Cassazione Civile, Ordinanza n. 28618/2024 del 06/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente impugnava una cartella esattoriale emessa per maggior IRPEF e addizionali relative all'anno d'imposta 2006, sostenendo in primo e secondo grado che l'atto prodromico non gli fosse stato regolarmente notificato e che il credito fosse prescritto. In cassazione proponeva due motivi: con il primo denunciava violazione degli artt. 112, 139 e 149 c.p.c., dell'art. 7 della l. n. 890/1982 e dell'art. 2697 c.c., censurando la decisione di merito per avere ritenuto sufficiente una documentazione ritenuta generica anziché pretendere la prova dell'invio della raccomandata informativa al destinatario temporaneamente assente; con il secondo deduceva violazione del d.lgs. n. 507/1993, assumendo la decadenza della potestà di riscossione sul presupposto che si trattasse di tributi locali. Dopo il ricorso, il contribuente depositava memoria invocando anche un giudicato esterno formatosi sull'annullamento della cartella.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondata l'eccezione di giudicato esterno, osservando che il precedente giudizio non vedeva parte l'Agenzia delle Entrate e che, in ogni caso, non risultava accertata la nullità della notifica della cartella, bensì solo il mancato assolvimento dell'onere probatorio dell'amministrazione, con esito in rito. Nel merito ha respinto entrambi i motivi: sul primo ha chiarito che, nella notifica diretta a mezzo posta di un atto impositivo, non è necessaria la relata né l'annotazione sulla persona che riceve il plico e che la prova dell'invio della raccomandata informativa è richiesta quando la notifica avvenga per compiuta giacenza; nel caso concreto, invece, la notifica era avvenuta a mani del portiere e nella cartolina di ricevimento risultava l'invio della specifica raccomandata informativa, con indicazione del numero. Sul secondo motivo ha rilevato che non si trattava di tributi locali, ma di IRPEF, sicché la censura era priva di fondamento. Il ricorso è stato quindi integralmente respinto, con condanna del ricorrente alle spese e con declaratoria dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato come parametro della censura di ultrapetizione, ma la doglianza è stata ritenuta infondata perché non decisiva nel caso concreto.
Invocato per contestare la regolarità della notifica, ma la Corte ha escluso la violazione in ragione della disciplina della notifica diretta a mezzo posta.
Richiamato per la notifica degli atti processuali, ma ritenuto non dirimente rispetto alla notifica diretta degli atti impositivi via posta.
La Corte ha affermato che l'invio della raccomandata informativa è necessario nelle ipotesi di mancata consegna e compiuta giacenza; nel caso concreto ha però ritenuto provato l'invio della specifica raccomandata.
È stata richiamata la disciplina della notifica diretta a mezzo posta degli atti impositivi, soggetta alle regole del servizio postale ordinario e non richiedente relata di notifica.
Richiamato per il riparto dell'onere probatorio sulla regolarità della notifica; la Corte ha ritenuto sufficiente la documentazione prodotta a dimostrare l'invio della raccomandata informativa.
Richiamato per la presunzione di conoscenza dell'atto giunto all'indirizzo del destinatario.
Indicato come una delle possibili forme di notificazione degli atti impositivi, alternativamente alla notifica diretta a mezzo posta.
La doglianza fondata su tale decreto è stata respinta perché il credito azionato non riguardava tributi locali, bensì IRPEF.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato ai fini della declaratoria dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
Citato come norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato.
art. 24 Cost.
Richiamato in relazione alla ratio della raccomandata informativa, quale garanzia del diritto di difesa.
art. 111, secondo comma, Cost.
Richiamato quale fondamento del principio di parità delle parti e della necessità di una ragionevole possibilità di conoscenza della notifica.
Massime di principio
- Nella notifica diretta a mezzo posta degli atti impositivi, la disciplina applicabile è quella del servizio postale ordinario; non sono necessarie la relata di notifica né specifiche annotazioni sull'avviso di ricevimento circa l'identità del consegnatario, quando l'atto risulti pervenuto all'indirizzo del destinatario.
- L'invio della raccomandata informativa rileva soprattutto nei casi in cui la notifica si perfezioni per compiuta giacenza; in tal caso la prova dell'avviso è funzionale a garantire una ragionevole possibilità di conoscenza dell'atto e tutela del diritto di difesa.
- Ai fini dell'impugnazione della cartella per omessa notifica dell'atto presupposto, il contribuente può eccepire il vizio, ma l'amministrazione può superarlo mediante documentazione idonea a dimostrare la regolarità della notifica o almeno l'invio della raccomandata informativa quando previsto.
- Il giudicato formatosi in altro processo non è opponibile quando l'amministrazione evocata nel nuovo giudizio non vi abbia partecipato; inoltre, un precedente arresto fondato sul mancato assolvimento dell'onere della prova non equivale necessariamente a un accertamento definitivo della nullità della notifica.
- La censura di decadenza della riscossione va correlata alla natura del tributo concretamente azionato: se il credito riguarda IRPEF, non può essere applicata la disciplina invocata per i tributi locali.
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