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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22337/2022 del 15/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia riguarda il regime fiscale applicabile ai compensi arretrati corrisposti a un giudice tributario per l'attività svolta nei trimestri finali di due annualità. Il contribuente aveva ottenuto in primo e secondo grado il riconoscimento parziale del diritto al rimborso della maggiore imposta versata, sul presupposto che il ritardo nel pagamento dei compensi relativi al quarto trimestre 2013 e al quarto trimestre 2014 fosse abnorme e quindi idoneo a far scattare la tassazione separata. L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione deducendo violazione delle norme del TUIR sulla tassazione separata, sostenendo che tale regime non si applica automaticamente a ogni compenso corrisposto dopo la maturazione, ma solo quando il ritardo dipenda da ragioni non fisiologiche e non riconducibili alla normale dinamica del rapporto; poiché i compensi d'imposta si riferiscono a singoli anni solari e il ritardo era, secondo l'Ufficio, fisiologico, andava applicata la tassazione ordinaria.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto fondato il motivo di ricorso alla luce della giurisprudenza di legittimità già formatasi in casi analoghi, secondo cui la tassazione separata per emolumenti arretrati è ammessa solo se il ritardo nel pagamento derivi da cause giuridiche o comunque non dipendenti dalla volontà delle parti e non sia fisiologico rispetto alla procedura di liquidazione e corresponsione del compenso. In applicazione di tale principio, la Corte ha giudicato erronea la decisione di merito che aveva considerato non fisiologico un ritardo inferiore a sei mesi. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e ha deciso nel merito rigettando il ricorso introduttivo del contribuente limitatamente ai compensi del quarto trimestre 2013 e del quarto trimestre 2014. Le spese dell'intero processo sono state compensate per la recente formazione dell'orientamento giurisprudenziale.

Norme richiamate

  • art. 50, comma 1, lett. f), DPR n. 917/1986 (TUIR)

    richiamato come norma invocata dall'Agenzia; inserito nel quadro della disciplina dei compensi assimilati al lavoro dipendente e del relativo trattamento fiscale

  • art. 13, D.Lgs. n. 545/1992

    richiamato nel motivo di ricorso in relazione ai compensi dei giudici tributari

  • art. 51 TUIR

    richiamato per sostenere che l'anno d'imposta e il momento di corresponsione rilevano ai fini dell'applicazione del regime ordinario

  • art. 52 TUIR

    richiamato nel motivo di ricorso

  • art. 17, comma 1, lett. b), TUIR

    norma sulla tassazione separata; la Corte ribadisce che si applica solo agli emolumenti arretrati in presenza di un ritardo non fisiologico e non dipendente dalla volontà delle parti

  • art. 7 TUIR

    richiamato per affermare che l'imposta è dovuta per anni solari, ciascuno costituente un'obbligazione tributaria autonoma

  • art. 21 TUIR

    richiamato nel ragionamento sui presupposti della tassazione separata riferiti all'anno d'imposta unitariamente considerato

  • D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, art. 14

    richiamato come parametro temporale di riferimento, dopo la novella del 2000, per individuare un idoneo spatium adimplendi per l'amministrazione

  • L. n. 388 del 2000, art. 147

    citata quale novella che rileva nel quadro del parametro temporale richiamato dalla Corte

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    consente alla Corte di decidere nel merito senza rinvio quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    norma processuale posta a base della censura per violazione di legge

Massime di principio

  • Per gli emolumenti assimilati al lavoro dipendente la tassazione separata non discende automaticamente dal solo fatto che il pagamento avvenga nell'anno successivo a quello di maturazione: occorre che il compenso sia effettivamente "arretrato" secondo i presupposti normativi.
  • Il ritardo nel pagamento consente la tassazione separata solo se è dovuto a cause giuridiche o ad altre ragioni non dipendenti dalla volontà delle parti; se il ritardo è fisiologico e rientra nella normale dinamica procedurale del rapporto, si applica la tassazione ordinaria.
  • Nella valutazione del carattere fisiologico o non fisiologico del ritardo occorre considerare il tempo normalmente necessario all'amministrazione per i controlli e per l'approntamento dei mezzi finanziari, non un mero superamento di una data formale di calendario.
  • Quando la controversia è definita sulla base di principi già consolidati e non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può cassare la decisione impugnata e decidere nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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