Sentenza del 27/01/2023 n. 2536 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società impugnava l'avviso di intimazione di pagamento emesso dal concessionario relativo a Ires, Iva e altri tributi per l'anno 2011. Il nodo processuale centrale riguardava la tempestività del ricorso: l'intimazione era stata notificata il 16 maggio 2018 e la contribuente aveva proposto ricorso dinanzi alla CTP il 5 luglio 2018. Le decisioni di merito avevano ritenuto il ricorso tardivo (CTP rigettò; la CTR confermò il rigetto), accusando violazione dell'art. 21 D.Lgs. n. 546/1992 e considerando decisiva la conoscenza di atti presupposti ottenuta con accesso il 5 maggio 2018.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendolo manifestamente fondato: ha stabilito che il termine di 60 giorni per proporre ricorso avverso l'intimazione di pagamento decorre dalla notifica dell'intimazione stessa (notificata il 16/05/2018), per cui il ricorso del 05/07/2018 è tempestivo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte tributaria regionale dell'Abruzzo, in diversa composizione, per l'esame del merito della controversia e per decidere sulle spese del giudizio di legittimità. I restanti motivi (condanna alle spese e presunto difetto di notifica delle cartelle presupposte) sono stati dichiarati assorbiti.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21
Il termine per impugnare l'atto tributario decorre dalla notifica dell'atto impugnato (qui: intimazione di pagamento). La Corte ha ritenuto che la conoscenza precedente degli atti presupposti (accesso) non fa decorrere il termine.
D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 2, 19, 50
Richiamati nel complesso per le regole processuali tributarie; in particolare l'art. 50 è collegato al sistema delle procedure esecutive e degli atti di riscossione (intimazione). La Corte ha segnalato la necessità di leggere le norme in combinato ma ha escluso violazione del regime dei termini.
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50
Individua l'intimazione di pagamento quale atto impugnabile. La decisione ha confermato che il decorso del termine di impugnazione si riferisce alla notifica di tale intimazione.
C.P.C., artt. 112, 115, 116 (richiamati)
Richiami alle norme sul rito e sulla composizione del giudizio (richiamate per la lettura delle disposizioni processuali), utilizzate per interpretare correttamente termini e decorrenze processuali.
Norma sul diritto di accesso agli atti amministrativi; la Corte ha ritenuto che l'esercizio del diritto di accesso non fa decorrere il termine per l'impugnazione dell'atto notificato.
Massime di principio
- Il termine per impugnare un'avviso di intimazione di pagamento decorre dalla data di notifica dell'intimazione stessa (non dalla conoscenza antecedente di atti presupposti ottenuta tramite accesso agli atti).
- La mera conoscenza del contenuto di atti presupposti, acquisita prima della notifica formale dell'atto impugnato, non fa scattare il termine di impugnazione previsto dal D.Lgs. n. 546/1992, art. 21.
- In caso di rigetto per presunta tardività, il giudice di legittimità può censurare l'erronea interpretazione della decorrenza dei termini e rinviare la causa al giudice di merito perché esamini il merito sostanziale.
- Quando il ricorso è ritenuto tempestivo con riferimento all'atto effettivamente impugnato, le contestazioni relative a vizi ulteriori (es. mancata notifica di cartelle presupposte) restano questioni di merito da esaminare dal giudice dell'appello.
- È fondamentale individuare con precisione l'atto impugnato (intimazione vs estratto di ruolo) e calcolare il termine di impugnazione in relazione alla notifica dell'atto specifico.
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