Cassazione Civile, Ordinanza n. 19972/2025 del 17/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente impositore)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato dinanzi al giudice tributario ruoli esattoriali e cartelle di pagamento per un importo modesto, venute a sua conoscenza tramite estratto di ruolo. Il primo giudice aveva accolto il ricorso, ritenendo impugnabile la cartella conosciuta solo tramite estratto di ruolo, ponendo a carico dell’agente della riscossione l’onere di provare la corretta notifica e rilevando l’assenza di litisconsorzio necessario con l’ente impositore; tuttavia aveva compensato le spese, valorizzando la mancata contestazione del debito tributario. Il contribuente aveva quindi proposto appello solo contro la compensazione delle spese. La Corte tributaria regionale aveva respinto l’appello, affermando che la soccombenza non era ascrivibile alla Regione, perché il soggetto effettivamente coinvolto era l’agente della riscossione, non evocato in giudizio, e che la compensazione disposta in primo grado rientrava nella discrezionalità del giudice. In cassazione il ricorrente ha dedotto violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 15 d.lgs. 546/1992, sostenendo che, a fronte dell’integrale accoglimento del ricorso, la compensazione era consentita solo in presenza di gravi ed eccezionali ragioni specificamente motivate; ha inoltre lamentato l’incongruità della motivazione sulla mancata evocazione del concessionario, ritenuta incompatibile con il giudicato interno formatosi sulla legittimazione passiva esclusiva dell’ente e volta a eludere il principio di soccombenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto che il giudice di merito avesse correttamente motivato la compensazione delle spese, sulla base della mancata contestazione del debito e della circostanza che la contestazione sostanziale riguardava l’agente della riscossione non evocato in giudizio. Ha escluso che la motivazione fosse illogica o irrazionale e ha aggiunto che, secondo un precedente richiamato, la sopravvenienza normativa in materia di impugnazione dell’estratto di ruolo è idonea a giustificare la sterilizzazione della pretesa di spese. Il ricorso è stato pertanto rigettato; nulla è stato disposto per le spese del giudizio di legittimità per la mancata difesa della controparte, ed è stata inoltre dichiarata la sussistenza dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato come tentativo preventivo di mediazione prima del ricorso tributario
invocato dal ricorrente quale parametro della dedotta violazione sul capo delle spese
richiamato per sostenere che la compensazione delle spese, in caso di integrale accoglimento, richiede gravi ed eccezionali ragioni espressamente motivate
quale norma processuale posta a fondamento del motivo di ricorso per cassazione
richiamato dalla Corte per affermare che la compensazione per gravi ed eccezionali ragioni, nel testo applicabile ratione temporis, è nozione elastica sindacabile solo se la motivazione è astratta o non puntuale
richiamata quale fonte della disciplina dell’art. 92, comma 2, c.p.c. applicabile ratione temporis
art. 12, comma 4 bis, d.P.R. n. 602 del 1973
richiamato nel precedente giurisprudenziale menzionato come base della nuova disciplina sull’impugnazione diretta dell’estratto di ruolo
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
richiamato come norma che ha inserito l’art. 13, comma 1 quater, nel d.P.R. n. 115 del 2002
Massime di principio
- In materia di spese processuali, la compensazione per gravi ed eccezionali ragioni, nei casi in cui non ricorra la reciproca soccombenza, integra una nozione elastica che può comprendere anche l’obiettiva incertezza sul diritto controverso; il sindacato di legittimità è limitato alla verifica della presenza di una motivazione non meramente astratta o non puntuale.
- La Corte di cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione della maggiore o minore gravità delle ragioni addotte per compensare le spese, salvo che la motivazione sia manifestamente illogica, irrazionale o disancorata dagli elementi di causa.
- Quando la controversia tributaria riguarda la validità della riscossione, la mancata evocazione in giudizio del soggetto che ha materialmente posto in essere l’atto contestato può essere valorizzata dal giudice ai fini della regolazione delle spese, specie se il debito sostanziale non è contestato.
- La sopravvenienza normativa che renda oggi inammissibile un tipo di impugnazione non preclude, in presenza di giudicato interno sul merito dell’azione, la valutazione del giudice sulla spettanza delle spese secondo una logica di sterilizzazione della pretesa economica.
- Il sindacato di legittimità sulla regolazione delle spese non consente di riesaminare il merito della controversia principale, ma solo la correttezza giuridica e la non apparenza della motivazione adottata dal giudice di merito.
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