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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34152/2024 del 23/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (struttura sanitaria)

La controversia

La controversia nasce dal pagamento, negli anni 2006 e 2007, di somme da parte di un'azienda sanitaria a favore di una struttura sanitaria privata per prestazioni erogate in regime convenzionato/accreditato. L'ente sosteneva che una parte delle somme fosse stata corrisposta indebitamente per errori nell'attribuzione dei codici tariffari, con conseguente remunerazione superiore a quella dovuta, e per la scelta della struttura di eseguire talune prestazioni con modalità più costose, anziché in regime ambulatoriale, in assenza di reali necessità terapeutiche. In primo grado la domanda era stata accolta solo in parte; la corte d'appello aveva confermato, qualificando la pretesa come azione di ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., ponendo l'onere della prova della mancanza di causa giustificativa del pagamento in capo all'attore, escludendo la prova per le ulteriori somme richieste per difetto di cartelle cliniche e schede di dimissione e ritenendo non provata la mala fede ai fini degli interessi dal pagamento. L'azienda sanitaria ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: omessa pronuncia e motivazione apparente; violazione delle regole su inadempimento, indebito, onere della prova e valutazione delle prove, sostenendo che la domanda andava ricondotta a inadempimento contrattuale e che, comunque, il pagamento in eccesso integra indebito con onere probatorio a carico dell'accipiens; vizio motivazionale per il mancato uso dei poteri istruttori e per la mancata considerazione che le cartelle cliniche erano in possesso della Guardia di finanza; violazione delle norme sulla privacy per avere preteso la produzione di documenti sanitari contenenti dati sensibili. La struttura sanitaria ha resistito e proposto ricorso incidentale, lamentando: omessa pronuncia sulla dedotta rinuncia parziale agli atti per la parte relativa ai ricoveri del primo semestre 2006, assumendo che l'azione civile fosse stata trasferita in sede penale; omessa pronuncia sul motivo di appello relativo alla giurisdizione/competenza esclusiva dei nuclei di controllo regionali per le contestazioni sull'appropriatezza delle prestazioni; e violazione dell'art. 1243 c.c. per il rigetto dell'eccezione di compensazione, sostenendo l'esistenza di un controcredito non contestato. La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale e dichiarato inammissibile quello incidentale. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la corte d'appello si era pronunciata su tutti i motivi di gravame con motivazione per relationem ammissibile; infondato il secondo perché il pagamento eccedente il dovuto rientra nell'ambito dell'indebito oggettivo e, una volta riqualificata la domanda, correttamente l'onere di provare l'assenza di causa debendi per la parte eccedente grava sull'attore; inammissibile il terzo perché non confrontato con la sentenza impugnata e con il mancato esercizio dei poteri ex art. 210 c.p.c.; inammissibile il quarto per novità della questione in cassazione. Quanto al ricorso incidentale, il primo e il secondo motivo sono stati assorbiti perché condizionati, mentre il terzo è stato dichiarato inammissibile perché meramente reiterativo delle difese di merito e non confrontato con la motivazione della corte d'appello sulla mancanza di prova di un credito certo, liquido ed esigibile. Le spese sono state compensate per reciproca soccombenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale dell'azienda sanitaria e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale della struttura sanitaria. Ha confermato la qualificazione della pretesa come ripetizione di indebito oggettivo per il pagamento eccedente il dovuto, ha ribadito che in tale ipotesi l'attore deve provare l'assenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte richiesta in restituzione, ha escluso vizi di omessa pronuncia o motivazione apparente nella sentenza d'appello e ha ritenuto inammissibili le censure nuove o meramente reiterative. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate tra le parti per reciproca soccombenza.

Norme richiamate

  • art. 2033 c.c.

    La ripetizione dell'indebito oggettivo si applica non solo quando manchi del tutto o venga meno il titolo, ma anche quando il pagamento ecceda la misura dovuta in base al titolo stesso.

  • art. 1218 c.c.

    Invocato dalla ricorrente per sostenere la natura contrattuale della pretesa e la configurabilità di un inadempimento; la Corte, però, ha ritenuto corretta la riqualificazione in indebito oggettivo.

  • art. 1176 c.c.

    Richiamato nel motivo principale per affermare la violazione dei doveri di diligenza nell'esecuzione della prestazione sanitaria.

  • art. 1375 c.c.

    Richiamato come parametro di correttezza e buona fede nell'esecuzione del rapporto contrattuale; non decisivo ai fini della qualificazione operata dalla Corte.

  • art. 2697 c.c.

    La prova dell'inesistenza della causa giustificativa del pagamento per la parte asseritamente non dovuta grava su chi agisce per la ripetizione.

  • art. 2700 c.c.

    Richiamato tra le norme asseritamente violate nel motivo principale, senza accoglimento della censura.

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte esclude l'omessa pronuncia, ritenendo che la corte d'appello abbia esaminato tutti i motivi di gravame.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato come norma sulla valutazione delle prove; le censure sono state ritenute infondate o inammissibili.

  • art. 132 c.p.c.

    È stata richiamata la distinzione tra omessa pronuncia e motivazione apparente; nel caso concreto la motivazione per relationem è stata ritenuta sufficiente.

  • art. 161, comma 1, c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso, ma senza che la Corte ravvisasse nullità della sentenza impugnata.

  • art. 91 Cost.

    Richiamato nel motivo principale, senza incidenza sul decisum.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato nel motivo principale, senza incidenza sul decisum.

  • art. 210 c.p.c.

    La mancata richiesta di ordine di esibizione è stata valorizzata per escludere la fondatezza della censura sulla carenza probatoria.

  • art. 1243 c.c.

    La compensazione è possibile solo in presenza di un controcredito certo, liquido ed esigibile; nel caso concreto tale prova è stata ritenuta mancante.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Usato per i motivi di ricorso che denunciavano violazioni di legge sostanziale e processuale.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Usato per i motivi inerenti a nullità processuali, omessa pronuncia e motivazione apparente.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Usato per la censura di omesso esame di fatti decisivi; la Corte ha dichiarato il motivo inammissibile.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Indica la trattazione in camera di consiglio secondo il rito camerale.

  • art. 75 c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente incidentale per sostenere la rinuncia/trasferimento dell'azione civile in sede penale; la censura non è stata esaminata nel merito perché assorbita o comunque non accolta.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Richiamato nel dispositivo per il contributo unificato, in coerenza con la soccombenza.

  • art. 8 d.lgs. 502/1992

    Richiamato per descrivere il rapporto contrattuale/convenzionale tra azienda sanitaria e struttura accreditata.

  • art. 1463 c.c.

    Richiamato nel ragionamento sulla disciplina delle restituzioni contrattuali, senza incidere sull'esito.

  • art. 2-sexies d.lgs. 196/2003

    Richiamato nel motivo sulla privacy, dichiarato inammissibile per novità della questione.

  • art. 2-decies d.lgs. 196/2003

    Richiamato nel motivo sulla privacy, dichiarato inammissibile per novità della questione.

  • art. 4 L.R. n. 34/2007

    Richiamato nel motivo sulla privacy, dichiarato inammissibile per novità della questione.

  • artt. 6 e 9 Reg. UE 679/2016

    Richiamati nel motivo sulla privacy, ma la censura è stata dichiarata inammissibile.

  • DGR Veneto n. 2883/2003

    Richiamata per evidenziare che in origine non vi erano indicazioni obbligatorie sull'obbligo di trattamento ambulatoriale per alcune prestazioni.

  • DGR Veneto n. 2468/2006

    Richiamata come fonte di regole più stringenti introdotte solo successivamente.

  • DGR Veneto n. 3247/2006

    Richiamata come fonte di regole più stringenti introdotte solo successivamente.

  • DGR Veneto n. 4090/2003

    Richiamata nel motivo incidentale relativo alla competenza dei nuclei di controllo sulle contestazioni di appropriatezza.

Massime di principio

  • La domanda volta alla restituzione di somme pagate in eccesso rispetto a quanto dovuto in base a un rapporto contrattuale può essere qualificata come azione di ripetizione di indebito oggettivo, anche quando esista un titolo contrattuale e si deduca un pagamento superiore alla misura pattuita.
  • Ai fini dell'art. 2033 c.c., il "pagamento non dovuto" comprende non solo l'ipotesi di mancanza originaria o sopravvenuta del titolo, ma anche quella di pagamento eccedente il quantum dovuto in base al titolo stesso.
  • Chi agisce per la ripetizione dell'indebito deve provare l'inesistenza, totale o parziale, della causa giustificativa del pagamento per la parte della somma di cui chiede la restituzione.
  • La qualificazione giuridica della domanda spetta al giudice di merito, che deve valorizzare il contenuto sostanziale della pretesa e i fatti storici allegati, senza essere vincolato alla sola qualificazione prospettata dalla parte, purché non muti la causa petendi.
  • La motivazione per relationem è ammissibile quando la sentenza d'appello riproduca e faccia propria, con autonoma valutazione critica, la motivazione del primo giudice; il vizio sussiste solo se il rinvio si riduca a un richiamo meramente apparente e non consenta di comprendere le ragioni della decisione.
  • In cassazione non sono proponibili questioni nuove o censure fondate su una diversa impostazione difensiva non devoluta nei gradi di merito, salvo che si tratti di questioni rilevabili d'ufficio.
  • La compensazione ex art. 1243 c.c. richiede la prova di un controcredito certo, liquido ed esigibile; la mera allegazione di importi o voci contabili non è sufficiente.
  • Il motivo di ricorso per cassazione non può risolversi in una mera riproposizione delle difese di merito già disattese, ma deve confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieInadempimentoCompensazioneImprese
RamiObbligazioniContrattiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaGiudicato

Testo integrale

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