Cassazione Civile, Ordinanza n. 16807/2024 del 17/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dal diniego di rimborso dell'IVA relativa all'anno d'imposta 2014. La contribuente ha impugnato il diniego davanti al giudice tributario, ma sia la CTP sia la CTR hanno respinto il ricorso/appello. In cassazione la parte contribuente ha dedotto due censure: con il primo motivo ha denunciato la violazione dell'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente, sostenendo che il diniego di rimborso IVA, anche se preceduto solo da una richiesta di documenti e non da accesso o verifica, integra un atto di accertamento lesivo del credito del contribuente e, per i tributi armonizzati, richiede il contraddittorio endoprocedimentale; con il secondo motivo ha denunciato la violazione dell'art. 33, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell'art. 101 c.p.c., lamentando la nullità della sentenza perché l'Agenzia delle entrate avrebbe discusso oralmente la causa nonostante la trattazione in camera di consiglio.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il secondo motivo inammissibile per difetto di autosufficienza, poiché la ricorrente non aveva allegato il processo verbale richiamato dal giudice di appello e si era limitata a prospettare la violazione del contraddittorio senza confutare adeguatamente l'accertamento secondo cui la trattazione di primo grado era avvenuta in camera di consiglio. Ha inoltre affermato che, in ogni caso, il motivo era infondato, perché la stessa ricorrente aveva ammesso che, dopo la domanda di rimborso, vi era stata un'interlocuzione con l'Ufficio, sicché non era configurabile il lamentato difetto di contraddittorio. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna della ricorrente alle spese e con applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 12, comma 7, L. 27 luglio 2000, n. 212
La censura era fondata sull'assunto che il contraddittorio endoprocedimentale fosse obbligatorio anche nel procedimento di diniego di rimborso IVA; la Corte, però, non ha accolto la doglianza perché ha ritenuto insussistente, in concreto, la violazione lamentata.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Norma invocata per denunciare la violazione di legge relativa al contraddittorio endoprocedimentale.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Norma invocata per dedurre la nullità della sentenza per violazione del principio del contraddittorio.
art. 33, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla trattazione della causa in camera di consiglio e alla pretesa nullità della decisione.
Richiamato dalla ricorrente a fondamento della dedotta violazione del contraddittorio processuale.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte ha dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
Norma richiamata quale fonte dell'inserimento del comma 1 quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Il vizio per violazione del contraddittorio processuale deve essere dedotto in modo specifico e autosufficiente, indicando e producendo gli atti necessari a verificare la pretesa omissione o irregolarità.
- La censura di violazione del contraddittorio è inammissibile se il ricorrente non confuta puntualmente l'accertamento del giudice di merito fondato sul processo verbale di udienza o su altro atto processuale rilevante.
- Non è configurabile un difetto di contraddittorio endoprocedimentale quando dagli atti emerga che, dopo l'istanza del contribuente, vi sia stata un'interlocuzione con l'Ufficio.
- In sede di legittimità, la doglianza che prospetta la nullità della sentenza per violazione del principio del contraddittorio richiede una allegazione completa del fatto processuale decisivo e dei relativi documenti.
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