Cassazione Civile, Sentenza n. 5377/2020 del 27/02/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione)
La controversia
Il richiedente aveva domandato la protezione umanitaria, riferendo di essere fuggito dal Paese d’origine dopo gravi minacce attribuite ai talebani, che avrebbero fatto irruzione nella sua abitazione e ucciso il padre. Il Tribunale aveva respinto la domanda e la Corte d’appello di Brescia, con sentenza depositata il 28 aprile 2017, aveva rigettato l’appello. La Corte territoriale aveva dichiarato inammissibile la deduzione, proposta per la prima volta in appello, di ragioni umanitarie legate alle condizioni di salute, aggiungendo che le patologie potevano essere curate nel Paese d’origine; aveva inoltre giudicato non credibile il racconto delle minacce e ritenuto insussistenti i pericoli prospettati in caso di rientro. Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato la violazione dell’art. 345 c.p.c., sostenendo che la domanda sanitaria era già stata proposta in primo grado e che le condizioni di salute erano state riferite davanti alla Commissione territoriale, sicché il giudice avrebbe potuto valutarle nell’esercizio dei poteri officiosi. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione dell’art. 5 del D.Lgs. n. 286 del 1998, deducendo le minacce ricevute, la situazione di insicurezza e le violazioni dei diritti umani nel Paese d’origine, nonché il rischio di non poter realizzare i diritti al lavoro, alla salute e alla vita. Ha sostenuto che tali circostanze, insieme all’integrazione in Italia, dimostrassero la propria vulnerabilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i motivi e, conseguentemente, l’intero ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché introdurre soltanto in appello le condizioni di salute quali ragioni della protezione umanitaria modificava i fatti costitutivi della domanda e integrava una mutatio libelli: le allegazioni rese nella fase amministrativa non sostituivano l’onere di allegare i fatti nel giudizio, né facevano sorgere il dovere di cooperazione istruttoria del giudice al di fuori dei fatti costitutivi dedotti. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la vulnerabilità era stata prospettata mediante riferimenti generici alla situazione del Paese, senza specifiche allegazioni sulle condizioni personali di vita prima della partenza, e la vicenda individuale posta a fondamento della fuga era stata ritenuta non credibile. La valutazione della vulnerabilità richiede una correlazione tra la situazione del Paese e la condizione personale del richiedente; il solo livello di integrazione in Italia non è sufficiente. Il Ministero si era costituito tardivamente, sicché non vi è stata condanna del ricorrente alle spese. La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale.
Norme richiamate
art. 345 c.p.c.
Ritiene questo Collegio che la prospettazione da parte del ricorrente nel solo atto d’appello delle ragioni di carattere umanitario legate al suo stato di salute – di cui non vi era alcuna traccia nell’atto introduttivo del giudizio – integrano una inammissibile mutatio libelli, essendo stati dedotti fatti costitutivi del diritto alla protezione umanitaria completamente diversi di quelli allegati nel giudizio di primo grado (il ricorrente aveva allegato di essere stato costretto a fuggire dal (OMISSIS) a causa delle gravissime minacce ricevute da talebani, che avevano fatto irruzione in casa sua uccidendo il padre).
La deduzione in appello di fatti costitutivi della protezione umanitaria diversi da quelli allegati nell’atto introduttivo del giudizio integra una mutatio libelli inammissibile.
art. 5, comma 6, D.Lgs. n. 286 del 1998
In tema di protezione umanitaria, questa Corte ha già avuto modo di affermare che, anche ove sia dedotta dal richiedente una effettiva e significativa compromissione dei diritti fondamentali inviolabili nel paese d’origine, pur dovendosi partire, nella valutazione di vulnerabilità, dalla situazione oggettiva di tale paese, questa deve essere necessariamente correlata alla condizione personale che ha determinato la ragione della partenza.
La vulnerabilità ai fini della protezione umanitaria va valutata considerando la situazione oggettiva del Paese d’origine in correlazione con la condizione personale che ha determinato la partenza; non basta una rappresentazione generale della situazione del Paese.
Massime di principio
- Nel giudizio sulla protezione umanitaria, il principio dispositivo impone al richiedente di allegare nell’atto introduttivo i fatti costitutivi della domanda; il dovere di cooperazione istruttoria del giudice opera in relazione ai fatti così allegati e non supplisce alla loro omissione.
- La deduzione per la prima volta in appello di una diversa ragione di vulnerabilità, fondata su fatti costitutivi nuovi rispetto a quelli allegati in primo grado, integra una mutatio libelli inammissibile; le allegazioni rese nella fase amministrativa non sostituiscono quelle da formulare nel giudizio.
- La valutazione della vulnerabilità ai fini della protezione umanitaria richiede di correlare la situazione oggettiva del Paese d’origine alla condizione personale del richiedente e alla vicenda che ha determinato la partenza; riferimenti generici all’instabilità o alle violazioni dei diritti umani non sono sufficienti.
- Il livello di integrazione raggiunto dal richiedente in Italia può concorrere alla valutazione comparativa della vulnerabilità, ma non è, da solo, sufficiente a fondare il riconoscimento della protezione umanitaria.
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