Cassazione Civile, Sentenza n. 1482/2020 del 23/01/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia trae origine dall’avviso di accertamento emesso dalla società ricorrente nei confronti del contribuente per il pagamento della TIA relativa agli anni 2006, 2007, 2008 e 2009. La Commissione tributaria provinciale aveva respinto il ricorso del contribuente; la Commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza n. 4597/2015 depositata il 31 agosto 2015, aveva invece accolto l’appello, ritenendo che i Comuni potessero proseguire nell’applicazione della TIA 1 soltanto se ne avessero deliberato il passaggio prima del 29 aprile 2006, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152 del 2006. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, trattati congiuntamente: con il primo ha denunciato violazione e falsa applicazione dell’art. 238, comma 11, del D.Lgs. n. 152 del 2006 e l’erroneità della valutazione sulla legittimità della deliberazione del Comune di Latina n. 44 del 2006; con il secondo ha denunciato violazione di legge ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, e omesso esame di un punto decisivo, sostenendo che la CTR non avesse considerato il principio nomofilattico espresso dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 4756/2013.
La decisione
La Corte ha rigettato entrambi i motivi, esaminati congiuntamente perché riferiti al medesimo profilo della disciplina. Ha confermato che il D.Lgs. n. 152 del 2006, entrato in vigore il 29 aprile 2006, ha soppresso la TIA 1, consentendo la prosecuzione delle sole discipline regolamentari e dei provvedimenti attuativi già vigenti o adottati. La clausola di continuità normativa non autorizzava i Comuni che non fossero già passati alla TIA 1 a deliberare il passaggio dopo tale data. La deliberazione comunale del 30 maggio 2006, che aveva istituito in via sperimentale la TIA 1 nel Comune di Latina, era pertanto illegittima e non poteva fondare la pretesa relativa agli anni 2006-2009. La Corte ha dato continuità all’indirizzo di legittimità prevalente e ha ritenuto infondati i motivi della società. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate integralmente per le obiettive incertezze del quadro normativo e giurisprudenziale. È stato inoltre dato atto dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 238, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006
La tariffa di cui al D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 49, è soppressa a decorrere dall’entrata in vigore del presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 11.
La TIA 1 è stata soppressa con l’entrata in vigore della disposizione, il 29 aprile 2006, ferma la sola continuità disciplinata dal comma 11.
art. 238, comma 11, D.Lgs. n. 152/2006
Sino alla emanazione del regolamento di cui al comma 6 e fino al compimento degli adempimenti per l’applicazione della tariffa continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti
La previsione transitoria mantiene applicabili le discipline regolamentari già vigenti, ma non consente ai Comuni di istituire successivamente la TIA 1 se non vi erano già passati prima dell’entrata in vigore del Codice dell’ambiente.
art. 264, comma 1, lett. i), D.Lgs. n. 152/2006
Al fine di assicurare che non vi sia alcuna soluzione di continuità nel passaggio dalla preesistente normativa a quella prevista dalla parte quarta del presente decreto, i provvedimenti attuativi del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 cit., continuano ad applicarsi sino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti provvedimenti attuativi previsti dalla parte quarta del presente decreto
La continuità normativa riguarda i provvedimenti attuativi già adottati e conserva la loro efficacia sino alla sostituzione con i corrispondenti provvedimenti previsti dal D.Lgs. n. 152 del 2006; non proroga il regime transitorio di istituzione della TIA 1.
art. 49, D.Lgs. n. 22/1997
Ritiene, quindi, il collegio di dare continuità alla soluzione interpretativa in discorso che, – contrariamente alla diversa opzione interpretativa (pur) emersa (minoritariamente) nella giurisprudenza della Corte (v. Cass., 24 gennaio 2019, n. 1999; Cass., 27 dicembre 2018, n. 33424), – condivisibilmente correla, alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152 del 2006 (29 aprile 2006), la cessazione dello stesso regime transitorio delineato dal D.P.R. n. 158 del 1999, art. 11, posto che, con la soppressione della tariffa di cui al D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 49, le clausole di salvaguardia avevano ad oggetto (solo) le discipline regolamentari “vigenti” (art. 238, comma 11, cit.), ed i “provvedimenti attuativi del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22” (art. 264, comma 1, lett. i). cit.); laddove, allora, – ed in difetto di una chiara voluntas legis di segno contrario (id est nel segno della ultrattività), – alcun regime transitorio (qual correlato all’istituzione della TIA 1; D.Lgs. 22 del 1997, art. 49) poteva residuare (oltre, dunque i regolamenti già “vigenti” ed i “provvedimenti attuativi” già adottati) all’indomani della soppressione di quella stessa tassa (la TIA 1).
La soppressione della TIA 1 fa cessare, dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152 del 2006, anche il regime transitorio previsto per la sua progressiva istituzione. Restano salvaguardati soltanto i regolamenti già vigenti e i provvedimenti attuativi già adottati, non essendo consentito avviare successivamente il passaggio dalla TARSU alla TIA 1.
art. 11, D.P.R. n. 158/1999
Ritiene, quindi, il collegio di dare continuità alla soluzione interpretativa in discorso che, – contrariamente alla diversa opzione interpretativa (pur) emersa (minoritariamente) nella giurisprudenza della Corte (v. Cass., 24 gennaio 2019, n. 1999; Cass., 27 dicembre 2018, n. 33424), – condivisibilmente correla, alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152 del 2006 (29 aprile 2006), la cessazione dello stesso regime transitorio delineato dal D.P.R. n. 158 del 1999, art. 11, posto che, con la soppressione della tariffa di cui al D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 49, le clausole di salvaguardia avevano ad oggetto (solo) le discipline regolamentari “vigenti” (art. 238, comma 11, cit.), ed i “provvedimenti attuativi del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22” (art. 264, comma 1, lett. i). cit.); laddove, allora, – ed in difetto di una chiara voluntas legis di segno contrario (id est nel segno della ultrattività), – alcun regime transitorio (qual correlato all’istituzione della TIA 1; D.Lgs. 22 del 1997, art. 49) poteva residuare (oltre, dunque i regolamenti già “vigenti” ed i “provvedimenti attuativi” già adottati) all’indomani della soppressione di quella stessa tassa (la TIA 1).
Il regime transitorio delineato dal regolamento per l’introduzione graduale della TIA 1 è cessato il 29 aprile 2006, quando è entrata in vigore la soppressione della tariffa prevista dal D.Lgs. n. 22 del 1997.
art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto.
Massime di principio
- Dopo l’entrata in vigore, il 29 aprile 2006, del D.Lgs. n. 152 del 2006, la soppressione della TIA 1 impedisce ai Comuni che non avessero già deliberato il passaggio a tale tariffa di istituirla successivamente.
- Le disposizioni transitorie del Codice dell’ambiente assicurano continuità soltanto alle discipline regolamentari già vigenti e ai provvedimenti attuativi già adottati; non mantengono in vita il regime transitorio previsto per l’introduzione della TIA 1 né consentono nuove deliberazioni comunali dirette a istituirla.
- La soppressione della TIA 1 comporta la cessazione del regime transitorio previsto dal D.P.R. n. 158 del 1999 per la sua graduale introduzione, in assenza di una chiara previsione legislativa di ultrattività.
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