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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 1470/2020 del 23/01/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (cessionaria)

La controversia

La società originariamente cessionaria acquistò nel febbraio 2006 dal fallimento di una società un credito IRES di Euro 28.435,00, derivante da ritenute subite durante il periodo fallimentare e chiesto a rimborso dalla cedente nella dichiarazione presentata il 17 ottobre 2005. Con istanza del 31 maggio 2007 la cessionaria sollecitò il rimborso e, rimasto senza risposta, impugnò il silenzio-rifiuto. La Commissione tributaria provinciale di Roma accolse il ricorso, riconoscendo il diritto al rimborso in ragione della definitività dei periodi d’imposta dal 1996 al 2004. L’Agenzia delle Entrate appellò; la Commissione tributaria regionale del Lazio accolse l’appello e riformò la decisione, ritenendo il credito non consolidato e quindi non spettante prima dei controlli, il sollecito inidoneo a provocare una risposta e, inoltre, il rimborso non concedibile alla cessionaria per l’esistenza di debiti erariali della cedente, risultanti da ruoli e cartelle regolarmente notificati per Euro 11.928,51. La società ricorse per cassazione con quattro motivi: i primi due, riferiti rispettivamente al vizio motivazionale e alla violazione di legge, contestavano la decisione sulla mancanza di un atto autonomamente impugnabile; il terzo denunciava la violazione delle norme sul rimborso delle eccedenze risultanti dalla dichiarazione e sui controlli, nonché dell’art. 115 c.p.c., censurando l’assunto che il credito non fosse rimborsabile prima del consolidamento e dei controlli; il quarto denunciava violazione degli artt. 115 e 329 c.p.c. e degli artt. 49 e 53 del D.Lgs. n. 546/1992, in relazione alle norme sui controlli. L’Agenzia delle Entrate resistette chiedendo il rigetto.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili il primo e il secondo motivo, perché non coglievano la ratio della decisione impugnata, che aveva ritenuto infondato, e non inammissibile, il ricorso contro il silenzio-rifiuto; ha inoltre osservato che l’elenco degli atti impugnabili previsto dall’art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992 non è tassativo e che è impugnabile qualsiasi atto avente contenuto impositivo. Ha accolto il terzo motivo: il credito indicato nella dichiarazione dei redditi vale come domanda di rimborso e la sua erogazione non è subordinata al decorso dei termini previsti per i controlli. Il quarto motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio è stata cassata con rinvio alla stessa Commissione, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 19 D.Lgs. n. 546/1992

    l’elenco degli atti impugnabili D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 19, non può dirsi tassativo (cass. 8928/2014) e che qualsivoglia atto avente contenuto impositivo va giudicato come impugnabile.

    L’elenco degli atti impugnabili in materia tributaria non è tassativo: è impugnabile anche un atto non espressamente elencato quando abbia contenuto impositivo.

  • art. 21 D.Lgs. n. 546/1992

    La disposizione è stata richiamata tra quelle dedotte nei motivi, ma la sentenza non ne espone un’autonoma interpretazione.

  • art. 38 D.P.R. n. 602/1973

    La disposizione è stata richiamata nei motivi e nella ricostruzione della disciplina dei rimborsi, ma la decisione non fonda su di essa un’autonoma interpretazione.

  • art. 36-bis D.P.R. n. 600/1973

    In conclusione l’importo a credito indicato nella dichiarazione vale quale domanda di rimborso, la cui erogazione non è condizionata all’avvenuto decorso dei termini di cui al D.P.R. n. 600 del 1973.

    Il credito indicato nella dichiarazione dei redditi costituisce domanda di rimborso e il pagamento non è subordinato al previo decorso dei termini previsti per i controlli.

  • art. 36-ter D.P.R. n. 600/1973

    In conclusione l’importo a credito indicato nella dichiarazione vale quale domanda di rimborso, la cui erogazione non è condizionata all’avvenuto decorso dei termini di cui al D.P.R. n. 600 del 1973.

    La domanda di rimborso derivante dal credito esposto in dichiarazione non deve attendere il decorso dei termini di controllo previsti dal D.P.R. n. 600/1973.

  • art. 37 D.P.R. n. 600/1973

    La disposizione è menzionata nel terzo motivo, ma non è oggetto di un’autonoma interpretazione nella motivazione.

  • art. 115 c.p.c.

    La norma è stata invocata nei motivi, ma la Corte non ne ha fatto oggetto di una statuizione autonoma.

  • art. 329 c.p.c.

    La norma è stata richiamata nel quarto motivo, assorbito, senza che la Corte ne esaminasse il merito.

  • art. 49 D.Lgs. n. 546/1992

    La disposizione è stata richiamata nel quarto motivo, dichiarato assorbito, e non è stata interpretata dalla Corte.

  • art. 53 D.Lgs. n. 546/1992

    La disposizione è stata richiamata nel quarto motivo, dichiarato assorbito, e non è stata interpretata dalla Corte.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La norma è indicata quale parametro di impugnazione dei motivi, ma la Corte non ne formula una specifica interpretazione.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    La norma è indicata quale parametro dei primi motivi, dichiarati inammissibili, senza un’autonoma interpretazione.

Massime di principio

  • Il credito risultante dalla dichiarazione dei redditi costituisce domanda di rimborso; la sua erogazione non può essere subordinata al previo decorso dei termini previsti per i controlli dichiarativi.
  • L’elencazione degli atti impugnabili contenuta nell’art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992 non è tassativa: può essere impugnato anche un atto non nominato dalla disposizione quando abbia contenuto impositivo.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione

Testo integrale

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