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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 5379/2020 del 27/02/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione)

La controversia

Il ricorrente, cittadino di un Paese d’origine oscurato nel testo, aveva chiesto il riconoscimento della protezione internazionale e, in subordine, di quella umanitaria. Aveva raccontato di essere fuggito per sottrarsi a guerriglieri appartenenti a un gruppo terroristico islamista, incontrati dopo avere accettato un lavoro da cuoco in un luogo poi rivelatosi campo di addestramento; la Corte d’appello ha giudicato il racconto non credibile per la difformità tra quanto riferito alla Commissione territoriale e quanto dichiarato in Tribunale, in particolare sull’essere stato sequestrato. Il Tribunale aveva respinto la domanda e la Corte d’appello di Brescia, con sentenza depositata il 19 maggio 2017, aveva rigettato l’appello. Con il primo motivo di cassazione il richiedente ha denunciato l’omesso esame delle dichiarazioni rese alla Commissione e delle allegazioni sulla propria condizione, sostenendo di avere fornito in Tribunale un racconto articolato e precisazioni sul pericolo. Con il secondo motivo ha lamentato la violazione dell’art. 14 del d.lgs. n. 251/2007 e l’omessa valutazione delle condizioni del Paese, deducendo il rischio di violenza indiscriminata connessa al conflitto e al terrorismo; con il terzo ha denunciato la violazione dell’art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286/1998, invocando la protezione umanitaria per i rischi del rimpatrio.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili tutti e tre i motivi e, conseguentemente, l’intero ricorso. Il primo motivo è inammissibile perché la valutazione di credibilità è un apprezzamento di fatto e la censura non ha indicato fatti decisivi omessi né specifiche anomalie motivazionali ammissibili in cassazione; il ricorrente si è limitato a proporre una diversa lettura delle dichiarazioni e non ha contestato adeguatamente le ragioni dell’incoerenza rilevata in appello. Il secondo motivo è inammissibile perché la deduzione relativa alla violenza indiscriminata riconducibile all’art. 14, lett. c), del d.lgs. n. 251/2007 non risultava proposta nel giudizio di merito e il ricorrente non ha indicato l’atto e il luogo in cui l’avrebbe allegata; le doglianze d’appello riportate riguardavano invece rischi collegati alla sua vicenda personale, ricondotti alle lett. a) e b). Il terzo motivo è inammissibile perché non si confronta con la motivazione d’appello, che aveva escluso il rischio personale in ragione della non credibilità del racconto; la Corte ha quindi ritenuto insussistenti i presupposti del principio di non-refoulement. Non sono state liquidate spese, poiché il Ministero intimato non si è costituito. È stata attestata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito.

    La valutazione di credibilità resa dal giudice di merito è censurabile in cassazione nei limiti del vizio di omesso esame di un fatto decisivo o delle gravi anomalie motivazionali indicate; non è sufficiente chiedere una diversa lettura delle dichiarazioni né lamentare una mera insufficienza della motivazione.

  • art. 3, comma 5, lett. c), d.lgs. n. 251/2007

    Va preliminarmente osservato che, anche recentemente, questa Corte ha statuito che la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c).

    La credibilità del racconto del richiedente è apprezzata dal giudice di merito verificando coerenza e plausibilità delle dichiarazioni secondo i parametri previsti dalla disposizione.

  • art. 14, lett. a), b) e c), d.lgs. n. 251/2007

    Non vi è traccia nella sentenza impugnata che il ricorrente avesse allegato una situazione di violenza diffusa ed indiscriminata riconducibile alla fattispecie di cui alla lett. c) Legge citata.

    La censura relativa al danno grave da violenza indiscriminata presuppone che tale situazione sia stata allegata nel giudizio di merito; se è proposta per la prima volta in cassazione, senza indicare dove e come fosse stata dedotta in precedenza, è inammissibile. Nel caso concreto, le doglianze d’appello riportate riguardavano invece rischi personali riconducibili alle fattispecie delle lettere a) e b).

  • art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286/1998

    Il ricorrente non si è minimamente confrontato con le precise argomentazioni della sentenza impugnata, che hanno ritenuto insussistente il rischio alla vita ed alla incolumità paventato dal ricorrente in relazione alla non credibilità del suo racconto.

    La censura sulla protezione umanitaria è inammissibile quando non si confronta con la motivazione di merito che ha escluso, sulla base della non credibilità del racconto, il rischio personale invocato.

  • art. 13, commi 1-bis e 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

    Dichiarata l’inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto.

Massime di principio

  • La valutazione della credibilità delle dichiarazioni di un richiedente protezione internazionale è un apprezzamento di fatto del giudice di merito, da compiere verificando coerenza e plausibilità; in cassazione non è ammessa una mera richiesta di rivalutazione del racconto.
  • La censura sulla valutazione di credibilità può essere proposta in cassazione nei limiti dell’omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti o delle anomalie motivazionali radicali indicate dalla giurisprudenza, non per mera insufficienza della motivazione.
  • Il dovere di cooperazione istruttoria in materia di protezione internazionale presuppone l’allegazione dei fatti posti a fondamento della domanda; una contestazione relativa alla violenza indiscriminata di cui all’art. 14, lett. c), del d.lgs. n. 251/2007 non può essere introdotta per la prima volta in cassazione, salvo che la questione sia rilevabile d’ufficio.
  • Quando il ricorso per cassazione prospetta una questione non trattata nella sentenza impugnata, il ricorrente deve indicare specificamente se e in quale atto del precedente giudizio essa sia stata dedotta, precisando luogo e modalità della deduzione, così da consentire il controllo sugli atti.
  • La domanda di protezione umanitaria deve confrontarsi con le ragioni della decisione impugnata che escludono il rischio personale dedotto; se tale rischio è stato negato sulla base della non credibilità del racconto e la censura non confuta quella motivazione, il motivo è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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