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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 5430/2020 del 27/02/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (controparti)

La controversia

La lite originaria riguardava, da un lato, vizi riscontrati negli immobili compravenduti e, dall’altro, una negatoria servitutis relativa a un terreno contiguo. I giudizi riuniti si erano conclusi in primo grado con la dichiarazione di cessazione della materia del contendere per intervenuta transazione. L’attore aveva sostenuto in appello che l’accordo transattivo non si fosse perfezionato, perché non sottoscritto da tutte le parti; contestava inoltre la regolazione delle spese, anche nei confronti della compagnia assicuratrice e di un terzo chiamato in causa. La Corte d’appello di Ancona, con sentenza n. 1273/2017 del 22 agosto 2017, rigettò l’appello principale e accolse quello incidentale del terzo quanto alle spese, confermando per il resto le statuizioni di primo grado. Rilevò altresì che la società convenuta era stata cancellata dal registro delle imprese prima della notifica dell’appello e che non era stata provata la riscossione, da parte dei soci, di somme distribuite in liquidazione. In Cassazione il ricorrente formulò cinque motivi: 1) violazione degli artt. 167 e 359 c.p.c. e degli artt. 2697 e 2945 c.c., sostenendo che, non avendo il socio tempestivamente eccepito il difetto di legittimazione passiva della società cancellata, non potesse sottrarsi alla responsabilità; 2) violazione degli artt. 153, 294 e 295 c.p.c., per il diniego di rimessione in termini e di acquisizione del testo integrale della transazione, che sarebbe sopravvenuto e non disponibile in primo grado; 3) violazione degli artt. 115 c.p.c., 1326, 1350, 1965, 1967, 1362 e 1363 c.c., perché la Corte d’appello avrebbe dichiarato cessata la materia del contendere senza acquisire e interpretare integralmente l’accordo, verificando il perfezionamento della transazione e la partecipazione della compagnia assicuratrice; 4) omesso esame del fatto che la compagnia aveva dichiarato di non essere stata interpellata per partecipare alla transazione e di averne appreso tardivamente l’esistenza; 5) violazione dell’art. 342 c.p.c., per avere la Corte d’appello ritenuto inammissibile il motivo sulle spese in favore della compagnia, nonostante l’appello fosse stato formulato secondo la disciplina anteriore alle modifiche del 2012.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è infondato: ai sensi dell’art. 2495, secondo comma, c.c., il creditore che agisce contro i soci della società cancellata deve provare che questi abbiano riscosso somme in sede di liquidazione; tale prova mancava. I motivi secondo e terzo sono infondati perché non colpiscono la ratio della decisione: la transazione scritta era ritenuta irrilevante rispetto alla posizione della compagnia, che aveva dichiarato di non aderire all’accordo, e gli attori, consapevoli della possibile mancanza di alcune adesioni, avevano comunque insistito per la cessazione della materia del contendere facendo leva sulla clausola che li obbligava a manlevare i convenuti da conseguenze pregiudizievoli. Le censure miravano inoltre a una rivalutazione del merito non consentita in Cassazione. Il quarto motivo è inammissibile per la preclusione derivante dalla doppia conforme rispetto alla censura di omesso esame ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. Il quinto motivo è infondato: la Corte d’appello aveva correttamente dichiarato inammissibile il gravame sulle spese, non essendo state formulate specifiche doglianze sul relativo addebito, compreso quello in favore del terzo chiamato. Il ricorrente è stato condannato a pagare a ciascuna parte resistente le spese del giudizio di Cassazione, liquidate in euro 5.200, oltre euro 200 per esborsi, accessori di legge e spese generali al 15%; è stato inoltre dichiarato dovuto l’ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.

Norme richiamate

  • art. 2495, comma 2, c.c.

    In base alle regole sul riparto dell’onere della prova, il creditore deve provare che, dalla distribuzione dell’attivo, siano residuate somme in favore del socio, essendo questo un elemento costitutivo del diritto azionato (Cass., 1, n. 15474 del 22/6/2017).

    Dopo la cancellazione della società, il creditore può far valere il credito verso i soci nei limiti delle somme da questi riscosse; spetta al creditore provare la riscossione di somme provenienti dalla distribuzione dell’attivo.

  • art. 1967 c.c.

    Premesso che la transazione va provata per iscritto (il che è dato per scontato dal Giudice d’Appello), nel caso in esame la prova è irrilevante perché 1) la Unipol aveva chiaramente espresso a verbale dell’udienza del 30/7/2010, di essere venuta a conoscenza della transazione solo tardivamente e di non intendere aderire alla stessa, richiamandosi alle proprie conclusioni contenenti la richiesta di rigetto della domanda di manleva con vittoria di spese e competenze di lite;

    La transazione deve essere provata per iscritto; tuttavia, l’acquisizione del documento non è decisiva quando, sulla base delle risultanze processuali e delle posizioni assunte dalle parti, la prova è irrilevante per la decisione.

  • art. 342 c.p.c.

    5.1 Il motivo è infondato in quanto la sentenza d’appello ha correttamente motivato sull’inammissibilità del gravame facendo riferimento a giurisprudenza ben antecedente alla modifica del 2012, non avendo gli appellanti indicato specifiche doglianze in merito al fatto che sul rinunciante gravassero le spese del giudizio, comprese quelle indicate in favore del chiamato in causa “necessario” in relazione alle tesi sostenute dall’attore.

    Il motivo di appello sulle spese deve contenere specifiche doglianze contro la statuizione impugnata; in mancanza, il gravame è inammissibile anche secondo i requisiti applicabili prima della modifica del 2012.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    4.1 Il motivo è inammissibile perché, in presenza di una cd. “doppia conforme” il ricorso per violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 è precluso.

    In presenza di una doppia conforme, è preclusa la censura per omesso esame di un fatto decisivo prevista dall’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    Si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

    In conseguenza del rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Massime di principio

  • In caso di cancellazione della società dal registro delle imprese, il creditore che intenda agire nei confronti dei soci deve provare che, in sede di liquidazione, siano state loro distribuite somme e che tali somme siano state riscosse; tale circostanza è elemento costitutivo del diritto azionato.
  • La cessazione della materia del contendere presuppone, in via ordinaria, che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale e formulino conclusioni conformi. Se manca tale accordo, il giudice valuta il fatto sopravvenuto: se esso ha soddisfatto il diritto azionato, dichiara il difetto di interesse ad agire e regola le spese considerando la sostanziale soccombenza; se invece evidenzia l’inesistenza del diritto, decide nel merito e regola le spese secondo le regole generali.
  • La produzione o acquisizione della prova scritta di una transazione può essere dichiarata irrilevante quando gli elementi processuali già acquisiti e le posizioni espresse dalle parti consentano di decidere la controversia senza accertare ulteriormente il contenuto del documento.
  • In presenza di una doppia conforme è preclusa la censura per omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
  • Il motivo d’appello relativo alla regolazione delle spese deve individuare specificamente gli errori imputati alla decisione impugnata; la generica contestazione della condanna non soddisfa i requisiti di specificità.

Come è indicizzato

RamiObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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