Cassazione Civile, Ordinanza n. 23316/2022 del 26/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia nasce da una pretesa contributiva dell’INPS nei confronti di una professionista, per contributi dovuti alla Gestione separata ex art. 2, comma 26, l. n. 335/1995, relativi all’attività professionale svolta nell’anno 2010. La Corte d’appello di Palermo aveva respinto l’appello dell’INPS contro la decisione del Tribunale di Termini Imerese, ritenendo prescritto il credito contributivo. In cassazione l’INPS proponeva un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 2935 c.c. e dell’art. 421 c.p.c., in relazione al d.P.C.M. 12 maggio 2011, all’art. 2, comma 26 e ss., l. n. 335/1995 e all’art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011 conv. in l. n. 111/2011, sostenendo che la Corte territoriale non aveva considerato il differimento del termine per il versamento dei contributi disposto dal d.P.C.M. e che, pertanto, la prescrizione non avrebbe dovuto essere dichiarata.
La decisione
La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito il motivo di ricorso perché ha rilevato preliminarmente che la sentenza d’appello era stata ritualmente notificata all’INPS a mezzo PEC l’11 dicembre 2020 e che il ricorso per cassazione era stato notificato solo il 9 giugno 2021, quindi oltre il termine breve di cui all’art. 325 c.p.c. Ne è derivata la declaratoria di inammissibilità del ricorso per tardività. L’INPS è stato condannato alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità; la Corte ha altresì dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Invocato dal ricorrente per contestare la decorrenza della prescrizione del credito contributivo; la Corte non lo esamina nel merito perché dichiara il ricorso tardivo.
Richiamato dal ricorrente a sostegno del motivo di violazione di legge; non è oggetto di scrutinio sostanziale per l’inammissibilità del ricorso.
art. 1, comma 1, d.P.C.M. 12 maggio 2011
Richiamato dal ricorrente quale norma sul differimento del termine di versamento dei contributi; la questione resta assorbita dall’inammissibilità.
art. 2, comma 26, l. 8 agosto 1995, n. 335
Norma istitutiva della Gestione separata, richiamata per fondare la pretesa contributiva dell’INPS.
art. 18, comma 12, d.l. 6 luglio 2011, n. 98 conv. in l. 15 luglio 2011, n. 111
Richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla disciplina dei contributi dovuti; non vi è pronuncia di merito sul punto.
Parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.
È la norma decisiva: il ricorso è dichiarato inammissibile perché notificato oltre il termine breve decorrente dalla notificazione della sentenza d’appello.
Richiamato per la procedura camerale seguita in Cassazione.
La Corte esclude la condanna per responsabilità aggravata richiesta nel controricorso, non ravvisandone i presupposti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato insieme al comma 1-quater per quantificare l’ulteriore contributo unificato dovuto in caso di soccombenza.
Massime di principio
- Quando la sentenza impugnata risulta ritualmente notificata alla parte costituita, il ricorso per cassazione deve essere proposto nel termine breve di cui all’art. 325 c.p.c.; il suo superamento comporta l’inammissibilità del ricorso senza esame dei motivi.
- L’accertamento preliminare sulla tempestività del ricorso è assorbente rispetto a ogni doglianza di merito: ove il ricorso sia tardivo, la Corte non può scrutinare censure attinenti alla decorrenza della prescrizione o alla corretta applicazione della disciplina sostanziale invocata.
- La parte soccombente nel giudizio di legittimità è condannata alle spese, salvo che ricorrano i presupposti specifici per la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., che devono emergere in modo autonomo e non sono desumibili automaticamente dalla sola proposizione di un ricorso tardivo.
- In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 26 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 23240/2022 del 26/07/2022
- ordinanza_civile · 26 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 23249/2022 del 26/07/2022
- ordinanza_civile · 26 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 23250/2022 del 26/07/2022
- ordinanza_civile · 26 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 23251/2022 del 26/07/2022
- ordinanza_civile · 26 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 23262/2022 del 26/07/2022
- ordinanza_civile · 26 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 23269/2022 del 26/07/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →