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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23316/2022 del 26/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La controversia nasce da una pretesa contributiva dell’INPS nei confronti di una professionista, per contributi dovuti alla Gestione separata ex art. 2, comma 26, l. n. 335/1995, relativi all’attività professionale svolta nell’anno 2010. La Corte d’appello di Palermo aveva respinto l’appello dell’INPS contro la decisione del Tribunale di Termini Imerese, ritenendo prescritto il credito contributivo. In cassazione l’INPS proponeva un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 2935 c.c. e dell’art. 421 c.p.c., in relazione al d.P.C.M. 12 maggio 2011, all’art. 2, comma 26 e ss., l. n. 335/1995 e all’art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011 conv. in l. n. 111/2011, sostenendo che la Corte territoriale non aveva considerato il differimento del termine per il versamento dei contributi disposto dal d.P.C.M. e che, pertanto, la prescrizione non avrebbe dovuto essere dichiarata.

La decisione

La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito il motivo di ricorso perché ha rilevato preliminarmente che la sentenza d’appello era stata ritualmente notificata all’INPS a mezzo PEC l’11 dicembre 2020 e che il ricorso per cassazione era stato notificato solo il 9 giugno 2021, quindi oltre il termine breve di cui all’art. 325 c.p.c. Ne è derivata la declaratoria di inammissibilità del ricorso per tardività. L’INPS è stato condannato alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità; la Corte ha altresì dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2935 c.c.

    Invocato dal ricorrente per contestare la decorrenza della prescrizione del credito contributivo; la Corte non lo esamina nel merito perché dichiara il ricorso tardivo.

  • art. 421 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno del motivo di violazione di legge; non è oggetto di scrutinio sostanziale per l’inammissibilità del ricorso.

  • art. 1, comma 1, d.P.C.M. 12 maggio 2011

    Richiamato dal ricorrente quale norma sul differimento del termine di versamento dei contributi; la questione resta assorbita dall’inammissibilità.

  • art. 2, comma 26, l. 8 agosto 1995, n. 335

    Norma istitutiva della Gestione separata, richiamata per fondare la pretesa contributiva dell’INPS.

  • art. 18, comma 12, d.l. 6 luglio 2011, n. 98 conv. in l. 15 luglio 2011, n. 111

    Richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla disciplina dei contributi dovuti; non vi è pronuncia di merito sul punto.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    Parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.

  • art. 325 c.p.c.

    È la norma decisiva: il ricorso è dichiarato inammissibile perché notificato oltre il termine breve decorrente dalla notificazione della sentenza d’appello.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato per la procedura camerale seguita in Cassazione.

  • art. 96 c.p.c.

    La Corte esclude la condanna per responsabilità aggravata richiesta nel controricorso, non ravvisandone i presupposti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato insieme al comma 1-quater per quantificare l’ulteriore contributo unificato dovuto in caso di soccombenza.

Massime di principio

  • Quando la sentenza impugnata risulta ritualmente notificata alla parte costituita, il ricorso per cassazione deve essere proposto nel termine breve di cui all’art. 325 c.p.c.; il suo superamento comporta l’inammissibilità del ricorso senza esame dei motivi.
  • L’accertamento preliminare sulla tempestività del ricorso è assorbente rispetto a ogni doglianza di merito: ove il ricorso sia tardivo, la Corte non può scrutinare censure attinenti alla decorrenza della prescrizione o alla corretta applicazione della disciplina sostanziale invocata.
  • La parte soccombente nel giudizio di legittimità è condannata alle spese, salvo che ricorrano i presupposti specifici per la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., che devono emergere in modo autonomo e non sono desumibili automaticamente dalla sola proposizione di un ricorso tardivo.
  • In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizione

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