Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 16807/2024 del 17/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dal diniego di rimborso dell'IVA relativa all'anno d'imposta 2014. La contribuente ha impugnato il diniego davanti al giudice tributario, ma sia la CTP sia la CTR hanno respinto il ricorso/appello. In cassazione la parte contribuente ha dedotto due censure: con il primo motivo ha denunciato la violazione dell'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente, sostenendo che il diniego di rimborso IVA, anche se preceduto solo da una richiesta di documenti e non da accesso o verifica, integra un atto di accertamento lesivo del credito del contribuente e, per i tributi armonizzati, richiede il contraddittorio endoprocedimentale; con il secondo motivo ha denunciato la violazione dell'art. 33, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell'art. 101 c.p.c., lamentando la nullità della sentenza perché l'Agenzia delle entrate avrebbe discusso oralmente la causa nonostante la trattazione in camera di consiglio.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il secondo motivo inammissibile per difetto di autosufficienza, poiché la ricorrente non aveva allegato il processo verbale richiamato dal giudice di appello e si era limitata a prospettare la violazione del contraddittorio senza confutare adeguatamente l'accertamento secondo cui la trattazione di primo grado era avvenuta in camera di consiglio. Ha inoltre affermato che, in ogni caso, il motivo era infondato, perché la stessa ricorrente aveva ammesso che, dopo la domanda di rimborso, vi era stata un'interlocuzione con l'Ufficio, sicché non era configurabile il lamentato difetto di contraddittorio. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna della ricorrente alle spese e con applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Il vizio per violazione del contraddittorio processuale deve essere dedotto in modo specifico e autosufficiente, indicando e producendo gli atti necessari a verificare la pretesa omissione o irregolarità.
  • La censura di violazione del contraddittorio è inammissibile se il ricorrente non confuta puntualmente l'accertamento del giudice di merito fondato sul processo verbale di udienza o su altro atto processuale rilevante.
  • Non è configurabile un difetto di contraddittorio endoprocedimentale quando dagli atti emerga che, dopo l'istanza del contribuente, vi sia stata un'interlocuzione con l'Ufficio.
  • In sede di legittimità, la doglianza che prospetta la nullità della sentenza per violazione del principio del contraddittorio richiede una allegazione completa del fatto processuale decisivo e dei relativi documenti.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.