vizio di legge.
Richiamato nel quarto motivo, ma la censura è stata reputata inammissibile.
Esclude dalla testimonianza le persone che potrebbero partecipare al giudizio; la Corte ribadisce che ciò non viola il principio di parità delle armi perché opera in modo uguale per tutte le parti.
Richiamato quanto all’onere della prova, ma la Corte ritiene che le doglianze in realtà contestino il giudizio di fatto del tribunale.
La data certa delle scritture private non è provata dalla mera allegazione di fatture o registrazioni se il giudice di merito esclude la possibilità di collocarle nel tempo.
La valutazione della precisione, gravità e concordanza degli indizi è riservata al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se logicamente motivata.
Richiamato nel quarto motivo, senza decisiva incidenza sul giudizio di inammissibilità.
Richiamato nel quarto motivo, senza decisiva incidenza sul giudizio di inammissibilità.
art. 24 Cost.
La Corte esclude che la disciplina sulla testimonianza del fallito leda il diritto di difesa.
art. 111 Cost.
La Corte esclude che la disciplina processuale esaminata violi il giusto processo o la parità delle armi.
art. 117, comma 1, Cost.
Richiamato in relazione al parametro CEDU, ma ritenuto non violato perché la disciplina processuale è generalizzata e non discriminatoria.
art. 6 CEDU
Richiamato dal ricorrente; la Corte lo ritiene non violato alla luce della disciplina interna e della giurisprudenza costituzionale.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è sufficiente evocare documenti o elementi indiziari: occorre censurare specificamente la vera ratio decidendi posta dal giudice di merito, altrimenti il motivo è inammissibile.
- La verifica della data certa delle scritture private e della loro idoneità probatoria, quando dipenda da fatture prive di specificità o da documenti duplicativi, appartiene al giudizio di fatto e non può essere sostituita da una diversa lettura del ricorso per cassazione.
- La valutazione dei requisiti delle presunzioni semplici ex art. 2729 c.c. è riservata al giudice di merito; in cassazione è censurabile solo per violazione di legge o per manifesta illogicità, non per una diversa ponderazione degli indizi.
- L’ordine di esibizione documentale è rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito e non costituisce, di regola, un diritto processuale azionabile come motivo di violazione di legge in cassazione.
- Nei giudizi relativi a rapporti economici compresi nel fallimento, il fallito conserva una posizione di parte sostanziale incompatibile con la testimonianza; per le persone giuridiche tale preclusione si riflette sulla persona fisica che ne abbia la rappresentanza legale.
- La preclusione alla testimonianza del soggetto legittimato a partecipare al giudizio non viola, di per sé, il principio della parità delle armi, poiché la regola opera in modo uniforme per tutte le parti.
- Le deposizioni meramente de relato, quando provengano da soggetti incapaci a testimoniare o riferiscano solo dichiarazioni della parte, possono essere legittimamente ritenute inutili o prive di rilevanza probatoria dal giudice di merito.
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