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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19983/2023 del 12/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione riscossione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di intimazione di pagamento emesso in relazione a plurime cartelle di pagamento rimaste insolute. Il contribuente lo impugnava deducendo, in sintesi, nullità per difetto di motivazione, mancata allegazione delle cartelle e carenza di indicazione del calcolo degli interessi, assumendo altresì che le cartelle non fossero state ritualmente notificate. La CTP accoglieva solo in parte il ricorso, rideterminando il dovuto; la CTR dichiarava invece inammissibile l'appello dell'ente della riscossione. In Cassazione l'ente proponeva quattro motivi: 1) violazione del giudicato ex art. 2909 c.c., sostenendo che sulla regolarità della notifica delle cartelle si fosse già formato giudicato esterno in altro giudizio; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla ritualità della notifica delle cartelle; 3) violazione dell'art. 21 d.lgs. 546/1992, perché le eccezioni contro le cartelle erano tardive, dovendosi impugnare le cartelle e non attendere l'intimazione; 4) violazione degli artt. 2946 c.c., 19 e 20 d.lgs. 112/1999 e falsa applicazione dell'art. 2953 c.c., per avere la CTR ritenuto applicabile la prescrizione quinquennale anziché quella decennale. Il contribuente resisteva e proponeva ricorso incidentale, deducendo la violazione dell'art. 11 d.lgs. 546/1992 per asserita carenza di legittimazione processuale del procuratore speciale e dei poteri di rappresentanza tecnica dell'ente.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso incidentale del contribuente, ritenendo infondata la censura sulla legittimazione processuale dell'Agente della riscossione, richiamando il principio delle Sezioni Unite sulla rappresentanza in giudizio dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione. Quanto al ricorso principale, ha accolto il primo, il terzo e il quarto motivo, dichiarando assorbito il secondo. Ha ritenuto che la CTR avesse omesso di verificare l'eventuale giudicato esterno sulla regolarità della notifica delle cartelle, con la conseguenza che tale questione non poteva essere riesaminata nel giudizio sull'intimazione; ha inoltre affermato che, se la notifica delle cartelle era ormai coperta da giudicato, il ricorso contro l'intimazione, nella parte in cui mirava a contestare le cartelle presupposte, era inammissibile per tardività ex art. 21 d.lgs. 546/1992; infine, ha cassato la sentenza sul punto della prescrizione, ribadendo che per i tributi erariali vale il termine ordinario decennale ex art. 2946 c.c., salvo diversa previsione di legge, e che la mancata impugnazione della cartella non comporta conversione del termine breve in quello decennale ex art. 2953 c.c. in assenza di titolo giudiziale definitivo. La causa è stata rinviata alla CTR della Basilicata in diversa composizione per nuovo esame e regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    il giudicato esterno sulla regolarità della notificazione delle cartelle impedisce di riesaminare la medesima questione nel successivo giudizio sull'intimazione di pagamento, se la questione costituisce antecedente logico del nuovo giudizio

  • art. 112 c.p.c.

    il motivo è stato ritenuto assorbito; la Corte osserva comunque che una vera omessa pronuncia non vi era, poiché la CTR aveva comunque preso posizione sulla censura

  • art. 21 d.lgs. 546/1992

    le contestazioni rivolte contro cartelle ormai definitive sono tardive; se l'atto presupposto non è stato tempestivamente impugnato, non può essere contestato tramite l'impugnazione dell'intimazione

  • art. 2946 c.c.

    per i tributi erariali si applica, salvo diversa previsione di legge, il termine ordinario decennale di prescrizione

  • art. 19 d.lgs. 112/1999

    richiamato nel motivo, senza autonoma statuizione specifica diversa da quella sulla disciplina della prescrizione e della riscossione mediante ruolo

  • art. 20 d.lgs. 112/1999

    richiamato nel motivo, senza autonoma statuizione specifica diversa da quella sulla disciplina della prescrizione e della riscossione mediante ruolo

  • art. 2953 c.c.

    la conversione della prescrizione breve in quella ordinaria opera solo in presenza di un titolo giudiziale definitivo; la sola scadenza del termine per opporsi alla cartella non basta

  • art. 11 d.lgs. 546/1992

    la censura sulla legittimazione processuale dell'Agenzia della riscossione è infondata alla luce del principio delle Sezioni Unite sulla validità della rappresentanza dell'ente

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per dare atto dei presupposti del contributo unificato aggiuntivo a carico della parte soccombente sul ricorso incidentale

  • art. 363 c.p.c.

    citato a proposito del principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite in tema di rappresentanza dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione

Massime di principio

  • Se su un punto decisivo della controversia si è formato un giudicato esterno in un precedente giudizio tra le stesse parti, il giudice del successivo processo deve verificarne la portata preclusiva e non può riesaminare nuovamente la medesima questione, specie se costituisce antecedente logico dell'atto impugnato.
  • L'impugnazione dell'atto consequenziale non consente di rimettere in discussione, oltre i termini di legge, la validità dell'atto presupposto divenuto definitivo, salvo che intervenga una specifica causa di caducazione o di rinnovata deducibilità consentita dall'ordinamento.
  • In materia di riscossione mediante ruolo, la mancata opposizione tempestiva alla cartella determina la definitività dell'atto, ma non comporta di per sé la conversione della prescrizione breve in quella decennale ai sensi dell'art. 2953 c.c.; tale effetto si verifica solo in presenza di un titolo giudiziale definitivo.
  • Per i tributi erariali, in assenza di una disciplina speciale diversa, opera il termine ordinario decennale di prescrizione di cui all'art. 2946 c.c., non essendo tali obbligazioni qualificabili come prestazioni periodiche ai sensi dell'art. 2948 c.c.
  • La rappresentanza processuale dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, quando esercitata secondo il modello delineato dalle Sezioni Unite, non richiede ulteriore prova in giudizio del presupposto di legge che legittima la scelta del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato o del libero foro.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioGiurisdizione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoPrescrizioneOnere della prova

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