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Sentenza

Sentenza del 12/08/2015 n. 16714 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente contestava la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva confermato la cancellazione dall'Anagrafe delle ONLUS e gli avvisi di accertamento relativi a IVA, IRPEG e IRAP per gli anni 1998-2003. Con il primo motivo lamentava l'omessa pronuncia sulla propria natura di ente non commerciale, sostenendo di non esercitare attività d'impresa imponibile. Con il secondo motivo contestava la motivazione relativa alla propria autonoma soggettività giuridica e tributaria rispetto all'associazione nazionale, sostenendo di essere soltanto un'articolazione periferica priva di statuto e atto costitutivo autonomi.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile e comunque infondato il motivo relativo all'autonoma soggettività, osservando che tale questione non era decisiva: la cancellazione dall'Anagrafe ONLUS poteva essere disposta nei confronti dell'organizzazione iscritta per l'omessa o irregolare tenuta delle scritture contabili, indipendentemente dall'autonomia soggettiva. La Corte ha inoltre ritenuto infondato il motivo di omessa pronuncia, poiché il rigetto delle impugnazioni degli avvisi e la conferma dell'accertamento induttivo implicavano il rigetto della tesi circa la non commercialità dell'ente. La contribuente è stata condannata a rimborsare all'Agenzia delle Entrate le spese processuali, liquidate in 7.000 euro, oltre alle spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, art. 10

    Disciplina l'Anagrafe delle ONLUS e i requisiti necessari per l'iscrizione e il mantenimento della qualifica.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 20-bis

    cancellazione dall'anagrafe ONLUS dell'organizzazione iscritta che non abbia tenuto una regolare contabilità

    La perdita dei benefici fiscali e la cancellazione possono conseguire all'omessa o irregolare tenuta delle scritture contabili e amministrative prescritte, senza che sia necessario dimostrare preliminarmente l'autonoma soggettività dell'organizzazione.

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 73, comma 1, lett. c)

    Individua tra i soggetti passivi gli enti non commerciali; tuttavia la mera qualificazione statutaria o assistenziale non esclude automaticamente la rilevanza fiscale delle attività concretamente esercitate.

  • Codice civile, art. 36

    È stato richiamato nel giudizio per sostenere la natura associativa dell'ente, ma la Corte non ha fondato su tale disposizione la decisione finale.

  • Codice di procedura civile, art. 112

    Non vi è omessa pronuncia quando la decisione adottata risolve implicitamente una questione subordinata o assorbita dalla motivazione principale.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 4 e 5

    I vizi di omessa pronuncia e di motivazione possono essere dedotti in cassazione, ma la censura deve riguardare una ratio decidendi effettiva e decisiva della sentenza.

  • Codice di procedura civile, art. 384, comma 4

    Consente alla Corte di cassazione di correggere la motivazione della decisione quando il dispositivo è conforme al diritto, anche se la motivazione deve essere rettificata.

Massime di principio

  • Per contestare una decisione in cassazione occorre colpire la ratio decidendi effettiva e decisiva; non è sufficiente censurare un argomento meramente accessorio o implicito.
  • La cancellazione da un registro fiscale o agevolativo può dipendere dalla violazione degli obblighi contabili e amministrativi, anche senza risolvere in via preliminare ogni questione relativa all'autonomia giuridica dell'ente.
  • La natura non lucrativa o non commerciale dichiarata dall'ente non esclude automaticamente l'accertamento fiscale: rilevano la contabilità, l'attività concretamente svolta e la documentazione disponibile.
  • L'accertamento induttivo può essere legittimo quando l'ente omette di tenere o esibire le scritture contabili prescritte; in tale situazione l'Amministrazione può ricostruire imponibili e ricavi anche mediante presunzioni.
  • Non sussiste omessa pronuncia se il giudice respinge la domanda con una motivazione che, anche implicitamente, esclude la tesi subordinata della parte.
  • Nel valutare l'autonomia di una sede territoriale occorre considerare concretamente atto costitutivo, statuto, organi, patrimonio, bilancio, codice fiscale, partita IVA e grado di controllo esercitato dall'organizzazione nazionale; tuttavia tale valutazione può essere irrilevante se la decisione si fonda autonomamente su irregolarità contabili.

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