Cassazione Civile, Sentenza n. 5391/2020 del 27/02/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente (parte pubblica)
La controversia
Nel 2017 i genitori di un minore chiesero al Tribunale per i minorenni il rilascio del permesso di soggiorno temporaneo previsto dall’art. 31, comma 3, D.Lgs. 286/1998; il Tribunale rigettò la domanda con decreto del 22 maggio 2017 e la Corte d’appello di Perugia respinse il reclamo con decreto del 22 giugno 2017, rilevando che non erano state esposte le ragioni giustificative della richiesta né allegati motivi di presumibile danno per il minore. I genitori proposero ricorso per cassazione articolato in tre motivi: con il primo dedussero la violazione dell’art. 31 D.Lgs. 286/1998, sostenendo che il figlio, nato all’estero ma residente in Italia dal 2014, frequentava qui la scuola e aveva sviluppato legami affettivi e sociali, sicché il trasferimento nel Paese d’origine avrebbe arrecato un grave pregiudizio alla sua salute psicofisica; con il secondo denunciarono ancora la violazione della medesima norma e carenza e illogicità della motivazione, assumendo che l’espulsione dei genitori avrebbe leso il diritto del minore all’unità familiare nel contesto del percorso d’integrazione raggiunto; con il terzo invocarono la violazione dell’art. 29 Cost. e dell’art. 3 della Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo, lamentando l’assenza di un approfondimento sulla situazione concreta del minore e della famiglia. La Corte di cassazione ha preliminarmente precisato che il ricorso era proposto dai genitori per far valere un loro diritto a rimanere in Italia, subordinato all’accertamento dell’interesse del minore, e non un diritto azionato in nome e per conto del figlio. Ha quindi rilevato che il ricorso non conteneva l’esposizione sommaria dei fatti di causa e che tale lacuna non poteva essere colmata dai motivi, dai quali non risultavano i fatti dedotti in primo grado, le ragioni del rigetto del Tribunale né le censure formulate in sede di reclamo.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per violazione dell’art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c., poiché mancava l’esposizione sommaria dei fatti di causa. Ha escluso che il vizio fosse sanato dal raggiungimento dello scopo: le carenze dell’atto impedivano di identificare i fatti posti a fondamento della domanda, verificare se le doglianze di cassazione fossero nuove e accertare l’eventuale formazione di un giudicato interno. Per tale ragione non ha esaminato nel merito i tre motivi relativi al permesso di soggiorno e all’interesse del minore. Non ha provveduto sulle spese, data la mancata costituzione della parte pubblica. Ha dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto, precisando incidentalmente che il processo, in quanto riguardante la prole, è esente dal contributo ai sensi dell’art. 10, comma 2, D.P.R. 115/2002. Ha infine disposto l’oscuramento dei dati personali del minore.
Norme richiamate
art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c.
La mancanza dell’esposizione dei fatti di causa è sanzionata dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, con l’inammissibilità del ricorso.
Il ricorso per cassazione deve contenere l’esposizione sommaria dei fatti di causa; la sua omissione comporta l’inammissibilità quando gli elementi mancanti non consentano di comprendere la domanda, lo sviluppo del processo e le questioni devolute.
A prescindere, infatti, dalla vexata quaestio circa la possibilità che il raggiungimento dello scopo possa sanare ex art. 156 c.p.c. non solo le nullità formali, ma anche i vizi di inammissibilità (disputa sulla quale non è necessario qui prendere posizione), quel che rileva è che l’esposizione dei motivi nulla consente di stabilire circa l’oggetto della domanda e lo sviluppo del processo.
La Corte non decide in generale se il raggiungimento dello scopo possa sanare un vizio di inammissibilità; afferma che, nel caso concreto, la lacuna non era comunque superabile perché i motivi non permettevano di ricostruire l’oggetto della domanda e lo sviluppo processuale.
Tale ultima affermazione deve ritenersi tamquam non esset, in quanto non risulta essere stata formulata in giudizio alcuna domanda in nome e per conto del minore, ai sensi dell’art. 320 c.c..
La dichiarazione di agire anche quali genitori non equivale, da sola, alla proposizione di una domanda in nome e per conto del minore; nella controversia esaminata i genitori avevano fatto valere un diritto proprio, subordinato all’accertamento dell’interesse del figlio.
art. 31, comma 3, D.Lgs. 286/1998
Gli odierni ricorrenti hanno infatti inteso far valere un diritto proprio: quello di potere rimanere in Italia pur non avendo un titolo legittimante il soggiorno. E sebbene tale diritto sia subordinato all’accertamento dell’interesse del minore, titolare di esso restano i genitori del minore, non quest’ultimo.
Nel procedimento relativo al permesso temporaneo previsto dall’art. 31, comma 3, il diritto fatto valere a rimanere in Italia appartiene ai genitori, benché il suo riconoscimento sia subordinato all’accertamento dell’interesse del minore. La Corte non ha esaminato nel merito i presupposti sostanziali della misura.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
La suddetta norma, infatti, impone all’organo giudicante il compito unicamente di rilevare dal punto di vista oggettivo che l’impugnazione ha avuto un esito infruttuoso per chi l’ha proposta.
In caso di esito infruttuoso dell’impugnazione, il giudice dà atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, mentre la verifica che il contributo sia concretamente dovuto non spetta alla Corte.
art. 10, comma 2, D.P.R. 115/2002
Incidenter tantum, rileva nondimeno questa Corte che ai sensi del D.Lgs. 30 maggio 2012, n. 115, art. 10, comma 2, non è soggetto al contributo unificato il processo “comunque riguardante la prole”, ed in tale categoria di giudizi rientra anche il presente.
La Corte osserva che i processi comunque riguardanti la prole rientrano nell’esenzione dal contributo unificato; la valutazione è formulata incidentalmente nel dare atto dei presupposti per l’ulteriore contributo, se dovuto.
art. 52, comma 4, D.Lgs. 196/2003
visto il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52, comma 4, u.p., ed il p. 4.2 della Circolare del Primo Presidente di questa Corte n. 47/06/SG del 17.1.2006, dispone che i dati personali relativi al minore di cui si fa menzione nella presente sentenza siano oscurati.
La disposizione è richiamata quale fondamento dell’ordine di oscurare nella sentenza i dati personali relativi al minore.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile se omette l’esposizione sommaria dei fatti di causa e i motivi non consentono di ricostruire gli elementi essenziali della domanda e dello sviluppo del processo, inclusi i fatti dedotti in primo grado e le ragioni delle decisioni e delle impugnazioni precedenti.
- L’esposizione dei motivi non supplisce automaticamente alla mancanza della parte dedicata ai fatti: può assolvere tale funzione solo se permette effettivamente di individuare l’oggetto della domanda e l’iter processuale, di verificare la novità delle doglianze e di accertare l’eventuale formazione del giudicato interno.
- Nel procedimento per il rilascio del permesso temporaneo previsto dall’art. 31, comma 3, D.Lgs. 286/1998, il diritto a permanere in Italia è fatto valere dai genitori, pur essendo il suo riconoscimento subordinato all’accertamento dell’interesse del minore; la dichiarazione di agire anche nella qualità di genitori non basta a dimostrare che sia stata proposta una domanda in nome e per conto del minore.
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