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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 5378/2020 del 27/02/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (coniuge straniero)

La controversia

Il Questore aveva rilasciato al ricorrente nell’aprile 2015, a seguito di un’istanza presentata nel dicembre 2014 e del nulla osta al ricongiungimento familiare, un permesso di soggiorno per motivi familiari. Il titolo era stato revocato con decreto del 16 ottobre 2015 perché il ricorrente risultava irreperibile, secondo gli accertamenti della Polizia Municipale, presso l’indirizzo della moglie sin dal periodo immediatamente successivo al rilascio. Il Tribunale di Ravenna aveva respinto il ricorso ex art. 702-bis c.p.c. contro la revoca e la Corte d’Appello di Bologna, con sentenza depositata il 27 giugno 2017, aveva rigettato l’appello, ritenendo necessaria l’effettiva convivenza e osservando che il ricorrente non aveva richiesto la carta di soggiorno prevista dal D.Lgs. n. 30 del 2007. Con un unico motivo articolato, il ricorrente ha denunciato la violazione degli artt. 29 e 30 del D.Lgs. n. 286 del 1998, dell’art. 28 del D.P.R. n. 394 del 1999 e dell’art. 29 Cost. Ha sostenuto che, essendo entrato in Italia per ricongiungimento familiare e avendo ottenuto il relativo permesso, il mancato rilascio o rinnovo non poteva essere fondato sulla sola assenza di convivenza, ma richiedeva l’accertamento che il matrimonio fosse stato contratto allo scopo esclusivo di consentirgli il soggiorno. Ha inoltre contestato che fosse tenuto a richiedere la carta di soggiorno e ha rilevato che il matrimonio era ancora in essere, che non era stata contestata la persistenza dell’affectio coniugalis e che il vincolo non era stato ritenuto fittizio. Il Ministero dell’Interno non ha svolto difese.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso e cassato la sentenza della Corte d’Appello di Bologna, rinviando alla stessa Corte in diversa composizione per un nuovo esame e per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità. Ha chiarito che, per gli stranieri rientranti nell’art. 30, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 286 del 1998, che abbiano fatto ingresso per ricongiungimento familiare, l’effettiva convivenza con il coniuge italiano non è requisito per il rilascio o il rinnovo del permesso: è ostativo l’accertamento che il matrimonio sia stato contratto allo scopo esclusivo di consentire il soggiorno. La Corte d’Appello aveva quindi erroneamente attribuito valore decisivo alla sola mancanza di convivenza, senza verificare la frode o la natura fittizia del matrimonio. Tale accertamento spetta al giudice di merito e deve comunque restare vincolato alla motivazione del provvedimento amministrativo impugnato, che delimita il thema decidendum insieme ai motivi di impugnazione. La Cassazione non ha accertato in fatto la genuinità del matrimonio né disposto direttamente il rilascio del permesso, demandando il nuovo esame al giudice di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 30, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 286/1998

    Deve, pertanto, cassarsi la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello di Bologna, in diversa composizione, la quale, oltre a statuire sulle spese del giudizio di legittimità, nell’esaminare nuovamente il ricorso dovrà uniformarsi al seguente principio di diritto: “Il requisito della convivenza effettiva del cittadino “a straniero con il coniuge di nazionalità italiana non è richiesto ai fini del rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno per i cittadini stranieri rientranti nella categoria di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 30, comma 1, lett. b) essendo ostativo a tale rilascio o rinnovo solo l’accertamento che il matrimonio fu contratto allo scopo esclusivo di permettere all’interessato di soggiornare nel territorio dello Stato”.

    Per gli stranieri appartenenti alla categoria dell’art. 30, comma 1, lett. b), che hanno fatto ingresso per ricongiungimento familiare, la mancanza di convivenza effettiva non basta a impedire il rilascio o il rinnovo del permesso; occorre accertare che il matrimonio sia stato contratto allo scopo esclusivo di consentire il soggiorno.

  • art. 30, comma 1-bis, D.Lgs. n. 286/1998

    Dunque, la seconda parte della norma sopra citata, a differenza della prima, per gli stranieri che hanno fatto ingresso in Italia per ricongiungimento familiare, non prevede il mancato rilascio o il mancato rinnovo del permesso di soggiorno come diretta conseguenza dell’accertamento della mancata persistenza della convivenza effettiva tra i coniugi – requisito neppure previsto dalla medesima norma – ma del diverso e ben più rigoroso e approfondito accertamento che ” il matrimonio ha avuto luogo allo scopo esclusivo di permettere all’interessato di soggiornare nel territorio”.

    La disposizione distingue tra categorie di stranieri: per chi è entrato per ricongiungimento familiare, la conseguenza ostativa dipende dall’accertamento dello scopo esclusivo di soggiorno del matrimonio, non dalla mera cessazione o assenza della convivenza.

  • art. 112 c.p.c.

    Sul punto, questa Corte ha recentemente statuito che, in tema di impugnazione del provvedimento del Questore di rigetto del rinnovo di un permesso di soggiorno per motivi familiari, l’accertamento giurisdizionale è strettamente vincolato alla motivazione del provvedimento amministrativo, che, unitamente ai motivi di impugnazione, delimita, ex art. 112 c.p.c., il “thema decidendum”.

    Nel giudizio d’impugnazione del provvedimento del Questore, il giudice deve attenersi alla motivazione dell’atto amministrativo e ai motivi di impugnazione, che insieme delimitano l’oggetto della decisione.

  • art. 28, D.P.R. n. 394/1999

    In particolare, l’art. 28 cit. si preoccupa di regolamentare quelle situazioni riguardanti cittadini stranieri che, rinvenuti privi del permesso di soggiorno, si trovano, tuttavia, nelle condizioni ostative alla espulsione (tra cui rientra la convivenza effettiva con il coniuge o con parenti entro il secondo grado di nazionalità italiana). Tale situazione è diversa da quella oggetto del caso di specie, attinente all’accertamento dei requisiti per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari a seguito di istanza regolarmente presentata dal cittadino straniero.

    La disciplina regolamentare riguarda le condizioni che ostano all’espulsione dello straniero privo di permesso e non determina i requisiti per il rilascio del permesso familiare richiesto regolarmente; la convivenza rilevante nel primo ambito non può essere trasferita automaticamente al secondo.

  • D.Lgs. n. 30/2007

    L’interpretazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 30, comma 1 bis sopra enunciata non si pone, peraltro, in contrasto con quanto previsto dal D.Lgs. n. 30 del 2007 (sotto il profilo del requisito della convivenza) per il rilascio della carta di soggiorno, in relazione alla quale rileva parimenti, quale causa di rigetto o di revoca, l’abuso del diritto o la frode (come un matrimonio fittizio), a norma dell’art. 35 della direttiva 2004/38/CE.

    La disciplina del permesso di soggiorno familiare interpretata dalla Corte non è incompatibile con quella della carta di soggiorno: anche per quest’ultima, quale causa di rigetto o revoca, rilevano l’abuso del diritto o la frode, come il matrimonio fittizio.

Massime di principio

  • Per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari spettante allo straniero entrato in Italia per ricongiungimento familiare ai sensi dell’art. 30, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 286/1998, l’effettiva convivenza con il coniuge italiano non è requisito autonomo: è ostativo l’accertamento che il matrimonio sia stato contratto allo scopo esclusivo di permettere allo straniero di soggiornare in Italia.
  • La mancata convivenza può assumere rilievo quale elemento valutabile nell’accertamento della natura fraudolenta o fittizia del matrimonio, ma non costituisce, da sola, causa sufficiente per negare o revocare il permesso spettante allo straniero entrato per ricongiungimento familiare.
  • Nell’impugnazione del provvedimento del Questore in materia di soggiorno, il giudice è vincolato alla motivazione del provvedimento amministrativo e ai motivi di impugnazione, che delimitano congiuntamente il thema decidendum; non può confermare il provvedimento sulla base di una diversa ragione non posta a fondamento dell’atto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiAbuso del diritto

Testo integrale

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