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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 5429/2020 del 27/02/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (conduttore)

La controversia

Le proprietarie di un immobile locato a uso abitativo contestavano la decisione della Corte d’Appello di Napoli del 19 febbraio 2016, che aveva confermato l’accertamento della scadenza della locazione e la condanna del conduttore al rilascio, nonché la condanna delle locatrici a restituire al conduttore 49.579,86 euro, oltre interessi legali dal 16 gennaio 2008 al saldo, per canoni pagati in misura superiore al dovuto. Con il ricorso principale, le locatrici deducevano: 1) la violazione dell’art. 115 c.p.c., sostenendo che il principio di non contestazione, codificato nel 2009, non fosse applicabile a un giudizio introdotto il 14 novembre 2007 e che, pertanto, il conduttore dovesse provare la differenza tra i canoni versati e quelli dovuti; lamentavano inoltre l’inidoneità delle prove testimoniali richieste per incapacità dei testimoni; 2) l’erronea applicazione dell’art. 13 della L. n. 431/1998 e la mancata applicazione della norma transitoria di cui all’art. 14 della stessa legge, sostenendo che, per il rapporto e il giudizio in corso, si applicasse la disciplina previgente, che avrebbe consentito la deroga al canone contrattuale senza diritto alla restituzione. Con il ricorso incidentale, il conduttore denunciava violazione dell’art. 112 c.p.c.: a suo avviso, la disdetta indicava una scadenza diversa da quella del contratto effettivamente vigente e, in mancanza di una modifica della domanda da parte delle locatrici dopo il mutamento del rito, il giudice avrebbe pronunciato oltre il richiesto.

La decisione

La Cassazione ha preliminarmente escluso l’improcedibilità del ricorso principale, notificato via PEC senza attestazione di conformità della copia analogica, poiché la copia non era stata disconosciuta dai resistenti. Ha poi rigettato il ricorso principale: il principio di non contestazione era già operante prima della sua codificazione nell’art. 115 c.p.c.; il fatto allegato, se non contestato nella prima difesa utile, è acquisito al processo e non richiede prova, con contestazione successiva tardiva e inefficace. Ha inoltre respinto la censura relativa alla disciplina della locazione, rilevando che anche nella vigenza della L. n. 392/1978 era prevista la nullità delle pattuizioni dirette ad attribuire al locatore un canone maggiore di quello dovuto o altro vantaggio contrario alla disciplina dell’equo canone. È stato rigettato anche il ricorso incidentale: la disdetta, riferita all’unico rapporto contrattuale e non soggetta a forme rigorose, resta efficace nonostante l’omessa o erronea indicazione della scadenza; il giudice può accertare la data effettiva e pronunciare il rilascio per quella data senza violare la corrispondenza tra chiesto e pronunciato, purché restino invariati petitum e causa petendi. Le spese sono state compensate. Per entrambe le parti ricorrenti è stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per ciascun ricorso.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    Conseguentemente, ogniqualvolta sia posto a carico di una delle parti un onere di allegazione, l’altra ha l’onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo in mancanza, il fatto ritenersi pacifico.

    La mancata contestazione tempestiva del fatto allegato dalla controparte lo rende pacifico e vincola il giudice a considerarlo acquisito al materiale processuale, senza ulteriore verifica probatoria; una contestazione successiva alla prima difesa utile è tardiva.

  • L. n. 431/1998, art. 13

    Nè ha alcun pregio l’argomento delle ricorrenti legato all’applicazione della L. n. 431 del 1998 che avrebbe precluso la ripetizione dell’indebito, in quanto, anche nella vigenza della precedente L. n. 392 del 1978, vi era la sanzione di nullità per le pattuizioni dirette ad attribuire al locatore un canone maggiore di quello dovuto o altro vantaggio in contrasto con le disposizioni della legge sull’equo canone.

    La disciplina previgente richiamata dalle locatrici non escludeva la ripetizione di somme pagate in eccedenza, poiché già la L. n. 392/1978 sanciva la nullità delle pattuizioni dirette a imporre un canone superiore a quello dovuto o vantaggi contrari alla disciplina dell’equo canone.

  • art. 112 c.p.c.

    Secondo la giurisprudenza di questa Corte la circostanza che la parte locatrice, nella comunicazione di disdetta, abbia indicato una data erronea di cessazione del rapporto non vale ad escludere l’accoglimento della domanda di rilascio per la data effettiva poichè l’individuazione della data di scadenza del rapporto di locazione, contenuta nella comunicazione di disdetta, non vincola il giudice e non gli impedisce di accertare, sulla base delle risultanze processuali e della normativa applicabile, la data effettiva di scadenza e pronunciare il rilascio per quella diversa data, senza che ciò implichi la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, perchè la qualificazione dell’azione promossa è sempre consentita al giudice a condizione che siano inalterati petitum e causa petendi.

    L’indicazione errata della scadenza nella disdetta non vincola il giudice, che può individuare la data effettiva di cessazione del rapporto e ordinare il rilascio per tale data senza violare l’art. 112 c.p.c., purché rimangano invariati petitum e causa petendi.

  • art. 370 c.p.c.

    La norma è richiamata per la costituzione del resistente mediante controricorso; la sentenza non ne formula un’interpretazione.

  • art. 360 c.p.c.

    La disposizione è richiamata quale norma sui motivi di ricorso per cassazione; la sentenza non ne formula un’interpretazione.

  • L. n. 392/1978

    Nè ha alcun pregio l’argomento delle ricorrenti legato all’applicazione della L. n. 431 del 1998 che avrebbe precluso la ripetizione dell’indebito, in quanto, anche nella vigenza della precedente L. n. 392 del 1978, vi era la sanzione di nullità per le pattuizioni dirette ad attribuire al locatore un canone maggiore di quello dovuto o altro vantaggio in contrasto con le disposizioni della legge sull’equo canone.

    Anche sotto la disciplina dell’equo canone erano nulle le pattuizioni che attribuivano al locatore un canone superiore a quello dovuto o altri vantaggi vietati; tale disciplina non impediva quindi la ripetizione dell’indebito.

  • art. 23, comma 2, D.Lgs. n. 82/2005

    La norma è richiamata, attraverso il principio delle Sezioni Unite riportato dalla sentenza, per il disconoscimento della conformità della copia analogica all’originale informatico notificato; la Corte rileva che nel caso concreto non vi era stato disconoscimento.

  • L. n. 53/1994, art. 9, commi 1-bis e 1-ter

    La disposizione è richiamata nel principio delle Sezioni Unite relativo all’attestazione di conformità della copia analogica del ricorso notificato via PEC; nel caso concreto la procedibilità è stata riconosciuta perché la copia non era stata disconosciuta.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti principali e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per i rispettivi ricorsi.

Massime di principio

  • Il principio di non contestazione, pur prima della sua espressa codificazione nell’art. 115 c.p.c., opera come regola processuale: il fatto specificamente allegato deve essere contestato nella prima difesa utile; in difetto, diviene pacifico e non richiede prova. La contestazione formulata successivamente è tardiva e improduttiva di effetti.
  • Nelle controversie locatizie, la mancata contestazione tempestiva dei fatti costitutivi della domanda di restituzione delle somme pagate in eccedenza rende superflua la prova di tali fatti, nei limiti in cui siano stati ritualmente allegati.
  • L’errata indicazione della data di cessazione del rapporto nella disdetta non ne esclude l’efficacia quando essa riguarda l’unico rapporto contrattuale intercorso; il giudice può accertare la scadenza effettiva e disporre il rilascio per tale data, senza violare la corrispondenza tra chiesto e pronunciato se restano invariati petitum e causa petendi.

Come è indicizzato

MaterieLocazione abitativaImpugnazioni
RamiLocazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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